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Venerdì 21 DICEMBRE 2012
Nuove ricette generici. Confermato obbligo principio attivo. Ecco come vanno compilate
Una nota del ministero della Salute chiarisce i termini previsti dal decreto "Sviluppo". "Le ricette senza principio attivo non sono valide quando riferite a pazienti in cura la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti".
Sulla questione dell'obbligo di indicare il principio attivo nelle prescrizioni farmaceutiche di farmaci generici non sono mancate le polemiche sia all'epoca della prima norma che lo ha previsto (la Spending review) che il decreto "Sviluppo" che l'ha modificata. Per chiarire come stiano le cose il ministero della Salute ha diffuso una nota che ribadisce come, di fatto, sia cambiato poco tra le due versioni.
Ecco la nota del ministero della Salute.
Nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge n. 179/2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (legge 17 dicembre 2012, n. 221).
L’articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge, introdotto dalla legge di conversione, sostituisce con un nuovo testo il comma 11-bis dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, riguardante gli obblighi del medico che curi un paziente per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti.
La nuova formulazione (che elimina possibili incertezze interpretative riferibile al testo originario) ribadisce che, nei casi sopra richiamati, è obbligatoria l’indicazione nella ricetta, da parte del medico, del principio attivo del medicinale.
Resta confermato, dunque che, nei casi predetti, non è valida la ricetta del SSN che risulti priva della indicazione del principio attivo.
Come già stabilito dal decreto-legge 95/2012, fermo restando l’obbligo di inserire l’ indicazione del principio attivo, il medico ha facoltà di indicare nella ricetta anche la denominazione (di marca o generica) di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo.
Resta confermato che l’indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista nel caso in cui nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27.
Infine, rendendo esplicito quanto già stabiliva la formulazione originaria della norma attraverso il rinvio alla disposizione contenuta nel decreto-legge sulla spending review, la nuova formulazione normativa precisa che l’indicazione di uno specifico farmaco “è vincolante per il farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente”. Il farmacista, quindi, potrà consegnare al cliente un medicinale diverso da quello (con denominazione di marca o generica) eventualmente indicato dal medico, soltanto quando la sostituzione sia chiesta dal cliente medesimo. In tal caso, qualora il medicinale chiesto dal paziente abbia un prezzo superiore a quello di rimborso, il paziente è tenuto a corrispondere al farmacista la differenza fra i due prezzi, come stabilito dall’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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