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Mercoledì 13 APRILE 2016
Medicina di gruppo. Cassazione: “No Irap su personale di segreteria o infermieristico in comune”
La Corte a Sezioni riunite ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro il parere della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva esonerato un camice bianco convenzionato dalle spese per personale di segreteria o infermieristico comune. LA SENTENZA
È escluso che l’attività di medicina di gruppo, che è un organismo promosso dal ssn diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica, “sia assimilabile all’associazione fra professionisti” e “sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui agli artt. 2 e 3 del Dlgs 447/97 e che quindi costituisca ex lege presupposto d’imposta”. Così la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva esonerato un camice bianco convenzionato dalle spese per personale di segreteria o infermieristico comune.
La sentenza impugnata, ricora la Cassazione, infatti, richiamati “in termini generali gli obblighi della convenzione che lega il medico di base al Ssn”, ha accertato che la spesa per la collaborazione di terzi è risultata nella specie “di modesta entità”, e che “essa non vale a caratterizzare una autonoma organizzazione, postulata dalle norme impositive, ma piuttosto è la risultante minima e indispensabile della necessità di assicurare un servizio di segreteria telefonica ed alcune prestazioni infermieristiche”.
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