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Venerdì 15 NOVEMBRE 2024
Più risorse per dirigenza sanitaria. Novità per gli specializzandi. Accesso tempestivo a nuove terapie. Farmacia dei servizi estesa al 2025. Ecco gli emendamenti alla Manovra 

Si chiedono 50 milioni  annui da destinare all’incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Ssn. Per gli specializzandi si prevede la possibilità di assunzione senza più limiti temporali (la misura ad oggi è prevista fino al 2026) e senza la limitazione alle aziende ed enti appartenenti alla sola rete formativa. Il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti viene rivisto al 9%. Gli sforamenti del tetto sui dispositivi medici andrebbero a carico delle Regioni. GLI EMENDAMENTI

Sono 4.562 gli emendamenti alla manovra depositati in commissione Bilancio alla Camera. L'obiettivo è di ridurre questa mole enorme di proposte di modifica a circa 600 tra inammissibilità, ritiri e accorpamenti vari.

Diverse le proposte per la sanità che spaziano dal personale, con la richiesta di 50 milioni di euro annui da destinare all’incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, fino agli specializzandi per i quali si prevede la possibilità di assunzione senza più limiti temporali (la misura ad oggi è prevista fino al 2026) e senza la limitazione alle aziende ed enti appartenenti alla sola rete formativa.

Si chiede poi di rivedere il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, rideterminandolo nella misura dell’9 per cento a decorrere dall’anno 2025. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata sarebbe rideterminato nel valore del 6,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2025. La sperimentazione della farmacia dei servizi verrebbe estesa anche a tutto il 2025. Quanto ai dispositivi medici, si chiede che l’eventuale sforamento del tetto di spesa regionale venga recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale.

Dal 1° gennaio 2025 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027, si chiede inoltre la possibilità di erogare, secondo un meccanismo di accesso precoce i farmaci che, in assenza di alternative terapeutiche adeguate, rappresentano una speranza di cura per gravi patologie, il cui trattamento non è differibile, e che risultano coerenti con i requisiti per l’innovatività stabiliti dall’Aifa.

Di seguito alcune delle molte proposte di modifica depositate in commissione Bilancio dalla maggioranza.

Articolo 47 (Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dall’anno 2025, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall’articolo 2, comma 67- bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed i relativi criteri di riparto sono indicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e stabiliti con decreto del Ministro della salute, d’Intesa con il Ministro dell’economia e finanze e previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La quota premiale è pari allo 0,5 per cento delle predette risorse.
47.45. Pella, Cannizzaro

3-bis. A decorrere dall’anno 2025, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall’articolo 2, comma 67- bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed i relativi criteri di riparto sono indicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e stabiliti con decreto del Ministro della salute, d’Intesa con il Ministro dell’economia e finanze e previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La quota premiale è pari allo 0,5 per cento delle predette risorse.
47.47. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, le Aziende sanitarie locali possono stipulare contratti aggiuntivi rispetto a quelli già stipulati per le prestazioni specialistiche ambulatoriali con le strutture sanitarie accreditate, nei limiti di una ulteriore spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 121, comma 2, della presente legge.
47.46. Patriarca, Pella, Cannizzaro.

Art. 47-bis (Disposizioni sui limiti di spesa farmaceutica per acquisti diretti)
Il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è rideterminato nella misura dell’9 per cento a decorrere dall’anno 2025. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2025. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali.
47.013. Cappellacci, Patriarca, Benigni, Casasco, Pella, Cannizzaro.

Art. 48-bis (Disposizioni in termini di governance dei dispositivi medici e di controllo della spesa)
Il limite di spesa per l’acquisto di dispositivi medici è incrementato di 0,7 punti percentuali all’anno a decorrere dall’anno 2023. Il tetto di spesa per i dispositivi medici viene rideterminato per l’anno 2023 al valore del 5,1 per cento e per l’anno 2024 al valore del 5,8 per cento, e al valore del 6,5 per cento a decorrere dall’anno 2025. Con decreto Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, le Regioni e le Associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, è istituita la Cabina di Regia permanente sui dispositivi medici. La Cabina di regia è incaricata stabilire nuovi criteri di controllo della spesa in dispositivi medici e di riparto dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale e può essere altresì incaricata di stabilire misure di mitigazione specifiche a beneficio della liquidità e della solvibilità delle micro e piccole imprese.
* 48.02. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.

