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Anche nel testo licenziato dal Senato resta il criterio di una proroga generalizzata, salvo alcune eccezioni, al 31 marzo 2011. L’eventuale allungamento delle singole proroghe al 31 dicembre 2011 potrà essere stabilito da appositi Dpcm che dovranno passare il vaglio della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Questi pareri dovranno essere emessi entro 10 giorni dalla trasmissione dei Dpcm. In caso di mancato parere i provvedimenti diventano comunque attuativi.
Ma vediamo nel dettaglio le norme approvate sulla sanità:
Le misure già previste
L'intramoenia allargata (di cui all’art. 1 della legge 120/2007) è prorogata al 31 marzo 2011 rispetto alla scadenza del 31 gennaio 2011 prevista dalla precedente normativa. Scaduto quel termine, a meno che non intervenga un apposito Dpcm che potrà prorogarla fino al 31 dicembre di quest’anno, non si potrà più esercitare la libera professione in regime di intramoenia “allargata”, vale a dire quella svolta in strutture al di fuori della struttura pubblica.
Confermata infine anche la proroga dei termini fino all’anno accademico 2012/2013 delle diverse modalità di ammissione ai corsi di laurea in medicina da parte degli ufficiali medici delle Forze armate (di cui all’art. 4 della legge 129/2008).
Le nuove disposizioni del maxiemendamento del Governo
Viene confermato lo slittamento della data di consegna (oggi indicata nel 28 febbraio di ogni anno) da parte dell’Istituto superiore di sanità al Ministero della Salute dei dati sulla procreazione assistita ai fini della predisposizione della relazione al Parlamento (di cui all’art. 15 della legge 40/2004). Ma cambia la data: nel vecchio testo lo slittamento era al 31 marzo mentre in quello approvato stamattina è al 30 aprile.
Sempre in tema di Pma è stato accolto l’emendamento Malan che nei giorni scorsi ha sollevato diverse polemiche. In particolare si prevede che i dati relativi alle attività di procreazione medicalmente assistita provenienti dalle strutture autorizzate siano inviati al Ministero della Salute cui spetterà il compito dell’inoltro all’Iss e al Centro nazionale trapianti. Le modalità di comunicazione dei dati saranno oggetto di uno specifico decreto del ministero della Salute.
Una sorpresa poi per grossisti, farmacisti e industrie farmaceutiche. Il Milleproroghe prevede infatti che l’entrata in vigore delle nuove misure sui margini della distribuzione (previste dall’art.11, comma 6 della legge 122/2010) sia anticipata al 31 maggio 2010 (data di emanazione del decreto legge che prevedeva i nuovi margini) anziché, come previsto attualmente, al 30 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge di conversione). Ciò vuol dire che dovranno essere ricalcolati margini e spettanze della filiera per tutto il periodo che va appunto dal 31 maggio al 30 luglio dello scorso anno.
Accolta la richiesta delle Regioni di uno slittamento al 1 gennaio 2013 dei termini per l’accreditamento definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie private e delle terme. Resta invece il termine, già scaduto, del 1 gennaio 2011 per l’accreditamento definitivo di ospedali e ambulatori privati.
Previsto uno stanziamento di 200 mila euro per il 2011 a favore dell’associazione “Alleanza degli ospedali italiani nel mondo”.
Viene inoltre previsto che una quota non inferiore ai 40 milioni di euro, a valere sui 120 milioni di euro facenti parte di somme non utilizzate nell’ambito degli stanziamenti di cui alla legge 201/2008 (soprattutto edilizia e costruzioni), sia destinata ad incrementare nel 2011 le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e altre attività sociali e di sviluppo dei territori previste dall’art. 6 della legge 220/2010.
Viene previsto che i 70 milioni di euro finalizzati agli accertamenti medico legali sui dipendenti delle amministrazioni pubbliche assenti per malattia, il cui precedente riparto tra le Regioni era stato considerato incostituzionale, siano attribuiti alle Regioni dal ministero della Salute sulla base di nuovi criteri da definire d’intesa con le Regioni stesse.
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Mercoledì 16 FEBBRAIO 2011
Milleproroghe. Ecco tutte le norme per la sanità
Conferme e novità nel testo approvato oggi dal Senato. Resta la proroga dell'intramoenia, ma sempre fino al 31 marzo e passa la proroga al 2013 degli accreditamenti per le strutture sanitarie e socio sanitarie (esclusi ospedali e ambulatori). E poi, a sorpresa, i nuovi margini della distribuzione farmaceutica diventano "retroattivi".
Con 158 voti favorevoli (Pdl e Lega), 136 contrari (Pd, Idv, Fli, Udc e Mpa) e quattro astensioni il Senato ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del decreto Milleproroghe.
Il nuovo testo (che passa ora all’esame della Camera che dovrà approvarlo entro il 27 febbraio) conferma tutte le misure in materia di sanità contenute nel testo originale del Governo e ne prevede di nuove su diversi ambiti tra i quali farmaci, accreditamento, procreazione assistita (il famoso emendamento “Malan”), emoderivati, edilizia sanitaria e molto altro ancora.
Sempre al 31 marzo 2011, prorogate due disposizioni vigenti per il sistema del cosiddetto “payback” farmaceutico. La prima riguarda i medicinali immessi in commercio prima del 31 dicembre 2006 (di cui all’art. 9 della legge 31/2008) e la seconda quelli immessi successivamente (di cui all’art. 64 della legge 99/2009). Anche in questo caso ulteriori proroghe possono intervenire solo con un apposito Dpcm.
Confermata anche la quota pari a 100 milioni di euro dei 400 milioni di euro del 5 per mille, destinata alla ricerca e all'assistenza domiciliare dei malati di sclerosi laterale amiotrofica, anche se nel nuovo testo del Milleproroghe si parla di una cifra “fino a” 100 milioni di euro che potrebbe lasciare intendere che si possa attuare un finanziamento anche minore.
Viene portato da due a tre il numero massimo di mandati consecutivi per i consiglieri territoriali degli Ordini dei biologi, chimici e assistenti sociali.
Si prevede poi una sostanziale "sanatoria" per gli accordi di programma per l'edilizia sanitaria nelle Regioni sottoposte a Piano di rientro. In particolare la norma prevede che il ministero della Salute sia autorizzato a sottoscrivere con queste Regioni "accordi di programma, a valere sulle risorse ex art.20, legge 67/'88, per il finanziamento succesivo di interventi già realizati nelle Regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente". "I citati accordi - prosegue la norma - sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle Regioni interessate".
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