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Lunedì 09 GIUGNO 2014
Debiti PA. Fiaso: “Da Decreto Irpef norme vessatorie per Asl e Ao e di difficile applicazione”

Previsti nel decreto tempi più stringenti di pagamento, l’obbligo di tenuta del registro delle fatture e sanzioni per le amministrazioni non ottemperanti. Ma per la Fiaso così si attribuiscono alle pubbliche amministrazioni colpe che “risiedono nel differimento delle erogazioni finanziarie dalle amministrazioni centrali a quelle locali”.

"Un sistema sanzionatorio particolarmente vessatorio nei confronti di Aziende sanitarie ed ospedaliere, oltre che di difficile applicazione, in quanto non tiene conto della scarsa liquidità di cassa e del divieto di oltrepassare il limite previsto per l’indebitamento". Sono questi i rilievi di fondo mossi da Fiaso al decreto legge n.66 del 24 aprile scorso “misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, che detta nome sul monitoraggio dei debiti della Pa, prevedendo tempi più stringenti di pagamento e l’obbligo di tenuta del registro delle fatture. Un articolato disposto al quale Fiaso ha inviato alle autorità competenti una serie di osservazioni relative anche agli emendamenti presentati.

“Sugli articoli in esame –è scritto nella nota - si può riflettere in generale sull’opportunità di procedere sullo sviluppo della Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC) per le operazioni di rendicontazione previste quando, per le stesse funzioni, esiste già uno strumento affidabile quale il database del sistema di interscambio (SDI). Nella prospettiva dello stesso Decreto legge n. 66/2014, la PCC rappresenta uno strumento che potrà diventare via via più obsoleto rispetto alla maggiore efficacia di applicazione normativa volta a ridurre sempre più i tempi di pagamento e a far decadere la necessità insite alle operazioni di certificazione dei crediti”.

Più in generale, sui tempi di pagamento, per Fiaso appare comunque “inutile puntare su un sistema sanzionatorio particolarmente vessatorio nei confronti delle pubbliche amministrazioni di fatto attribuendo loro la responsabilità per i ritardati pagamenti ai fornitori. La questione principale risiede nel differimento delle erogazioni finanziarie dalle amministrazioni centrali a quelle locali che spesso non sono nella disponibilità per poter ottemperare ai tempi di pagamento previsti”.

Uno dei punti cruciali del decreto è però l’articolo 27, che al comma 2, lettera d) prevede che la certificazione indichi obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Un obbligo che secondo Fiaso appare difficile ottemperare. “Il ritardo col quale le Aziende sanitarie ed ospedaliere eseguono i pagamenti – sottolinea sempre la nota - dipende in larghissima misura dal combinato disposto dell’insufficiente liquidità di cassa disponibile e dal divieto di oltrepassare il limite previsto per l’indebitamento: in ultima analisi da fattori esogeni alla diretta responsabilità delle stesse. A questo si aggiunga che le Aziende, in linea generale, non dispongono di alcuna visibilità sui flussi di cassa attesi provenienti dalle Regioni, se non limitatamente alle provviste mensili spesso insufficienti a coprire il fabbisogno mensile finanziario, che per più di due terzi viene sistematicamente assorbito da uscite improcrastinabili (stipendi, contributi previdenziali, imposte, convenzioni con farmacie e medici di base, premi assicurativi, utenze etc).”

Ne consegue, secondo Fiaso, che “la definizione della data di pagamento, lungi dal rispondere ad un criterio di razionale programmazione dei flussi di cassa, potrebbe risultare poco affidabile e non utilizzabile a fini programmatori. Per converso l’apparato sanzionatorio complessivamente previsto dal legislatore in caso di inadempimento pone alcuni interrogativi riguardo la proporzione tra sanzione ed effettiva responsabilità diretta”.

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