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Mercoledì 16 OTTOBRE 2024
La maternità surrogata diventa “reato universale” punibile anche se realizzata all’estero. Via libera dal Senato, il testo ora è legge

Il disegno di legge interviene sulla legge 40/2004, che prevede i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità, che si esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Ora si aggiunge un nuovo periodo per perseguire penalmente anche condotte commesse in un Paese estero. IL TESTO

Con 84 voti favorevoli, 58 contrari e nessuna astensione, l'Assemblea del Senato ha oggi approvato in via definitiva il ddl sul contrasto alla surrogazione di maternità.

La proposta di legge di iniziativa di Maria Carolina Varchi (FdI) e altri, già approvata dalla Camera dei deputati, è composta da un unico articolo e interviene sull’articolo 12 della legge n. 40 del 2004 che al comma 6 prevede i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità, che si esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione, individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

Più in dettaglio, il disegno di legge aggiunge un nuovo periodo al termine del comma 6 dell’art. 12 della legge n. 40 del 2004, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero; in caso di accertamento del reato, saranno conseguentemente applicate le pene previste dal primo periodo.

La proposta consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall’ordinamento penale italiano (artt. 7 e ss. del codice penale).

G.R.

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