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Sabato 09 NOVEMBRE 2013
Il convegno della Cattolica. Responsabilità del medico, Santacroce (Cassazione): "Legge Balduzzi inadeguata: troppe criticità e indeterminatezza"

Nella seconda giornata di lavori (vedi la prima), è intervenuto Il primo presidente della Corte di Cassazione: "Troppe criticità riguardanti sia l'indeterminatezza delle linee guida che l'operatore deve seguire, sia il concetto di colpa lieve che non esiste nel Codice penale". Rilevate poi le pesanti ripercussioni sul piano assicurativo dei procedimenti civili.

"La legge Balduzzi, all' art. 3, cerca di coprire un universo eterogeneo. Quando si spiega che l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifiche non risponde penalmente per colpa lieve, si solleva un rilevante problema di indeterminatezza: non si spiega quale siano le linee guide da seguire. Si deve considerare, infatti, che per alcune specializzazioni mediche esistono nel nostro Paese tre linee guida nazionali, tredici linee guida regionali ed alcune decine di linee guida europee. Senza contare che il concetto di colpa lieve non esiste nel Codice Penale. Questa distinzione è presente, invece, nel Codice civile". Così il primo presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce, è intervenuto questa mattina alla seconda giornata di lavori (vedi la prima) del convegno dell'Università Cattolica cha ha oggi affrontato il tema della responsabilità professionale del medico.

Il presidente Santacroce ha affrontato anche la questione riguardante il contenzioso medico-legale nell'ambito della medicina nella sua duplice forma: quella di rinuncia al prestare la propria opera nelle situazioni di rischio clinico suscettibili di potenziali strascichi giudiziari, e di iperprescrizione in via cautelativa di accertamenti diagnostici e interventi terapeutici il più delle volte inutili. "Questo fenomeno in parte è imputabile al comportamento dei mass media sempre pronti ad enfatizzare casi di malasanità reali o presunti che siano. L'aumento del contenzioso medico-legale è dovuto al fatto che rispetto al passato i giudici sono diventati molto più sensibili e attenti nei confronti dell'evento avverso che colpisce il paziente data la mancanza di norme giuridiche di riferimento sull'atto medico. Servirebbero - ha proseguito - norme precise di riferimento da inserire in un progetto organico e unitario teso a introdurre una tipizzazione del trattamento sanitario lecito a garanzia dei medici e dei pazienti nella vertenza di responsabilità professionale".

Santacroce ha anche sottolineato la difficoltà di introdurre una tipizzazione o norme specifiche in questa materia, "sia perché il dibattito giuridico nel settore medico si misura sempre più spesso con questioni ideologiche di deontologia clinica , come dimostra ad esempio la vicenda riguardante il testamento biologico, sia perché è diffuso il timore che l'opinione pubblica possa interpretare la previsione di una disciplina legislativa speciale dell'attività medica come la ratifica di una sorta di impunibilità per il medico, perché introdurrebbe esclusioni o limitazioni in suo favore, in contrasto con il principio di uguaglianza richiamato dall'art. 3 della Costituzione".

"Oggi abbiamo una responsabilità penale ridotta al lumicino - ha spiegato il primo presidente della Corte di Cassazione - La responsabilità penale si sta considerando sempre più come l'estrema ratio. E' questa, infatti, l'idea di fondo che serpeggia nelle più recenti sentenze penali". Diversa è invece la questione nell'ambito civilistico: "Qui notiamo una situazione ben più pesante con rilevanti ripercussioni dal punto di vista assicurativo".
 
Sulla stessa lunghezza d'onda l'intervento di apertura di Francesco D'Alessandro, docente di Diritto Penale presso l'università Cattolica di Milano. "La riforma Balduzzi si è rivelata insufficiente, serve una risposta di sistema che intervenga su varie direttrici", ha detto.
"L'aumento delle aspettative da parte paziente ha portato ad un aumento del contenzioso penale, che ha registrato una lieve regressione solo negli ultimi anni. È in continuo ed esponenziale aumento, invece, quello civile - ha spiegato D'Alessandro - La diffusa percezione tra gli operatori di una prassi giudiziaria molto severa capace di mettere a rischio le carriere ha portato a comportamenti di medicina difensiva perniciosi sia per i pazienti che per il Ssn. Uno spreco di risorse inutile per la tutela della salute paziente, ed utile solo per salvaguardare dal punto di vista legale l'operatore nel caso di un evento avverso".
 
"Questo tipo di intervento legislativo - ha proseguito - non si è dimostrato adeguato a combattere il problema. L'approccio di tipo accusatorio ha fatto nascere un atteggiamento di tipo difensivo da parte dell'operatore, inducendo logiche di apprendimento passivo dall'errore".
D'Alessandro ha poi presentato alcuni punti chiave di un progetto di riforma di sistema elaborato dal Centro studi Federico Stella di cui è coordinatore. "Questi i cardini: definizione normativa di trattamento medico-chirurgico,limitazione delle responsabilità penale ai soli casi di colpa grave, previsione dell'effetto estintivo dei reati commessi dal sanitario per colpa grave nel caso in cui si concluda con successo un programma di giustizia riparativa in ambito sanitario".
 
Il docente, infine, ha affrontato il problema del rischio clinico. "Le attività di reporting degli errori possono essere svolte con serenità se, e e solo se, il sanitario che ha segnalato qualcosa che non ha funzionato nella propria attività o in quella della sua equipe ha la certezza di non star caricando con questa sua segnalazione la pistola giudiziaria che qualcuno un domani potrà puntare contro di lui. Se non ci sono norme che garantiscono l'inutilizabilità di queste segnalazioni in contesti giudiziari - ha concluso - automaticamente disincentiveremo gli operatori a segnalare, visto che resterà il timore di esporsi a future accuse".
 
Giovanni Rodriquez

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