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"Il coinvolgimento di strutture private nell'erogazione di prestazioni di pronto soccorso può considerarsi legittimo, solo nella misura in cui dette strutture risultino accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 e correttamente inserite nella Rete dell'emergenza-urgenza secondo le indicazioni della programmazione regionale, nonché in coerenza con i requisiti e gli standard di livello nazionale, di cui al decreto ministeriale n. 70 del 2015 e rientrino nell'ambito delle funzioni assistenziali specificatamente assegnate a ciascuna struttura privata accreditata attraverso la definizione del relativo accordo contrattuale, ai sensi dell'articolo n. 8-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 502 del 92. Al di fuori di queste ipotesi, non appare legittima l'erogazione di prestazioni di pronto soccorso propriamente dette e può risultare tendenziosa la rappresentazione di una siffatta tipologia di assistenza offerta nei confronti dell'utenza". Così il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, rispondendo ieri in commissione Affari sociali alla Camera all'interrogazione sul tema presentata da Andrea Quartini (M5S). Di seguito la risposta integrale del sottosegretario Gemmato. "Ringrazio gli Onorevoli interroganti e in merito al quesito ricordo prioritariamente che le funzioni di pronto soccorso ospedaliero sono garantite all'interno della rete ospedaliera dell'emergenza, alla costituzione della quale concorrono strutture di diversa complessità assistenziale ed organizzativa, poste tra loro in correlazione funzionale integrata, secondo il modello hub and spoke. Ciò premesso, devo far presente che il coinvolgimento di strutture private nell'erogazione di prestazioni di pronto soccorso può considerarsi legittimo, solo nella misura in cui dette strutture risultino accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 e correttamente inserite nella Rete dell'emergenza-urgenza secondo le indicazioni della programmazione regionale, nonché in coerenza con i requisiti e gli standard di livello nazionale, di cui al decreto ministeriale n. 70 del 2015 e rientrino nell'ambito delle funzioni assistenziali specificatamente assegnate a ciascuna struttura privata accreditata attraverso la definizione del relativo accordo contrattuale, ai sensi dell'articolo n. 8-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 502 del 92. Al di fuori di queste ipotesi, non appare legittima l'erogazione di prestazioni di pronto soccorso propriamente dette e può risultare tendenziosa la rappresentazione di una siffatta tipologia di assistenza offerta nei confronti dell'utenza. Con l'adozione della delibera di giunta regionale XII 787/2023 la regione Lombardia ha dato ulteriori indicazioni per la gestione dei percorsi di Emergenza Urgenza con particolare attenzione all'organizzazione degli OBI (unità funzionale del PS - Osservazione Breve Intensiva), alla Medicina di Emergenza e alla valorizzazione del MEU (Medico di Emergenza Urgenza). Le Aziende Sanitarie, pertanto, valutate le aree di obiettiva carenza, hanno la possibilità di bandire apposite manifestazioni d'interesse alle quali possono aderire i predetti operatori, dando evidenza della disponibilità per disciplina, per l'eventuale trasferimento diretto da pronto soccorso, previo consenso dei pazienti. Ad oggi, riferisce l'Assessorato della Regione Siciliana, risulta che soltanto alcune Aziende hanno provveduto a bandire le manifestazioni di interesse e che l'intervento straordinario, di cui al citato decreto assessoriale, non implica che alle strutture private accreditate sia stata affidata la gestione dell'attività di emergenza-urgenza tipica dei pronto soccorso, trattandosi di un mero trasferimento del paziente, già stabilizzato dalla struttura pubblica di emergenza, previo consenso dello stesso".
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Giovedì 14 NOVEMBRE 2024
Pronto soccorso. Ministero Salute: “Coinvolgimento strutture private legittimo solo se accreditate”
Al di fuori di questo "non appare legittima l'erogazione di prestazioni di pronto soccorso propriamente dette e può risultare tendenziosa la rappresentazione di una siffatta tipologia di assistenza offerta nei confronti dell'utenza". Così il sottosegretario Gemmato rispondendo ad un'interrogazione sul tema presentata da Quartini (M5S).
Il decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015 n. 70, relativo alla definizione degli standard dell'assistenza ospedaliera, al riguardo, individua le diverse tipologie di strutture – aderenti alle condizioni di sicurezza e qualità dell'assistenza sanitaria – deputate a rispondere alle necessità d'intervento urgente e le articola su quattro livelli di operatività (pronto soccorso, dipartimenti di emergenza urgenza e accettazione (DEA) di I livello, DEA di II livello e presidio in zone particolarmente disagiate).
Fermo restando quanto ricordato in via generale, per quanto concerne le affermazioni dell'Onorevole interrogante relative alla regione Lombardia, riferisco che l'Assessorato alla salute ha precisato che nella regione si conferma la parità di trattamento dei pronto soccorso tra Strutture pubbliche e Strutture private accreditate a contratto.
In conformità a quanto disposto con il decreto ministeriale n. 70 del 2015, l'assistenza emergenziale è stata organizzata in Pronto soccorso, Dipartimenti di emergenza urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello, con un totale di 97 strutture, di cui il 29 per cento è rappresentato da Pronto Soccorso operanti in Strutture di Ricovero e Cura Accreditati e a Contratto.
Per quanto concerne, inoltre, le asserzioni dell'Onorevole interrogante relative alla Regione Siciliana, riporto che, come rappresentatomi dall'Assessorato della salute, fra le molteplici iniziative poste in essere per la riduzione delle liste di attesa e della pressione ricadente su alcuni reparti ospedalieri per effetto dei trasferimenti di pazienti dai pronto soccorso, con decreto assessoriale n. 876 del 6 agosto 2024, «Aggregati di spesa per l'assistenza ospedaliera da privato anno 2024», è stata prevista la possibilità per le Aziende del Servizio sanitario regionale di stipulare accordi con operatori della sanità privata accreditati.
A tale strumento straordinario le Aziende possono ricorrere in presenza di accertata necessità non fronteggiabile con proprie risorse, debitamente documentata dal Direttore generale dell'Azienda pubblica, che ha l'onere di fornirne immediata comunicazione all'Assessorato.
Gli accordi che le Aziende potranno stipulare in esito alle anzidette manifestazioni d'interesse, hanno durata contrattuale coincidente con la definizione dell'aggregato 2024 e non potranno superare il 5 per cento dell'aggregato provinciale ed eccedere il 5 per cento del budget assegnato alla singola struttura.
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