Si propone di sopprimere l’articolo 49, comma 7, terzo periodo, dove si spiegava che ogni indicazione terapeutica, la cui istanza di negoziazione della rimborsabilità e del prezzo presentata ad Aifa perviene oltre il sesto anno dalla data di prima attribuzione del requisito dell’innovatività alla specialità medicinale, non accede al finanziamento previsto dal fondo farmaci innovativi.
49.3. Loizzo, Ottaviani
49.4. Nevi, Patriarca, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro, Casasco.

Ogni indicazione terapeutica, la cui istanza di negoziazione della rimborsabilità e del prezzo presentata ad Aifa perviene oltre il decimo anno dalla data di prima attribuzione del requisito dell’innovatività alla specialità medicinale, non accede al finanziamento previsto dal fondo farmaci innovativi.
* 49.6. La XII Commissione.
* 49.7. Patriarca, Nevi, Cappellacci, Benigni, Pella, Cannizzaro.
* 49.8. Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

Art. 49-bis. (Equità di accesso dei pazienti alle cure ed efficientamento delle risorse sanitarie regionali)
Si modifica la legge 158/2012 in tema di innovatività terapeutica. Il comma 2 dell’articolo 10 viene sostituito con il seguente: “Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare nel rispetto delle procedure d’acquisto l’immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali, che abbiano perfezionato l’accordo negoziale di cui all’articolo 4 del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019”.

Si chiede poi la soppressione dei commi 4, 5 e 6 dove si prevedeva l’aggiornamento, almeno semestrale, dei prontuari terapeutici ospedalieri e ogni altro strumento analogo regionale, elaborato allo scopo di razionalizzare l'impiego dei farmaci da parte di strutture pubbliche; e l’istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio dei prontuari terapeutici ospedalieri presso Aifa.
49.02. Cappellacci, Patriarca, Benigni, Casasco, Cannizzaro, Pella.

Art. 49-bis. (Disposizioni in materia di accesso precoce ai farmaci)
A decorrere dal 1° gennaio 2025 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027, sono erogati secondo un meccanismo di accesso precoce i farmaci che, in assenza di alternative terapeutiche adeguate, rappresentano una speranza di cura per gravi patologie, il cui trattamento non è differibile, e che risultano coerenti con i requisiti per l’innovatività stabiliti dall’Aifa. Le aziende farmaceutiche possono inoltrare richiesta per l’accesso precoce all’Aifa a seguito della presentazione della domanda presso la European Medicines Agency (Ema) per l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (Aic) nel caso di un nuovo farmaco, o per una nuova indicazione terapeutica nel caso di un farmaco già autorizzato, anche prima che il Committee for Medicinal Products for Human Use (Chmp) abbia espresso il relativo parere.

In caso di esito positivo della valutazione di accesso precoce, l’Aifa adotta il relativo provvedimento di autorizzazione che contiene l’indicazione del regime di fornitura del farmaco. In caso di estensione dell’indicazione terapeutica di un farmaco già autorizzato, il prezzo resta quello già negoziato. Nel caso di un nuovo farmaco, il prezzo è liberamente determinato dall’azienda produttrice. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della decisione adottata dalla Commissione europea relativamente all’autorizzazione all’immissione in commercio o all’estensione dell’indicazione terapeutica, l’azienda farmaceutica sottopone all’Aifa il dossier di prezzo e rimborso, che l’Agenzia è tenuta a valutare in via prioritaria entro i successivi dieci mesi.

Con provvedimento dell’Aifa, entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti gli importi a carico delle aziende farmaceutiche riferiti all’anno precedente per i casi in cui il prezzo del farmaco risultante dall’espletamento della procedura ordinaria di prezzo e rimborso sia inferiore a quello fissato unilateralmente dall’azienda in fase di accesso precoce. Entro i successivi sessanta giorni, le aziende farmaceutiche interessate provvedono a corrispondere l’importo dovuto.
49.08. Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

Art. 49-bism(Proroga screening HCV)
Prolungamento screening Hcv anche per il 2025 e, in via sperimentale, ampliamento ai nati negli anni dal 1948 al 1989.
49.09. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Cannizzaro, Pella.

Art. 49-bis (Disposizioni per contrastare la carenza di immunoglobuline attraverso il ripiano della spesa farmaceutica)
Si dispone che l’Aifa debba determinare l'ammontare complessivo della spesa farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti, mediante la rilevazione nell'anno solare del fatturato, al lordo dell'Iva, delle aziende farmaceutiche titolari di Aic, riferito a tutti i codici Aic dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, esclusi i codici Aic relativi ai vaccini (ATC J07), i codici Aic relativi alle immunoglobuline e i codici Aic relativi ai farmaci innovativi.
49.011. Patriarca, Cappellacci, Benigni, Pella, Cannizzaro.

