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Lunedì 12 GENNAIO 2015
Anteprima. Bianco, Mandelli e Silvestro. La “svolta” di Cantone: “Incompatibili? La decisione spetta al Parlamento e non all’Anac”
Con una nuova delibera l’Authority torna sul tema. Eventuali incompatibilità vanno accertate “non dall’Autorità nazionale anticorruzione, ma dalla Giunta delle elezioni del Senato e della Camera". E poi chiarisce come in ogni caso esse riguardino solo gli "amministratori" degli enti e che "non si estendono alle funzioni pubbliche elettive negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato a livello nazionale".
Colpo di scena nella vicenda dei “tre presidenti/senatori”. Con una nuova delibera datata 9 gennaio l’Authority anti corruzione si lava di fatto le mani dalla decisione di stabilire “le cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all’interno degli ordini professionali". Secondo la nuova delibera esse "devono essere accertate non dall’Autorità nazionale anticorruzione, ma dalla Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi della normativa vigente in tema di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità”.
Ma non basta, l'Authority presieduta da Raffaele Cantone di fatto "anticipa" il suo parere sulla vicenda sottolineando che in base alla legge Severino le attuali incompatibilità sono riferite a incarichi "amministrativi" negli ordini e che "non si estendono alle funzioni pubbliche elettive negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato a livello nazionale".
Ma come si è arrivati a questa conclusione che in qualche modo conferma quanto scrivevamo il 7 dicembre scorso? Lo spiega la stessa Authority sottolineando per l'appunto come “il decreto legislativo n. 39/2013 stabilisce l’incompatibilità di coloro che, all’interno di un ente pubblico, svolgono incarichi amministrativi di vertice, di amministratore, nonché incarichi dirigenziali. Tuttavia, le incompatibilità previste da tale norma non si estendono alle funzioni pubbliche elettive negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato a livello nazionale”.
“Infatti – prosegue l’Authority - l’art. 11, primo comma del d.lgs. n. 39/2013 statuisce solo le incompatibilità tra gli incarichi “amministrativi” all’interno di enti pubblici e le cariche di governo, mentre le incompatibilità previste dai successivi articoli e commi sul punto fanno riferimento soltanto alle funzioni pubbliche elettive eventualmente ricoperte a livello regionale e locale”.
A questo punto quindi non resta che attendere il parere della Giunta per le elezioni del Senato che, a quanto ci risulta, è già al lavoro e dovrebbe emettere il suo verdetto a breve.
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