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20 OTTOBRE 2013
Commissione UE: “Italia viola direttiva comunitaria sui precari nella PA”

Il servizio giuridico della Commisione Europea mette in evidenza come la normativa italiana violi la direttiva comunitaria 1999/70/CE. Si apre uno spiraglio sulla stabilizzazione per migliaia di precari di tutto il pubblico impiego. Ma l'ultimo decreto sulla PA sembra andare in direzione opposta

Dopo tanti anni di dure lotte e numerosi contenziosi nei Tribunali di tutta Italia, tra Luglio e Settembre 2014 la questione precari della P.A. sarà risolta definitivamente.
È stata da poco resa nota la relazione della Commissione Europea nelle Cause riunite C-22/13 e da C-61/13 a C-63/13 (Mascolo e a.) pendenti presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella quale senza mezzi termini viene messo in evidenzia come la normativa italiana violi la direttiva comunitaria 1999/70/CE, aprendo uno spiraglio sulla stabilizzazione per migliaia di precari non solo del settore scolastico, ma di tutto il pubblico impiego.
 
La Commissione rispondendo ad uno dei quesiti posti dal Giudice remittente del Tribunale di Napoli statuisce che "Non può ritenersi obiettivamente giustificata ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a) dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, siglato il 18 marzo1999, che compare in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999,1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, una legislazione nazionale che consente il rinnovo di contratti a tempo determinato non solo per la sostituzione di personale temporaneamente assente ma anche per la copertura dì vacanze nell'organico del personale docente e ausiliario-tecnico amministrativo della scuola statale in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, senza che vi sia alcuna certezza sul momento in cui tali procedure saranno espletate e, pertanto, senza prevedere criteri obiettivi e trasparenti per di verificare se il rinnovo dei contratti in questione risponda effettivamente ad un 'esigenza temporanea reale, sia atta a raggiungere lo scopo perseguito e necessaria a tal fine. Spetta al giudice nazionale verificare se tali condizioni ricorrano nel caso di specie”.
 
La Commissione censura quindi, il comportamento dello Stato italianodi reiterare e prorogare oltre i 36 mesi i contratti di lavoro dei precari senza che vi sia certezza sull’effettivo espletamento di procedure concorsuali, smentendo tra l’altro la sentenza 10127/2012 della Corte di Cassazione.
 
La Commissione nella sua relazione continua stabilendo che i “principi generali di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, parità delle armi nel processo, effettiva tutela giurisdizionale, diritto ad un tribunale indipendente e ad un equo processo sanciti dall'art. 6, n. 2, TUE in combinato disposto con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) con gli articoli 47 e 52, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non ostano a che, nel campo di applicazione della direttiva 1999/70/CE, il legislatore nazionale adotti nuove disposizioni retroattivamente applicabili che incidano sui diritti derivanti per i singoli da norme anteriore e influenzino la soluzione di controversie pendenti, ove tale legislazione sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Ragioni di carattere puramente finanziario non costituiscono, di per sé e salvo casi estremi, motivi imperativi di interesse generale sufficienti”.
 
Se queste tesi della Commissione venissero accolte dalla Corte di Giustizia, l’esito di tutti i giudizi pendenti presso i nostri Tribunali sarebbero scontati, in quanto i Giudici nazionali sarebbero costretti ad applicare l’articolo 5 comma 4 bis della legge 368/2001, prevedendo una misura non soltanto proporzionata, ma sufficientemente effettiva e dissuasiva[1] per la prevenzione dell’abuso dei contratti a termine, attraverso la conversione del contratto.
 
Lo Stato italiano ad oggi viene a trovarsi in uno stato di totale inadempimentorispetto alla direttiva 1999/70/CE per tutto il settore pubblico. Ad aggravare le cose ci ha pensato il Governo prima, e il Senato poi, approvando l’art 4 punto 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 che prevede la possibilità di “prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze, violando così il dlgs 368/2001 che è la norma di recepimento dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, attuato con la Direttiva 1999/70/CE.
 
Il succitato art. 4 consente la proroga dei contratti “fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015”, non garantendo però, al personale precario una sicura stabilizzazione del rapporto di lavoro. Appare scontato il fatto che i lavoratori precari una volta risultati non vincitori di concorso oppure nelle more dell’espletamento dello stesso, si rivolgeranno al Giudice del lavoro per veder riconosciuta l’illegittimità del termine apposto sui contratti di lavoro e la loro reiterazione abusiva, alimentando il numero dei contenziosi nei Tribunali ed esponendo la Stato italiano a piogge di risarcimenti così come previsto dall’art.36 del dlgs 165/2001 oppure alla conversione del contratto di lavoro.
 
Sono migliaia i ricorsi proposti dai lavoratoriche hanno superato il limite dei 36 mesi contro le ASL di tutta Italia, a tal proposito è bene ricordare le sentenze n°13986/ e 13985/12 del Tribunale del Lavoro di Bari, e la sentenza n°173/13 del Tribunale di Trani attraverso le quali sono stati riconosciuti ai precari, per illegittima apposizione del termine e reiterazione abusiva dei contratti, ingenti risarcimenti pari a 20 mensilità. Anche la Corte d’Appello dell’Aquila in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Pescara, ha riconosciuto ad un Infermiere precario per 37 mesi, un risarcimento danni pari a 20 mensilità dell’ultima retribuzione (costituite dalla misura minima per l’intimazione del licenziamento invalido, pari a 5 mensilità, più le 15 previste per l’indennità di mancata reintegra), mutuando la sanzione dall’art. 18 della legge 300/70.
Il Giudice del Tribunale di Trani la Dott.ssa La Notte Chirone ha fatto ancora meglio, convertendo i contratti di lavoro da determinato a indeterminato a due infermieri precari, tutto in attesa della decisione della Corte di Strasburgo.
 
A fronte di un numero così elevato di contenziosie di numerose denunce presentate alla Commissione europea dai precari di tutta Italia, per violazione della direttiva comunitaria sui contratti a termine, mi chiedo se non fosse utile prevedere un percorso serio ed efficace di superamento del precariato, come fatto dal Governo Prodi nel 2006 e 2007. Nascondersi dietro le logiche del “risparmio” e dei “tetti di spesa” è una palese contraddizione, nonché una mera falsità in considerazione dell’enorme spreco di risorse economiche che si pongono in essere attraverso l’instaurarsi di contenziosi nei Tribunali.
 
Ormai è pacifico che un lavoratore precario costi alla collettività molto piùdi un lavoratore a tempo indeterminato, basti pensare al fatto che una volta cessato il contratto, l’amministrazione deve corrispondergli il trattamento di fine servizio e se questo lo richiede tramite il giudice del lavoro, anche le fasce stipendiali. A tal proposito è bene ricordare la sentenza “Valenza” nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11, della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 18/10/2012, la quale ha statuito che “clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”.
 
Dott. Pierpaolo Volpe
Infermiere forense

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