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Giovedì 25 FEBBRAIO 2016
Responsabilità professionale. Parere “non ostativo” dalla commissione Industria. Chieste specifiche su rivalsa e assicurazioni
Queste le principali tematiche sulle quali i senatori della X commissione hanno posto una serie di osservazioni. In tema di rivalsa, si chiedono precisazioni in riferimento ai lavoratori diversi da quelli subordinati e ai casi in cui il rapporto di lavoro non duri tutto l'anno. Quanto all'obbligo di assicurazione, si invita a chiarire se questo decorra solo dopo l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà stabilire i requisiti minimi delle polizze assicurative.
La Commissione Industria del Senato ha approvato ieri un parere "non ostativo" al disegno di legge in tema di responsabilità professionale elencando una serie di osservazioni nella quali si chiedono ulteriori specifiche principalmente in tema di azione di rivalsa e obbligo di assicurazioni per gli esercenti la professione sanitarie oltre che per le stesse strutture.
In tema di rivalsa, in caso di danno derivante da colpa grave, di cui all'articolo 9, per la quale si prevede che non possa superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua dell'esercente una professione sanitaria, i senatori della X Commissione invitano la Commissione di merito a precisare quest'ultima nozione, con particolare riferimento ai lavoratori diversi da quelli subordinati e ai casi in cui il rapporto di lavoro non duri tutto l'anno o consista in prestazioni occasionali.
Passando all'articolo 10, comma 3, laddove viene previsto l'obbligo per gli esercenti attività sanitaria, operanti a qualsiasi titolo in strutture pubbliche o private, di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, "al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa", si invita a valutare l'opportunità di chiarire se tale obbligo assicurativo decorra solo successivamente all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 del medesimo articolo, nel quale dovranno essere definiti i requisiti minimi delle polizze assicurative.
All'articolo 11, che definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative, viene segnalata l'opportunità di specificare se tali norme riguardino tutte le tipologie di polizze assicurative di cui all'articolo 10.
Infine, quanto infine all'articolo 12, viene segnalata la mancata previsione circa la possibilità di azione diretta con riferimento alle polizze di cui al comma 3 dell'articolo 10 (obbligo di assicurazione per assicurare l'efficacia dell'azione di rivalsa).
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