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22 FEBBRAIO 2015
Dopo Marlia, quanta confusione. Ma Tar Trieste ribadisce ruolo medico radiologo



Gentile direttore,
una recentissima sentenza del TAR di Trieste, su ricorso di SIRM e SNR, ha annullato la delibera della AO di Pordenone che prevedeva procedure radiologiche in tele gestione in assenza del medico radiologo.  E ciò attraverso l’istituzione di una procedura diagnostica d'elezione e d'urgenza al di fuori dei requisiti minimi dettati dalle linee guida ISTSAN 10/44.
 
Come è noto tali linee guida consentono infatti solo in casi del tutto eccezionali, quali l'emergenza o l'urgenza indifferibile, la possibilità di erogare la procedura diagnostica con l'assistenza di un radiologo “a distanza”, che mantiene però in ogni caso la titolarità e la responsabilità finale del percorso clinico-diagnostico con l’effettuazione della diagnosi, che spetta comunque solo a lui.
 
Questa sentenza, ottenuta con l'assistenza dell’ufficio legale SNR guidato dall'avv. Giovanni Pasceri, ha fatto indirettamente anche chiarezza degli equivoci nati con la sentenza di Marlia che, pur riguardando solo gli aspetti penali relativi alla sussistenza o meno di un reato nel comportamento dei Tsrm coinvolti, ha assunto nel tempo, specialmente da parte di qualcuno, una valenza “professionale” dando corpo all’idea che l’atto medico del radiologo non fosse poi così esclusivo e portando, come nel caso della delibera di Pordenone, a mettere in atto procedere di tele gestione assolutamente al di fuori delle regole.
 
Infatti l'Amministrazione di Pordenone, con  la quale pure erano intercorsi colloqui sereni, seguendo una vulgata approssimativa aveva voluto interpretare la sentenza di Marlia come la legittimazione ad operare in radiologia in assenza, anche virtuale, del medico radiologo per la “ottimizzazione” delle risorse umane.
 
Ora il Tar di Trieste afferma in modo chiaro e  non equivoco che  “si appalesa, quindi, l’illegittimità degli atti impugnati, laddove riconoscono spazi di autonomia a soggetti diversi dai medici specialisti radiologi, a nulla potendo valere nemmeno l’escamotage di definire a priori, in via meramente generale e astratta sulla base di criteri condivisi e consolidati nel tempo, le tipologie di indagini radiologiche effettuabili in assenza della previa valutazione da parte del medico specialista radiologo, in quanto, all’evidenza, in conflitto con l’esigenza – affermata dalla norma – di previa valutazione da parte dello specialista del concreto caso clinico e delle caratteristiche della persona interessata”.
 
Cioè il processo di giustificazione deve avvenire prima di ogni singolo esame e non esistono modelli predefiniti o giustificazioni a “priori” che porterebbero a processi diagnostici spersonalizzati e non sempre sicuri. Quindi il medico radiologo deve essere presente ed in grado di interagire con il paziente .
 
Si conferma quindi quello che  abbiamo sempre sostenuto: la legge e le linee guida prevedono interazioni sincrone e contestuali tra il medico che chiede l’esame, il TSRM che lo esegue con le autonomie previste dal proprio profilo professionale che non riguardano la responsabilità  clinica, ed il medico radiologo presente in via fisica o, per casi eccezionali legati all’urgenza emergenza in via telematica. Altri comportamenti,  che pure con una certa trascuratezza a volte vengono avallati in assenza di controlli, sono illegittimi.
 
E non a caso la nuova Direttiva Europea sulle radiazioni ionizzanti,la 13/59, nulla cambia dei processi diagnostici che impiegano radiazioni regolati dalla nostra 187/2000, traduzione italiana della precedente Direttiva UE 97/43. Altro che traduzioni forzate  come sostenuto anche su queste pagine da   parlamentari europei male informati! O inesistenza delle deleghe dello specialista per gli aspetti pratici confermate tout court.
 
E’  ancora in corso il processo “Barga” che si concluderà, e lo auspichiamo, con la stessa  sentenza di assoluzione del precedente riguardo ad implicazioni penali che soprattutto per gli incolpevoli TSRM sarebbero state ingiuste ed inique.
 
Ma con quei processi si è voluta cogliere l’occasione di una anacronistica pseudo lotta di classe troncando, e siamo rimasti stupiti,  il lavoro positivo che il tavolo dell’Area radiologica aveva intrapreso al Ministero della Salute come richiamato anche recentemente sul suo giornale.
L’occasione della sentenza di Trieste spero possa invece consentire di fare chiarezza sulla credibilità e  sulla interruzione di  un cammino  intrapreso che pure aveva dato frutti copiosi sul piano delle competenze.
 
Dovrei parlare poi delle tante confusioni ed equivoci che ogni momento affollano le cronache sanitarie, dal comma  566, al tentativo di creare un doppio percorso formativo con medici di serie A e di serie B.
Per ora mi limito a registrare che le esigenze di un migliore servizio per la popolazione e di crescita delle altre professioni sanitarie possono anche fare a meno di erodere competenze sancite per legge.  E che il sapore della demagogia non serve ai nostri pazienti.
 
La sentenza richiamata ha  il merito, con la sua chiarezza argomentativa e logicità espositiva, di aver ricondotto l'essere al dover essere nell'interesse esclusivo del paziente in una visione coordinata delle norme che governano la responsabilità medica.
 
Corrado Bibbolino
Segretario nazionale Fassid-SNR

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