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Giovedì 05 GIUGNO 2014
Decreto Irpef. Il Senato approva la fiducia. Il testo passa ora alla Camera

Con 159 voti favorevoli e 112 voti contrari Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo approvando il maxiemendamento in materia di competitività e giustizia sociale. Per i fondi pensione l'aliquota resterà al 20% e, per compensare le minori entrate, si aumenterà la tassazione sulla previdenza complementare che passerà all'11,5%. Decade l'obbligo del taglio del 5% sui nuovi contratti per beni e servizi

Con 159 voti favorevoli e 112 voti contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando il maximendamento interamente sostitutivo del ddl n. 1465 di conversione del decreto-legge in materia di competitività e giustizia sociale ("Bonus Irpef"). Il provvedimento adesso passa all'esame della Camera.
Vediamo nel dettaglio gli articolo di interesse sanitario.

Articolo 4. Si prevede che i fondi pensione saranno esclusi dalla tassazione applicata sulle rendite finanziarie (26%). L'aliquota resta quindi quella del 20%. Per compensare le minori entrate sarà aumentata la tassazione sulla previdenza complementare, che passerà dall'11% al 11,5%.
 
Articolo 8. Il comma 4 dispone che le amministrazioni pubbliche realizzino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, una riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2,1 miliardi di euro per il 2014. Il comma 8 autorizza le amministrazioni pubbliche - dunque sia Stato sia enti territoriali - alla riduzione del 5% degli importi dei contratti in essere - inclusi i contratti relativi a procedure di affidamento, per cui sia intervenuta l'aggiudicazione anche provvisoria - aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, per tutta la durata dei contratti, con facoltà delle parti di rinegoziare le prestazioni contrattuali.
La lettera a) del comma 8 fa salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto senza penalità. In tal caso le amministrazioni possono, al fine di ottenere comunque la disponibilità di beni e servizi necessari, accedere a convenzioni-quadro ovvero procedere con affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici.
Rimane salva per gli enti territoriali (siano essi Regioni e province autonome di Trento e Bolzano o Province e Città metropolitane o Comuni) la facoltà di adottare misure di contenimento di spesa, alternative alla riduzione dei contratti.

Articolo 9. Il comma 3 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni l’individuazione delle categorie di beni e di servizi e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie) le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono, rispettivamente, a Consip e al soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
 
Articolo 32. Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa per il settore sanitario, viene stabilita l’ammissione alle anticipazioni di liquidità delle regioni sottoposte ai piani di rientro (ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi) per un importo massimo corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinate nel 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Allo scopo sono destinati al settore 600 milioni di euro. E' infine autorizzata, per l’anno 2014, una spesa di euro 0,5 milioni per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti.

Articolo 34. L'articolo modifica la disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità - da parte dello Stato - in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.
In base alla modifica, si ammette che le risorse già stanziate e ripartite tra le regioni e le province autonome siano imputate, in via residuale, anche per i pagamenti dei debiti suddetti (cumulati al 31 dicembre 2012) che erano stati già effettuati nel periodo 1° gennaio 2013-8 aprile 2013.

Articolo 35. I commi da 1 a 6 dell'articolo 35 recano norme intese ad assicurare l'effettività dei pagamenti, in relazione alla disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità - da parte dello Stato - in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. Il successivo comma 7 incrementa, nella misura di 770 milioni di euro, le risorse per il 2014 relative alle anticipazioni di liquidità per i suddetti debiti sanitari. Il comma 8 modifica la disciplina sulle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata.

Articolo 36. L'articolo autorizza - al comma 1 - una spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro nell’anno 2014, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, del ministero dell’interno, maturati alla data del 31 dicembre 2012 nei confronti delle Aziende sanitarie locali. Le eventuali somme eccedenti sono destinate al soddisfacimento di analoghi debiti, maturati dopo la data del 31 dicembre 2012.
Ed istituisce - al comma 2 - un fondo con una dotazione di 300 milioni per l’anno 2014, destinato all’estinzione dei debiti dei ministeri (il cui pagamento non abbia effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto).

Articolo 39. Novella l'articolo 28-quinquies del Dpr n. 602 del 1973, che dispone in merito alla compensazione tra i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazioni, forniture e appalti, con le somme dovute in diversi fasi del procedimento tributario. In particolare, attraverso l’eliminazione del riferimento ai crediti maturati al 31 dicembre 2012, viene estesa la possibilità di effettuare tale compensazione anche ai crediti maturati successivamente a tale data.

Articolo 41.  L'articolo introduce per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di allegare a decorrere dall'esercizio 2014 alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati; in caso di ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 (a 60 giorni a decorrere dal 2015), le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, non possono procedere ad assunzioni di personale a nessun titolo.
Per le Regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, si prevede la trasmissione al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di una relazione contenente le informazioni sull'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini.
 
Giovanni Rodriquez

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