Art. 49-bis (Registro unico nazionale delle Breast Unit)
È istituito presso l’Istituto superiore di sanità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Registro Unico nazionale delle Breast Unit, con l’obiettivo di raccogliere tutti i dati provenienti dalle Breast Unit sul territorio nazionale e garantire la centralizzazione e l’analisi dei dati relativi alla diagnosi, al trattamento e al follow-up del carcinoma mammario.
Per la realizzazione, la gestione e lo sviluppo del registro è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2025 e di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026.
49.019. Loizzo, Maerna, Malavasi, Zanella, Semenzato, Quartini, Bonetti, Boschi, Marrocco, Lovecchio, Gebhard, Barabotti, Nisini, Cattaneo, Cattoi.

Art. 49-bis (Partecipazione delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute)
Al fine di valorizzare, nell’interesse pubblico, il contributo, le competenze e la capacità di impatto delle associazioni di pazienti, dei gruppi di associazioni di pazienti e delle loro federazioni, il Ministero della salute e l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono, con propri regolamenti, i criteri per la partecipazione delle associazioni ai principali processi decisionali in materia di salute, individuati dal medesimo Ministero della salute, e alle fasi di consultazione della Commissione scientifica ed economica dell’Agenzia italiana del farmaco, nelle aree di coinvolgimento individuate dalla medesima Aifa. L’amministrazione destinataria dei pareri e delle osservazioni delle associazioni è tenuta, all’esito del processo decisionale, a motivare in maniera esplicita l’eventuale scostamento dalle proposte contenute nei contributi resi in sede consultiva dalle associazioni medesime.
Viene istituito il registro unico delle associazioni della salute (RUAS), gestito dal Ministero della salute. Il Ministero della salute è tenuto a inserire un rappresentante delle associazioni iscritte al RUAS all’interno degli organismi costituiti presso il Ministero medesimo, quali comitati, tavoli di lavoro, osservatori e gruppi di lavoro, in base al- l’oggetto specifico e ai percorsi istituzionali specificamente attivi, e individuati dal Ministero medesimo.
49.020. Cattoi, Maerna, Malavasi, Zanella, Semenzato, Quartini, Bonetti, Boschi, Marrocco, Lovecchio, Gebhard, Loizzo, Barabotti, Nisini, Cattaneo.

Finanziamento destinato all’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie
L’articolo 50 della manovra autorizza la spesa di 77 milioni di euro per l’anno 2025, destinata ai Diagnosis Related Groups (DRG) post acuzie e, a decorrere dall'anno 2026, di 1.000 milioni di euro annui, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti.
Si propone di sopprimere il comma 2 con il quale si vincolava le risorse unicamente a questa destinazione.
50.2. Pella, Cannizzaro.
50.3. Manes.
50.4. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

Art. 51-bis (Rifinanziamento del Fondo per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing per la profilazione genomica dei tumori)
Vengono destinati 5 milioni di euro per l’anno 2025 per consentire l'accesso e il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrivibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza.
51.02. Cappellacci, Patriarca, Benigni, Casasco, Cannizzaro, Pella.

Art. 52-bis (Calendario vaccinazioni per i pazienti oncologici)
Il Ministro della salute con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, alla definizione di un preciso calendario vaccinale per i pazienti oncologici volto a dare attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione vaccinale 2023-2025 e della Circolare “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2024-2025”, in tutto il territorio nazionale. I medici oncologici individuano all’interno dei Piani Diagnostico terapeutici e Assistenziali (PDTA) le coperture vaccinali da adottare per ogni singolo paziente vaccinabile, per i vaccini inseriti nel calendario vaccinale, dando indicazioni sulle modalità e i tempi di vaccinazione, per i pazienti affetti da tumori. Le vaccinazioni possono essere effettuate nei luoghi dove i pazienti oncologici si recano per ricevere le cure, presso i reparti oncologici ospedalieri, gli ambulatori, gli studi dei medici di medicina generale e le farmacie, avvalendosi delle risorse umane e finanziarie strumentali disponibili a legislazione vigente.
52.01. Marrocco, Cattoi, Mulè, Patriarca, Dalla Chiesa, Boschi, Malavasi, Zanella, Quartini, Bonetti, Lovecchio, Gebhard, Semenzato, Loizzo, Maerna, Barabotti, Nisini, Pella, Cannizzaro.

Art. 52-bis (Proroga della sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all’inadempimento degli obblighi di vaccinazione contro il Covid- 19)
Si propone di sospendere fino al 31 dicembre 2025 le sanzioni per il mancato obbligo vaccinale contro il Covid.
52.06. Bagnai.

