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Mercoledì 07 AGOSTO 2013
Senato. Una nuova legge per le "medicine alternative". Se ne parlerà a settembre
La Commissione Igiene e Sanità ha deciso di affrontare il tema in un comitato ristretto per arrivare a un testo base che unisca i cinque ddl già presentati sulle diverse medicine complementari. Via anche a possibili audizioni a partire da settembre. La sintesi dei cinque provvedimenti.
Le medicine complementari, compresa omeopatia, medicina tradizionale cinese e agopuntura, sono oggetto di cinque distinti disegni di legge parlamentari depositati in Commissione Igiene e Sanità del senato. Per arrivare a una possibile sintesi in un testo unico, ieri, la Commissione ha deciso di costituire un comitato ristretto dove saranno svolte anche eventuali audizioni informali utili all'istruttoria legislativa.
Ecco una sintesi delle 5 proposte di legge.
(225) D'Ambrosio Lettieri - Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina omeopatica
Nel dettaglio l'articolo 1 afferma che viene disciplinato l'esercizio della medicina omeopatica e delle metodiche ad essa assimilabili, nell'ottica del riconoscimento del pluralismo nella scienza e della ricerca scientifica.
L'articolo 2 istituisce appositi registri di esperti in medicina omeopatica presso gli ordini provinciali dei medici, degli odontoiatri, dei farmacisti e dei veterinari.
L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero della salute, una Commissione permanente per la disciplina della medicina omeopatica, con funzione consultiva presso il medesimo Ministero e con il compito principale di promuovere la corretta divulgazione delle tematiche sanitarie in materia di medicina omeopatica e le attività di ricerca, anche al fine di riconoscere nuove discipline terapeutiche.
L'articolo 4 prevede la possibilità dell'accreditamento delle associazioni, società scientifiche ed enti privati di formazione ai fini della diffusione della medicina omeopatica.
L'articolo 5 stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisca corsi di formazione post laurea al fine del rilascio della qualifica di esperto in medicina omeopatica.
L'articolo 6 prevede la possibilità per lo Stato e le regioni di procedere all'individuazione di nuove discipline complementari.
L'articolo 7 infine, reca il principio del consenso informato, ovvero che il paziente che decida di sottoporsi al trattamento omeopatico, sia preventivamente informato dal medico sulla diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili ed eventuali effetti collaterali. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che il consenso possa essere sempre revocato, sia pur parzialmente.
(254) D'AMBROSIO LETTIERI. - Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina tradizionale cinese e dell'agopuntura
L’articolo 1 reca le finalità del provvedimento, che consistono nella disciplina della medicina tradizionale cinese, compresa l’agopuntura, in un più ampio quadro di riconoscimento del pluralismo della scienza e della ricerca scientifica.
L’articolo 2 prevede l’istituzione, presso gli ordini provinciali dei medici e dei veterinari di registri recanti i nomi di esperti in medicina tradizionale cinese e agopuntura.
L’articolo 3 istituisce, presso il Ministero della salute, una Commissione permanente per la disciplina della medicina tradizionale cinese e dell’agopuntura, con funzione consultiva e con il compito principale di promuovere la corretta divulgazione delle tematiche sanitarie in materia di medicina tradizionale cinese e le attività di ricerca, anche al fine di riconoscere nuove discipline terapeutiche.
L’articolo 4 prevede la possibilità dell’accreditamento delle associazioni, società scientifiche ed enti privati di formazione ai fini della diffusione della medicina tradizionale cinese.
L’articolo 5 stabilisce che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca istituisca corsi di formazione post laurea al fine del rilascio della qualifica di esperto in medicina tradizionale cinese e agopuntura.
L’articolo 6 prevede la possibilità per lo Stato e le regioni di procedere all’individuazione di nuove discipline complementari.
L’articolo 7, infine, reca il principio del consenso informato, ovvero che il paziente che decida di sottoporsi al trattamento della medicina tradizionale cinese, sia preventivamente informato dal medico sulla diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili ed eventuali effetti collaterali. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che il consenso possa essere sempre revocato, sia pur parzialmente
(256) SCILIPOTI. - Disposizioni concernenti la pratica e l'insegnamento dell'agopuntura e delle discipline affini
L'articolo 1 prevede una formazione di base presso le università o gli istituti equiparati e il riconoscimento della libertà di scelta terapeutica del medico e del paziente, nell'ambito di un libero rapporto consensuale informato.
L'articolo 2 stabilisce che i medici che hanno completato l'apposito percorso formativo possono dichiarare pubblicamente la corrispondente qualifica. Si prevede, inoltre, che il Consiglio superiore di sanità venga integrato con un rappresentante di ciascuno degli indirizzi riconosciuti.
L'articolo 3 investe l'esteso campo della fitoterapia tradizionale cinese e delle fitoterapie similari occidentali, prevedendo l'utilizzo a scopo curativo di piante medicinali e composti derivati, la codificazione del loro utilizzo, introducendo una tipologia di controlli delle sostanze al momento della loro importazione da Paesi esterni all'Unione europea.
