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Martedì 05 FEBBRAIO 2013
Corte dei conti. In sanità moltiplicazione centri di spesa e irrazionale distribuzione risorse
Ma anche disattenzione degli amministratori e mancanza di controlli sulla gestione. Queste le criticità emerse dalla relazione con la quale il procuratore generale, Salvatore Nottola, ha fotografato la situazione del settore sanitario all’inaugurazione dell’anno giudiziario. Qui i casi Regione per Regione.
“Il comparto della spesa sanitaria presenta, come è noto, molte criticità. L’eccessività dell’impegno finanziario, a fronte delle utilità che assicura, può dipendere da vari fattori. Anzitutto da una irrazionale distribuzione delle risorse, dalla disattenzione dei pubblici amministratori, dalla moltiplicazione dei centri di spesa, dalla proliferazione delle strutture, talvolta inutili e dalla mancanza di controllo sulla gestione e sul funzionamento degli uni e delle altre”. Si apre così la relazione del procuratore generale della Corte dei conti, Salvatore Nottola, nella quale viene fotografata l’attuale situazione del settore sanitario.
Per Nottola rientrano nella sfera d’interesse degli uffici requirenti e del giudice contabile le fattispecie di “cattiva gestione dei presidi sanitari (violazione dell’obbligo di esclusività; irregolarità nella realizzazione di opere o nell’acquisizione di beni e servizi; affidamento illecito di incarichi; illegittima assunzione di personale), di sprechi (irregolarità nella prescrizione di farmaci), di illeciti di carattere penale (dolosa emissione di ordini di pagamento per corrispettivi non dovuti; emissione di fatture per fittizie prestazioni sanitarie o farmaceutiche; inosservanza di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), di abusi nella conduzione di attività di prevenzione (un caso si è verificato nella campagna di screening per la diagnosi dei tumori femminili), di conseguenze di errori medici”.
Nella relazione il procuratore generale ha richiamato un lungo elenco di fattispecie che hanno interessato le diverse Regioni.
“Illeciti sono stati rilevati nell’'attività relativa alla gestione del contenzioso amministrativo da parte degli enti locali, dove spesso si assiste ad ordinanze di archiviazione prive di motivazione, nonostante l'oggettività dell'illecito accertata dagli organi di polizia - ha spiegato Nottola - in questi casi oltre al pregiudizio finanziario pari all'importo contravvenzionale non acquisito, si viene a depotenziare il sistema sanzionatorio spesso nel delicato settore dell'igiene degli alimenti e della loro lavorazione, a scapito della sicurezza alimentare”.
Nel documento si spiega poi come sussistano diverse fattispecie di pregiudizi erariali in campo sanitario, “sia per vicende legate ai c.d. sinistri sanitari con spese per risarcimenti, ma anche alla cattiva organizzazione del servizio con sprechi importanti”.
L’anno giudiziario si è concluso con 44 sentenze definitive delle Sezioni giurisdizionali di appello (in quanto emesse in secondo ed ultimo grado) per un importo complessivo di circa 5 milioni di euro, comprensivo sia dei risarcimenti stabiliti a seguito di esame nel merito della vicenda, sia conseguente da quelli ridotti con la definizione agevolata dei giudizi La maggior parte dell’importo fa riferimento a danni patrimoniali di vario genere. A tale dato va inoltre aggiunto l’importo, anch’esso definitivo, di oltre 200 mila euro quale risarcimento spontaneamente corrisposto dagli indagati prima dello svolgimento del processo, evitando così il relativo giudizio.
Sono state inoltre emesse altre 139 sentenze di primo grado da parte delle Sezioni giurisdizionali regionali, con risarcimenti al momento addebitati per un importo complessivo di oltre 41 milioni di euro. Quest’ultimo dato è, tuttavia, da considerarsi provvisorio perché, pur essendo la sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, la sua efficacia è sospesa normativamente in caso di impugnativa in appello, sede nella quale gli importi di condanna devono essere confermati e dove potrebbero essere soggetti a variazione (in senso diminutivo) considerata la possibilità dei soggetti condannati in prima istanza di potersi avvalere della possibilità di definire il giudizio in via agevolata, limitando il pagamento del risarcimento a non più del 30% dell’importo stabilito in primo grado.
Giovanni Rodriquez
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