Art. 53-bis (Disposizioni in materia di controllo della spesa sanitaria per dispositivi medici)
A partire dal 1° gennaio 2025, l’eventuale sforamento del tetto di spesa regionale è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.
53.09 Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
53.010 Ascari, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
53.011Bicchielli, Cavo, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.
53.012 Vaccari, De Maria

Art. 56-bis (Dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Ssn)
Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall’anno 2024 con uno stanziamento pari, inizialmente, a 50 milioni di euro annui da destinare all’incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni.
56.07. Pella, Cannizzaro.

Art. 56-bis (Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)
Agli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità. Si propone quindi di rendere la misura strutturale.
56.09. Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

Art. 57-bis (Estensione delle attività della farmacia dei servizi)
La sperimentazione della farmacia devi servizi viene estesa a tutto il 2025. In considerazione dei positivi risultati delle attività condotte, entro e non oltre il 30 settembre 2025 il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico valutano gli esiti della complessiva attività sperimentale ai fini della rendicontazione delle spese e dell’eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie. Allo scopo di consentire la proroga nonché l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali si autorizza anche per il 2025 la spesa di 25.300.000 euro.
* 57.02. Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo.
* 57.03. Cattoi, Barbotti, Fassini, Ottaviani
* 57.04. Stumpo, Guerra
* 57.05. Lazzarini, Loizzo, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
* 57.06. Pella.

Bonus psicologo
Si aggiunge all’articolo 58 un ulteriore comma con il quale si stanziano 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 per il bonus psicologo.
58.7. Marrocco, Dalla Chiesa, Tassinari, Patriarca, Mulè.

Art. 59-bis (Modifiche all’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
Si propone che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possano procedere all'assunzione di specializzandi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative di coloro che sono utilmente collocati in graduatoria separata, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Spariscono quindi sia il limite temporale della misura ad oggi previsto fino a fine 2026, sia la limitazione alle aziende ed enti appartenenti alla sola rete formativa.

Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, purché la struttura nella quale lo specializzando svolge l’attività lavorativa appartenga alla rete formativa di una scuola di specializzazione della disciplina di interesse oppure sia in possesso dei requisiti di accreditamento sulla base di una certificazione rilasciata annualmente dal Ministero della salute di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca; nei restanti casi, si applicano le disposizioni sulla formazione extra-rete per un periodo non superiore a 18 mesi, da computarsi separatamente rispetto ad altri periodi dello stesso tipo già svolti dallo specializzando durante il contratto di formazione specialistica.

Al fine di valorizzare le attività di tutoraggio nei confronti del personale assunto, i dirigenti medici veterinari e sanitari dipendenti delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale che svolgono le predette attività per un periodo non inferiore a dodici mesi, sono esonerati dall’acquisizione dei crediti formativi attraverso l’attività di formazione continua in medicina, per il relativo triennio formativo.
* 59.01. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro.
* 59.02. Malavasi.

Art. 59-bis (Modifica all’articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401)
Agli specializzandi è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo per tutta la durata legale del corso. Tale trattamento è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici e 2024-2025 e 2025-2026 la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.Alla ripartizione e all’assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti per l’anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
59.04. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro.

Art 60-bis (Misure in materia di sostegno psicologico)
Si propone lo stanziamento di 10 milioni di euro annui per il 2025 per finanziare il bonus psicologo
60.07. Ciancitto.

Art. 62-bis (Incremento dell’indennità di esclusività per i dirigenti sanitari addetti a funzioni centrali)
Si modifica la legge 25/2022 puntando a far sì che venga riconosciuta l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, incluso l'incremento dell'indennità del 27 per cento.

Art. 62-bis (Imposta sostitutiva sull’indennità di specificità dirigenza medica, veterinaria e sanitaria)
Si propone di assoggettare l’indennità di specificità medica-veterinaria e l’indennità di specificità sanitaria stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale ad una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
62.04. Patriarca, Marrocco, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro.

Articolo 64
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I criteri di cui al comma 2 devono tenere conto, in via prioritaria, dell’utilizzo, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata delle agende e degli appuntamenti, offerta ai pazienti sprovvisti di un medico di assistenza primaria, nonché premiare le regioni che, nell’ambito degli accordi integrativi regionali (AIR), hanno previsto incentivi a favore dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per l’utilizzo di strumenti o soluzioni digitali per la gestione automatizzata delle agende e degli appuntamenti.
* 64.1. Girelli, Furfaro, Stumpo.
* 64.3. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
* 64.4. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro.
* 64.5 Rosso, Ciancitto
*64.6 Loizzo, Ottaviani

Giovanni Rodriquez

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