L'articolo 4 reca disposizioni relative all'istituzione di appositi registri dei medici di medicina tradizionale (competenti in fitoterapia e in agopuntura) e dei medici agopuntori secondo la metodica «ryodoraku», stabilendo che a tali registri possono iscriversi i professionisti abilitati all'esercizio della professione medica, in possesso di diploma in agopuntura secondo la metodica «ryodoraku» e la medicina tradizionale cinese (competenti in fitoterapia e in agopuntura), e il personale non medico munito del diploma per assistente sanitario rilasciato dalle università (nelle rispettive specialità) o da istituti equiparati.
L'articolo 5 reca disposizioni in materia di formazione. Con tali disposizioni si intendono definire i princìpi generali per il riconoscimento degli istituti di formazione operanti nel settore in oggetto; in particolare, il comma 2 istituisce la Commissione per la formazione in medicina tradizionale cinese e in agopuntura secondo la metodica «ryodoraku», alla quale è attribuito il compito di definire i criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici da parte delle università. I requisiti per l'esercizio di tali discipline sono fissati direttamente dalla legge e prevedono, tra l'altro, per i medici una formazione parauniversitaria articolata in un corso che duri almeno quattro anni, per un totale complessivo di almeno milleduecento ore, e che si conclude con il superamento di un esame di qualificazione.
L'articolo 6 stabilisce i compiti della commissione di cui all'articolo 5.
L'articolo 7 reca disposizioni in materia di accesso alle prestazioni sanitarie e di detraibilità delle spese sanitarie. In particolare, il comma 1 prevede l'apertura, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche, di ambulatori per la medicina tradizionale cinese, per l'agopuntura secondo la metodica «ryodoraku» e per le tecniche di medicina olistica. Il comma 2 prevede, inoltre, che le spese sostenute per tali discipline si possano detrarre dall'imponibile ai fini della dichiarazione dei redditi: ciò favorisce l'accesso a tali discipline anche da parte delle fasce più deboli della popolazione e consente, altresí, la lotta all'evasione fiscale, considerato che le spese sostenute dal paziente sono comprovate da fatture e da ricevute del sanitario erogante e dagli scontrini fiscali relativi all'acquisto del prodotto prescritto. In tal modo si consentirà anche un risparmio indiretto per il Servizio sanitario nazionale, consentendo l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in un ambito di libero mercato.
L'articolo 8, infine, disciplina l'iscrizione d'ufficio ai registri professionali di cui all'articolo 4. In particolare, esso prevede che siano tutelati sia i medici sia i tecnici non medici che hanno conseguito il diploma di abilitazione all'esercizio dell'agopuntura secondo la metodica «ryodoraku», della medicina tradizionale cinese e delle tecniche di medicina olistica, prevedendo la loro iscrizione ai citati registri senza l'obbligo di frequentare i corsi di formazione prescritti dall'articolo 5 e di superare il relativo esame di abilitazione. Infatti l'esperienza pluriennale di tali soggetti, spesso anche decennale o ventennale, garantisce la precisa conoscenza da parte loro delle discipline oggetto delle rispettive attività.
(429) STUCCHI. - Disciplina della medicina omeopatica
Nello specifico, l'articolo 1, dove sono dettati i princìpi generali, riconosce il valore diagnostico e terapeutico dell'omeopatia specificando, altresì, la necessità di garantire al cittadino la pari opportunità nella scelta di curarsi anche con l'omeopatia.
L'articolo 2 disciplina il riconoscimento e l'immissione in commercio dei farmaci omeopatici al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini.
Per quanto riguarda gli articoli 3 e 4 questi sanciscono l'istituzione del corso di laurea in omeopatia e definiscono la figura professionale dell'omeopata.
Infine, l'articolo 5 disciplina le modalità di riconoscimento degli istituti privati di formazione in omeopatia e l'articolo 6 stabilisce la disciplina transitoria.
(768) Maurizio ROMANI. - Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina omeopatica
Nel dettaglio il disegno di legge all’articolo 1 afferma che viene disciplinato l'esercizio della medicina omeopatica e delle metodiche ad essa assimilabili, nell'ottica del riconoscimento del pluralismo nella scienza e della ricerca scientifica.
L'articolo 2 istituisce appositi registri di esperti in medicina omeopatica presso gli ordini provinciali dei medici, degli odontoiatri, dei farmacisti e dei veterinari.
L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero della salute, una Commissione permanente per la disciplina della medicina omeopatica, con funzione consultiva presso il medesimo Ministero e con il compito principale di promuovere la corretta divulgazione delle tematiche sanitarie in materia di medicina omeopatica e le attività di ricerca, anche al fine di riconoscere nuove discipline terapeutiche.
L'articolo 4 prevede la possibilità dell'accreditamento delle associazioni, società scientifiche ed enti privati di formazione ai fini della diffusione della medicina omeopatica.
L'articolo 5 stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisca corsi di formazione post laurea al fine del rilascio della qualifica di esperto in medicina omeopatica.
L'articolo 6 prevede la possibilità per lo Stato e le regioni di procedere all'individuazione di nuove discipline complementari.
L'articolo 7 infine, reca il principio del consenso informato, ovvero che il paziente che decida di sottoporsi al trattamento omeopatico, sia preventivamente informato dal medico sulla diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili ed eventuali effetti collaterali. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che il consenso possa essere sempre revocato, sia pur parzialmente.
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