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Sabato 12 SETTEMBRE 2015
Responsabilità professionale. Il testo unico non convince
Gentile Direttore,
ho letto il testo base unificato del ddl in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, elaborato dal Comitato Ristretto della Commissione Affari Sociali della Camera: su certi punti è un vero pasticcio e talora è anche sgrammaticato, come per esempio il comma 3 dell'art. 1. Alcuni termini chiave sono usati in diversi articoli con superficialità e ambiguità e se l'articolato non viene modificato sarà certamente foriero di contenziosi e contestazioni.
Nel dettaglio:
L'articolo 1 non fa nessuna distinzione tra le prestazioni dei medici-chirurghi e quelle degli operatori che esercitano le 22 professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute. Infatti nella bozza precedente erano distinti l’atto sanitario e l’atto medico (all'articolo 1 : Per atto sanitario si intendono tutte le attività professionali di prevenzione, diagnosi e cura del paziente, sia svolte autonomamente che in modo coordinato o in èquipe. ....
....L'atto medico è uno specifico atto sanitario la cui responsabilità diretta o di supervisione è posta in carico al medico abilitato e laddove previsto specializzato. ) , poi la distinzione è scomparsa dalla bozza. Come mai ?
Infatti la professione medico-chirurgica e quella delle 22 professioni sanitarie sono effettivamente distinte. Se così non è le norme da emettere, come per esempio questa di cui parliamo, devono essere chiare nella formulazione e nella terminologia perché ci sono implicazioni penali, civili, patrimoniali, etiche e scientifiche di enorme valenza. Non si può essere confusionari.
Inoltre il documento del Ministero della Salute redatto dalla Commissione Consultiva per la Medicina Difensiva e Responsabilità Professionale parla solo dei medici; perché non sono citati esplicitamente anche gli esercenti le 22 professioni sanitarie ? Anche loro sono in prima linea.
L'articolo 2 al comma 2 introduce il concetto di "prestazioni sanitarie complesse" che ambiguamente ricorda gli "atti complessi e specialistici" riservate al medico-chirurgo dal contestatissimo comma 566. Quali saranno mai queste prestazioni sanitarie complesse svolte dalle strutture pubbliche e private, sono elencate da qualche parte ? No, infatti il richiamato articolo 3 bis della 189, la "Balduzzi", che ho riportato di seguito, non ne parla affatto. Anche questo articolo sembra fatto ad hoc per innescare contenziosi e ambiguità.
( legge 189/2012: <
Sempre l'articolo 2, al comma 2-b parla di attività di "medicina difensiva attiva e passiva"; vista la confusione del Testo, ci si riferisce solo ai medici dato che l'esercizio della medicina è riservato ai medici-chirurghi oppure intende tutti quelli che praticano gli atti sanitari dell'articolo 1 ? Se si intende solo l'attività dei medici non si capisce perchè non sia stato usato il termine di attività sanitaria difensiva attiva e passiva, che comprende, coerentemente con l'articolo 1, tutti gli operatori sanitari e non solo i medici. Tutti gli operatori sanitari possono infatti praticare attività sanitaria difensiva.
L’articolo 3 al comma 4 prevede che l’Osservatorio regionale raccoglie dati sul contenzioso e sugli errori sanitari: comprende o no gli errori medici dato che l'articolo 6 e l'articolo 8 distinguono le prestazioni mediche da quelle sanitarie ?
All’articolo 6 viene fuori tutta la confusione del Testo Unificato. Al comma 1 vengono distinte le prestazioni mediche e sanitarie al primo rigo, anche se non si specifica quali sono e chi le pratica, ma al terzo rigo di nuovo non c’è distinzione tra i vari esercenti le professioni sanitarie, (si intendono anche i medici-chirurghi oppure solo gli esercenti le 22 professioni sanitarie previste dalla legge ? ) ; inoltre al comma 2 si parla di "…condotta colposa in ambito medico e sanitario…" (quali sono questi due distinti ambiti ?) e "…dell’esercente la professione medica o sanitaria che in presenza di esigenze…" e della "…colpa che sussiste quando l’azione o l’omissione dell’esercente la professione medica o sanitaria…." Ma chi sono questi esercenti, i medici-chirurghi e gli operatori compresi nelle 22 professioni sanitarie ? Sono compresi i veterinari, i farmacisti ed i biologi?
All'Articolo 7comma 2: di enorme importanza : "…la responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria è di natura extracontrattuale…" ; domanda: è compresa la professione medica, dato che all’articolo 6 e all’articolo 8 è distinta da quella sanitaria ?
L'Articolo 8 comma 3: "…ciascun esercente la professione medica o sanitaria operante…" , anche qui c’è distinzione tra medici-chirurghi e operatori sanitari.
L'Articolo 9 comma 2: "…danni derivanti da prestazioni sanitarie…" anche mediche ?
L'Articolo 10 comma 3: "Nelle cause civili e nei procedimenti penali aventi come oggetto la responsabilità professionale sanitaria, l’autorità giudiziaria…" Si intende la responsabilità anche medica dato che gli articoli 6 e 8 distinguono le 2 professioni ?
Speriamo che la discussione in commissione parlamentare del testo porti ad una correzione ed al chiarimento delle terminologie usate e speriamo che le ambiguità, nell'interesse di cittadini, pazienti ed operatori non siano invece volute per arcani motivi.
Dr. Antonio Ciofani
Dir. resp. UOC di Nefrologia e Dialisi - Ospedale Spirito Santo di Pescara
Consigliere nazionale Anaao-Assomed
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