quotidianosanità.it

stampa | chiudi


Giovedì 15 OTTOBRE 2015
Lazio. D'Amato replica a Storace: “Percorso accorpamento Asl avviene nel pieno rispetto dei principi legislativi e della giurisprudenza”

Il responsabile della Cabina di Regia della Sanità replica, in esclusiva per Quotidiano Sanità, alle critiche del vicepresidente del Consiglio regionale. “Come chiarito dalla Corte costituzionale, le misure regionali previste al fine di rispettare gli obiettivi indicati dai piani di rientro, oltre a dover essere coerenti con gli stessi, non possono sovrapporsi ai poteri commissariali, che devono essere posti al riparo da ogni interferenza degli organi regionali”. 

Il percorso di riordino della rete assistenziale e ospedaliera, già proprio del piano di rientro e dei programmi operativi 2012-2014 viene ulteriormente rafforzato con il DCA 247 del 25 luglio 2014 pubblicato sul BURL del 5 agosto 2014 ( Adozione P.O. 2013/2015) proposta inviata ai ministeri il 21 marzo 2014, ove esplicitamente si prevede l’accorpamento della ASL Roma A e Roma E, nonché la trasformazione dell’AO San Filippo Neri in presidio ospedaliero della ASL Roma E.

Va precisato che la l. 191/2009 prevede esplicitamente la natura vincolante del piano di rientro, con il conseguente obbligo per la Regione di rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, di ostacolo alla piena attuazione del piano e a non adottarne di nuovi (art. 2 comma 95), nonché, per le Regioni commissariate, l’attribuzione al Commissario del potere di adottare gli atti e i provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano (art. 2 comma 83).

Come chiarito dalla Corte costituzionale, quindi, le misure regionali previste al fine di rispettare gli obiettivi indicati dai piani di rientro, oltre a dover essere coerenti con gli stessi, non possono sovrapporsi ai poteri commissariali, che devono essere posti al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, poiché ogni intervento che possa aggravare il disavanzo sanitario regionale sarebbe di ostacolo all’attuazione del piano, con conseguente illegittimità di norme tese a sottrarre al Commissario l’esercizio di funzioni amministrative (così le sentenze nn. 2 del 2010, 77 e 78 del 2011, 31 e 131 del 2012, 28 e 79 del 2013). Il che vale anche per i programmi operativi che, alla luce della citata normativa statale (art. 2 commi 88 e 88 bis, l. 191/2009), costituiscono adeguamento del piano di rientro.

Pertanto, l’adozione dei programmi operativi 2014-2016 rende obbligatorio per la Regione Lazio procedere al riordino della rete secondo quanto in essi indicato, rimuovendo, se del caso, gli ostacoli legislativi esistenti, nel caso di specie l’art. 5 e l’art. 6 della legge regionale n. 18 del 1994, con cui sono puntualmente individuate le ASL e le AO della Regione.

In tal senso ha provveduto la L.R. 17 del 30 dicembre 2014, che all’articolo 2, comma 24, stabilisce che “ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) e successive modifiche, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), si applicano in quanto compatibili con i poteri del Commissario ad acta e con le misure necessarie a dare piena attuazione a quanto previsto dal Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione, secondo i programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010).”.

Con tale disposizione il Consiglio ha provveduto a sospendere l’efficacia delle norme regionali in questione, rendendole cedevoli rispetto agli atti del Commissario ad acta attuativi dei programmi operativi, nel caso di specie agli atti necessari a realizzare il predetto accorpamento (un caso simile a quello previsto dalla legge della Regione Calabria n. 6 del 2013, non dichiarata incostituzionale, che introduceva in via generale una clausola di cedevolezza delle disposizioni di legge nei confronti di futuri atti commissariali). D’altronde, la rimozione degli ostacoli legislativi” non necessariamente deve realizzarsi con la totale abrogazione delle norme incompatibili, ben potendo le stesse trovare nuova espansione in seguito alla cessazione del commissariamento, salvaguardandosi così le prerogative consiliari in tale successiva fase.

L’approvazione della legge 17/2014, pertanto, ha reso superfluo attivare il meccanismo di “diffida” previsto dall’art. 2 comma 80, l. 191/2009 ove si dispone che qualora l’attuazione dei piani di rientro o dei programmi operativi sia ostacolata da disposizioni legislative regionali, gli organi di attuazione, ordinari o straordinari, ne facciano segnalazione al Consiglio regionale, che deve assumere le conseguenti determinazioni entro i successivi 60 giorni; scaduto tale termine provvede il Consiglio dei Ministri, nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 120 Cost., anche con misure normative. Tale possibilità, infatti, non impedisce certo che il Consiglio provveda all’approvazione di norme tali da rimuovere gli ostacoli legislativi anche in assenza di previa diffida.

In virtù di tali successivi interventi normativi è stato adottato il DCA 30 del 26 gennaio 2015, che ha previsto l’estinzione SFN e accorpamento con RmE e, successivamente, il DCA 373 del 30 luglio 2015, recante un’integrazione ai programmi operativi, recante in particolare l’obiettivo dell’accorpamento delle ASL Roma B e Roma C. Di tale integrazione hanno preso atto i Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze dando il via libera alla integrazione dei programmi operativi.

Tale ulteriore accorpamento, pertanto, potrà realizzarsi alla luce della ricordata legge regionale 17 del 2014, poiché la stessa ha ormai “aperto uno spazio” all’attività commissariale, spazio che alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 278 del 2014) potrebbe quasi ritenersi già aperto dalla sola procedura di commissariamento, se si tiene conto della non riscontrata illegittimità di atti commissariali che hanno riordinato reti ospedaliere regionali anche in contrasto con norme regionali antecedenti.

In ogni caso, per la Regione Lazio, il Consiglio regionale ha provveduto, nell’esercizio della propria autonomia legislativa, a rimuovere gli ostacoli necessari a dare attuazione ai programmi operativi, non potendo certo ritersi che il mancato ricorso alla previa diffida possa costituire motivo d’illegittimità della legge regionale, costituendo la diffida uno strumento rafforzativo attribuito ai soggetti attuatori del piano, ma non certo un percorso obbligato (si ricordi, infatti, che tale strumento è previsto per tutte le Regioni in piano di rientro, non solo quelle commissariate).

Da ultimo, va precisato che l’eventuale abrogazione dell’articolo 2, comma 24 della legge regionale 17/2014 non travolgerebbe di per sé i decreti di adozione dei programmi operativi, che sono anzi vincolanti per la futura legislazione regionale, che dovrebbe comunque intervenire a rimuovere gli ostacoli nel senso indicato dai programmi operativi.

Nell’eventualità di voler attribuire alla presentazione della proposta di legge 290/2015, recante abrogazione del comma 24, art. 2, l. 17/2014, anche natura di diffida ai sensi della legge 191/2009, nondimeno, sarebbe opportuno precisare ciò in apposito messaggio inviato dal Commissario al Consiglio regionale con cui si chieda una celere approvazione della legge, pur precisando che in assenza di approvazione della stessa resterebbe pur sempre vigente il citato comma 24 e dunque il Commissario potrebbe comunque procedere a legislazione vigente.
 
Alessio D'Amato
Responsabile Cabina di regia del servizio sanitario regionale del Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA