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Martedì 12 APRILE 2016
Anticorruzione. Ma le norme si applicano agli ordini? Dopo il sì del Tar il Consiglio di Stato accoglie istanza sospensiva degli avvocati e rinvia la decisione a novembre
Dopo la sentenza del Tar che aveva bocciato il ricorso in cui si chiedeva l’annullamento delle delibere Anac che prevedevano l’applicazione, nei confronti degli ordini e collegi professionali, della normativa in materia di contrasto alla corruzione, il Consiglio ha accolto invece l’istanza sospensiva rinviando la discussione nel merito all’udienza del prossimo 17 novembre. L’ORDINANZA
La Legge anticorruzione si applica a ordini e collegi professionali? La domanda ancora non ha trovato una risposta definitiva. Il Consiglio di Stato, con un’ordinanza ha infatti sospeso, in via cautelare, l’esecutività di una sentenza del Tar Lazio, nonché l’efficacia dell’atto impugnato in primo grado, che aveva respinto il ricorso - presentato dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli degli Ordini degli Avvocati - volto all’annullamento di alcune delibere dell’ANAC, che prevedevano l’applicazione, nei confronti degli ordini e collegi professionali, della normativa in materia di contrasto alla corruzione contenuta nella L. n. 190/2012 e nel D.lgs. n. 33/2013.
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha ritenuto meritevole di accoglimento l’istanza di sospensione, presentata dal Consiglio Nazionale Forense e altri, “tenuto anche conto degli sviluppi normativi attualmente in itinere, aventi finalità chiarificatrici […] riguardo alla portata applicativa soggettiva dell’attuale disciplina normativa in materia di contrasto alla corruzione”, rinviando la discussione nel merito all’udienza del prossimo 17 novembre.
In proposito, va segnalato che, nella seduta del 20 gennaio 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo contenente l’esercizio della delega di cui all’art. 7 della L. n. 124/2015 (legge Madia) per la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, sul quale le competenti Commissioni parlamentari dovranno rilasciare il relativo parere.
La bozza di decreto prevede la modifica dell’ambito di applicazione della disciplina sulla trasparenza,introducendo l’art. 2-bis al D.Lgs. n. 33/2013.
La scelta del Governo è di non ricomprendere gli ordini professionali nella definizione di “pubbliche amministrazioni” di cui all’art. 1 co. 2 del D.lgs. n. 165/2001 - nei confronti delle quali trova applicazione automatica la disciplina della trasparenza - ma di renderli destinatari della sopracitata normativa solo in “quanto compatibile”. Ma i dubbi rimangono.
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