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07 DICEMBRE 2014
Pensionati. Stop a incarichi dirigenziali nella PA. Sanità compresa. Ecco la circolare Madia

Chiariti gli ambiti di applicazione del decreto legge del 24 giugno. Le PA non potranno più dare incarichi a persone in quiescenza. Obiettivo favorire il ricambio generazionale. Fanno eccezione incarichi di docenza e ricerca (ma devono essere ‘veri’), ma anche incarichi professionali di natura sanitaria. Espressamente vietati invece gli incarichi di direttore scientifico o sanitario. LA CIRCOLARE.

Il Ministro la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Marianna Madia ha firmato lo scorso 4 dicembre una circolare per dettagliare l’applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di "incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza", modificando la disciplina già posta dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e prevedendo alcuni nuovi divieti. 
 
“Le modifiche introdotte dalla norma – si legge nella circolare - sono volte a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli incarichi di vertice siano occupati da dipendenti più giovani”.
 
“Le nuove disposizioni – prosegue la circolare -  sono espressive di un indirizzo di politica legislativa volto ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Come altre disposizioni vigenti, che già limitavano la possibilità di conferire incarichi ai soggetti in quiescenza, esse non sono volte a introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati, ma ad assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, da bilanciare con l'esigenza di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorati”.
 
 
I soggetti interessati
“Il divieto si estende a qualsiasi lavoratore dipendente collocato in quiescenza spiega la circolare - indipendentemente dalla natura del precedente datore di lavoro e del soggetto che corrisponde il trattamento di quiescenza, compresi, quindi, i pensionati degli organi costituzionali.
La condizione del collocamento in quiescenza, ostativa rispetto al conferimento di incarichi e cariche, rileva nel momento del conferimento. Le amministrazioni eviteranno peraltro comportamenti elusivi, consistenti nel conferire a soggetti prossimi alla pensione incarichi e cariche il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza. Per tali soggetti, le amministrazioni valuteranno la possibilità di conferire un incarico gratuito”
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Incarichi vietati
Incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati.
“Tra gli incarichi vietati – continua il testo - rientrano tutti gli incarichi dirigenziali compresi quelli di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e da disposizioni analoghe. Tra gli incarichi direttivi, tutti quelli che implicano la direzione di uffici e la gestione di risorse umane. Vi rientrano, quindi, anche incarichi in strutture tecniche, quali quelli di direttore scientifico o sanitario, che comportano le suddette mansioni”.
 
“In assenza di esclusioni al riguardo – specifica ancora la circolare - devono ritenersi rientranti nel divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici.
Tra le cariche in organi di governo di amministrazioni e di enti e società controllate, a parte le esclusioni espressamente previste dalla legge (relative alle giunte degli enti territoriali e agli organi elettivi degli enti pubblici associativi), rientrano quelle che comportano effettivamente poteri di governo, quali quelle di presidente, amministratore o componente del consiglio di amministrazione. La nomina in consigli di amministrazione, in particolare, rientra nell'ambito del divieto indipendentemente dalla qualifica in virtù della quale il soggetto in quiescenza sia stato nominato (per esempio, in qualità di esperto o rappresentante di una determinata categoria), dato che il consiglio di amministrazione ha comunque funzioni di governo dell'ente. Naturalmente, il divieto opera anche nel caso in cui la nomina sia preceduta dalla designazione da parte di un soggetto diverso dall'amministrazione nominante”.
 
“Infine – chiarisce la circolare - i divieti descritti operano indipendentemente dalla fonte di finanziamento con la quale gli interessati sono retribuiti: è irrilevante, per esempio, che si tratti di fondi provenienti dall'Unione europea o anche trasferiti all'amministrazione conferente da soggetti privati”.
 
Incarichi consentiti
Tra le ipotesi che non ricadono nei divieti la circolare segnala diverse fattispecie. Tra queste  quei soggetti collocati
“in quiescenza per aver raggiunto i relativi requisiti nella propria carriera,che possano concorrere per un impiego con una pubblica amministrazione, relativo a una carriera nella quale può ancora prestare servizio”. “Ciò – spiega la circolare - può dipendere dalla particolarità della carriera (pubblica o privata) di provenienza, che consenta il collocamento in quiescenza a un'età relativamente bassa, o di quella di destinazione, che preveda una più alta età pensionabile (quali quella universitaria o quella giudiziaria)”.
 
La circolare spiega poi che “il divieto riguarda determinati contratti d'opera intellettuale, ma non gli altri tipi di contratto d'opera. Non è escluso, dunque, il ricorso a personale in quiescenza per incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da quello di studio o consulenza.
Secondo la circolare inoltre “non è escluso neanche il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attività legale o sanitaria, non aventi carattere di studio o consulenza”.
 
Possibili anche gli incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca. “Da questo punto di vista – ricorda ancora la circolare -  la disposizione in esame si differenzia da precedenti disposizioni legislative, che distinguono tra incarichi di studio, consulenza o ricerca e pongono limiti alla possibilità di conferirli. Peraltro, perché non si ricada nel divieto di conferire incarichi dirigenziali, gli incarichi in esame non dovranno comportare la direzione di strutture stabili dell'amministrazione, potendo invece comprendere la guida di unità costituite temporaneamente per la realizzazione del relativo progetto di ricerca”. “E, perché non si ricada nel divieto di conferire incarichi di studio – sottolinea la circolare - dovrà trattarsi di reale attività di ricerca: l'incarico potrà quindi essere conferito soltanto a soggetti che, essendo in possesso di adeguato curriculum scientifico, siano in grado di svolgere un'effettiva attività di ricerca”.
 
Sono poi ammessi gli incarichi di docenza.“Peraltro – si spiega - per evitare che il conferimento di un simile incarico consenta di aggirare i divieti esaminati, è necessario che si tratti di reali incarichi di docenza, in cui l'impegno didattico sia definito con precisione e il compenso sia commisurato all'attività didattica effettivamente svolta dal singolo destinatario dell'incarico”.
 
Sono esclusi dal divieto, poi, gli incarichi nelle commissioni di concorso o di gara, così come la partecipazione a organi collegiali consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. “Ne è altresì esclusa – aggiunge la circolare - la partecipazione a commissioni consultive e comitati scientifici o tecnici, ove essa non dia luogo di fatto a incarichi di studio o consulenza o equiparabili a incarichi direttivi o dirigenziali”.
 
“Per la loro natura eccezionale, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di divieto contemplate dalla disciplina in esame – specifica ancora la circolare - devono poi ritenersi esclusi anche gli incarichi dei commissari straordinari, nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici. Similmente può dirsi, ovviamente, per i sub-commissari eventualmente nominati”.
 
“Infine – si dice concludendo l’elenco delle eccezioni -  essendo specificamente vietate ai soggetti in quiescenza le cariche di governo in enti locali, sono invece consentiti  gli incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i comitati dei revisori, purché non abbiano, in base alle disposizioni organizzative dell'amministrazione stessa, natura dirigenziale”.
 
Incarichi gratuiti
Incarichi e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile.

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