quotidianosanità.it

stampa | chiudi


Giovedì 10 OTTOBRE 2024
Codice deontologico della professione sanitaria di fisioterapista: un’urgenza non più procrastinabile



Gentile Direttore,
invio questo mio modesto contributo su un tema che ritengo di importanza ed urgenza non più procrastinabile. Come risaputo il codice deontologico indica i principi etici dell'esercizio professionale e rappresenta uno dei fondamenti per identificare il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie insieme al profilo professionale ed agli ordinamenti didattici della formazione base e post base, così come indicato dall'articolo 1 della Legge 42/1999. L'assenza in questa legge dell'istituzione dell'ordine professionale per la stragrande quantità delle professioni sanitarie ha di fatto generato un vulnus per i 19 anni a seguire, cioè fino alla approvazione della legge 3/2018 che ha previsto tale istituto per tutte le professioni sanitarie.

In effetti le professioni infermieristiche, ostetriche e dei tecnici di radiologia medica già prima della legge 42/1999 erano organizzate per legge in collegi professionali, per cui dotate di un proprio codice deontologico unico per tutti gli esercenti con obbligo di iscrizione; tutte le altre professioni avevano invece dei codici deontologici delle singole associazioni professionali, successivamente alcune delle quali riconosciute come maggiormente rappresentative con decreto ministeriale, ma alle quali non era assolutamente fatto obbligo di iscrizione per poter esercitare la professione. Per questo motivo era chiaro come la Legge 42/1999 fosse mancante dell'articolo principale relativo all'istituzione degli ordini professionali, rimanendo così di fatto incompiuta e generando una disparità normativa tra professioni sanitarie aventi tutte la stessa dignità ed utilità sociale ma alcune delle quali con codice deontologico unico, visto l'obbligo di iscrizione al proprio collegio, e molte altre con pluralità o addirittura assenza dello stesso per la non obbligatorietà di iscrizione alle associazioni.

Passando direttamente a quello che riguarda la mia professione, cioè quella di fisioterapista, non nego che avevo accolto con grande gioia l'annuncio dell’imminente avvio dei lavori per la realizzazione del codice deontologico della professione fatto dal presidente della FNOFI, dott. Ferrante, in sede di convegno celebrativo dei 65 anni di AIFI. Non posso negare di non aver capito fino a quel momento il motivo per cui il codice deontologico non fosse stato inserito come priorità assoluta nei lavori della federazione, vista l'importanza che riveste nella definizione delle competenze della professione per quanto suesposto. Non trovando aggiornamenti dell'argomento sul sito FNOFI credo sia veramente arrivato il momento di avviare i lavori che potrebbero non essere brevi, dovendo un percorso di lavoro dedicato includere oltre l’impegno di autorevoli esponenti della professione i contributi di esponenti qualificati esterni, per esempio dell’ambito giuridico e bioetico, la condivisione con gli OFI territoriali e la loro conseguente interazione con gli iscritti, il confronto con le società scientifiche della professione nonché con le rappresentanze della cittadinanza e delle persone con disabilità, assolutamente necessario per il fine proprio dell’ordine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva.

È importante sottolineare come l'urgenza sia anche richiesta dal fatto che attualmente sul sito della FNOFI e degli ordini territoriali alla voce "codice deontologico" compaia ancora quello di AIFI che, con tutto il rispetto e l'orgoglio di vederlo utilizzato, rappresenta comunque un documento di una libera associazione, oggi trasformata definitivamente in società scientifica, e per questo non credo automaticamente applicabile alla totalità dei circa 70.000 esercenti la professione sanitaria di fisioterapista.

Mauro Tavarnelli
Fisioterapista
Past president AIFI-Associazione Italiana di Fisioterapia

© RIPRODUZIONE RISERVATA