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15 NOVEMBRE 2015
Responsabilità professionale. Novità sull'obbligo assicurativo. Istituita l'azione diretta del danneggiato. Gelli (Pd): “Le tabelle risarcitorie verranno mutuate da quelle previste dal Dl concorrenza”
"Dopo l'approvazione del Dl concorrenza al Senato presenterò un emendamento per far valere quelle tabelle anche per questo provvedimento", ha spiegato in esclusiva a Quotidiano Sanità il relatore del ddl. L'obbligo assicurativo viene esteso alle prestazioni in regime di intramoenia e aòla telemedicina. Le strutture dovranno pubblicare i dati della loro copertura assicurativa. L'Ivass vigilerà sulle compagne assicuratrici. GLI EMENDAMENTI
Cambiano le norme sull'obbligo di assicurazione da parte delle strutture e del personale sanitario e vengono introdotte misure ad hoc per l'azione diretta da parte del danneggiato nei confronti delle imprese assicuratrici. Questo il contenuto dei nuovi emendamenti al disegno di legge sulla responsabilità professionale presentati lo scorso venerdì in commissione Affari Sociali dal relatore Federico Gelli (Pd).
Previste, dunque, una serie di novità che però non includono le tabelle risarcitorie. Una mancanza non casuale che viene così spiegata in anteprima a Quotidiano Sanità da Gelli: "Le tabelle sono un punto molto imortante. Non le ho volute inserire in questo momento perché, in realtà, sono già incluse nel Dl concorrenza attualmente all'esame del Senato. Insomma non volevamo ripartire da zero. Penso sia anche un bell'esempio di dialogo parlamentare. A questo punto, dopo l'approvazione di quel decreto a Palazzo Madama, presenterò un emendamento per estendere la validità di quelle tabelle anche al testo del disegno di legge sulla responsabilità professionale".
Quanto alle novità presenti nei nuovi emendamenti, all'articolo 8 viene previsto l'obbligo per tutti i dipendenti delle strutture sanitarie di essere provvisti di una copertura assicurativa. Tale misura viene estesa anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. L'obbligo assicurativo per tutti gli esercenti la professione sanitaria viene previsto anche al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa da parte delle strutture nei confronti dei loro dipendenti. Quanto alla trasparenza, le aziende saranno obbligate a pubblicare sul loro sito internet la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative, oltre a tutte le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa. Viene poi previsto un apposito decreto del Ministero della Sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Salute, che avrà il compito di definire i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) sarà tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture e con gli esercenti la professione sanitaria.
Infine, l'articolo 8 bis disciplina l'azione diretta del soggetto danneggiato nei confronto della compagnia assicuratrice. Quest'azione sarà soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato.
Giovanni Rodriquez
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