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Venerdì 29 MAGGIO 2015
Atto medico. Sì o no?
Il problema esiste. E non si può liquidare tout court la proposta di legge presentata dall’on. D’Incecco e da altri parlamentari del PD. Resta il fatto che è in sede di Ministero della salute che si dovrebbe definire una volta per tutte tali problematiche lasciando alla contrattazione delle parti, a cui il comma 566 rimanda
Nel suo pregevole intervento il Giurista Benci ci ricorda come l’attività medica sia priva di una sua definizione nel diritto positivo. Un primo cenno al problema si trova infatti solo nella legge 26 febbraio 1999, n. 42 “Disposizioni in materia diprofessioni sanitarie”, dove nell’articolo 1 viene posto come “criterio limite” dell’attività delle professioni sanitarie “le competenze previste per le professioni mediche” delle quali nulla viene detto nello specifico.
E del resto prima del varo della legge 42 non si era posta alcun necessità di definire tali competenze in quanto per le professioni infermieristiche era in vigore il cosiddetto mansionario ed era vigente nei confronti della professione medica un regime di subordinazione che proprio con la 42 verranno, entrambi, rimossi.
Prima di allora dunque non era neanche ipotizzabile una situazione di conflitto tra la professione medica e quella che veniva definita professione sanitaria ausiliaria (che la 42 cancellerà dal lessico giuridico).
Ora col senno del poi si potrebbe dire che grave errore è stato quello di non avere declinato per legge cosa si debba intendere per competenze mediche e quali siano nel concreto della pratica clinica le riserve esclusive di tale professione.
E’ stato anche detto dal Prof. Benci e dal Prof. Rodriguez (in un altrettanto pregevole intervento) come il Codice deontologico dei medici abbia svolto un ruolo di surroga nel definirle senza tuttavia riuscire a colmare il vuoto legislativo esistente, non rappresentando il codice una norma con valore di legge a tutti gli effetti.
Il Prof. Benci tuttavia facendo riferimento al Prof. Rodriguez sembra contestarne l’interpretazione da questo ultimo dato al comma 566 laddove afferma “Anche se poi lo stesso autore minimizza eccessivamente la portata del “comma 566” arrivando a affermare che le competenze dei medici “attengono a tutti gli atti” e non solo a quelli complessi e specialistici. Non si vede, a questo punto il motivo, di tutte le polemiche e, soprattutto, non si comprende la ratio della norma del comma 566”.
Ed infine aggiunge: “Non vi sono dubbi che il legislatore abbia voluto precisare l’invalicabilità delle attività da parte di altre professioni sugli “atti complessi e specialistici”. Lunga e animata è stata la discussione sui criteri di individuazione degli “atti complessi e specialistici” e, soprattutto, se i restanti atti, non complessi e non specialistici, siano da ricondursi alla esclusività medica oppure siano condivisi con le altre professioni sanitarie.
L’interpretazione più immediata non può che portare all’esclusione del riconoscimento di attività “esclusiva” – termine caro alla Corte di cassazione per il riconoscimento dell’esercizio abusivo della professione medica – in quanto posto come nuovo limite in luogo delle più ampie competenze previste per le professioni mediche ex legge 42/99”. Il “comma 566” apre dunque – anche lessicalmente – agli atti non complessi e non specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia effettuabili dalle professioni sanitarie”.
La conclusione a cui perviene il Prof. Benci però non mi sembra che risolva il problema in quanto la premessa al suo sillogismo (la natura dei due termini complesso/semplice) non ha un valore euristico sufficiente e quindi il suo ragionamento non è valido, essendo l’antinomia usata come primo termine estranea alla medicina intesa come “ars curandi”.
La coppia di termini complesso/semplice infatti non ha nessun riscontro nei testi di medicina interna e di terapia ma solo in quelli della sociologia dell’organizzazione. Per una diagnosi di polmonite crupale franca o di appendicite occorre semplicemente conoscere la clinica e tale conoscenza si basa sul percorso di studi e sull’esperienza sul campo. Nessun senso ha in questo caso inserire il termine complesso anzi potremmo dire che il buon clinico non è colui che diagnostica un infarto del miocardio in presenza di dolore toracico, sudorazione algida e ritmo di galoppo (una diagnosi che si fa da sé dal complesso dei sintomi presenti) ma colui che avanza il sospetto clinico in presenza di sintomi sfumati, semplici, mi si consenta di dire, e che come tali possono essere trascurati o sottovalutati con gravissime conseguenze. Lo stesso dicasi per le procedure diagnostiche, come ho già sostenuto in un mio precedente intervento su QS.
Il problema che si pone e a cui tentano di dare risposta gli 11 parlamentari del PD che hanno avanzato la proposta legislativa sull’Atto medico è allora definire chi può fare che cosa in campo medico a partire da una valutazione del percorso di studi universitario e della successiva pratica clinica con relative responsabilità di fronte alla legge.
L’errore imperdonabile che ha commesso il Ministro Lorenzin è stato quello di avere scelto la scorciatoia del blitz legislativo, invece di chiamare a consulto la direzione generale del suo Ministero che ha la responsabilità diretta su tutti gli esercenti la professione sanitaria in termini di profili, autorizzazione all’esercizio professionale ed altro.
E’ in sede di Ministero della salute, dove mi sembra sia ancora presente il Consiglio superiore di sanità, che si dovrebbe definire una volta per tutte tali problematiche lasciando alla contrattazione delle parti, a cui il comma 566 rimanda, questioni legate non alla definizione dei principi, che a mio giudizio non possono essere negoziabili nell’interesse esclusivo dei pazienti, ma alla sola organizzazione del lavoro e al conferimento delle responsabilità di tipo gestionale a questa connessa
Roberto Polillo
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