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Mercoledì 02 OTTOBRE 2024
Mototerapia. Ultimo step prima della conversione in legge. Il testo pronto per l’esame del Senato

La commissione Affari sociali del Senato ha licenziato ieri il provvedimento nel testo già approvato dalla Camera. Si prevede il riconoscimento e la promozione della mototerapia su tutto il territorio nazionale, quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità. IL TESTO

Via libera dalla commissione Affari Sociali del Senato al disegno di legge sulla mototerapia, nello stesso testo già licenziato dalla Camera lo scorso febbraio. Da segnalare che, nella giornata di ieri, il M5S ha abbandonato per protesta i lavori dal momento che "non è stata prodotta nessuna evidenza scientifica a proposito dell’efficacia di questa pratica terapeutica. Anzi, gli stessi esperti che sono stati auditi in Commissione hanno sollevato enormi dubbi". Per i pentastellati "ci troviamo davanti alla volontà della maggioranza di fare un regalino a qualcuno."

Quanto al contenuto del provvedimento, il testo è composto da 4 articoli.

All'articolo 1 si precede il riconoscimento e la promozione della mototerapia, in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale, quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità.

L'articolo 2 disciplina la procedura per l'emanazione di linee guida. Si prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del ddl in esame, con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, sentiti l'Autorità politica delegata in materia di famiglia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano adottate le linee guida per garantire una uniforme regolamentazione e implementazione della mototerapia sul territorio nazionale.

Nell'ambito delle linee guida vanno disciplinati:
- gli ambiti di applicazione e gli obiettivi dei progetti di mototerapia, nonché i criteri generali di programmazione, di attuazione e di monitoraggio dei progetti medesimi;
- le modalità di partecipazione e di supervisione allo svolgimento dei progetti di mototerapia da parte del personale medico, del personale sanitario, dei familiari e delle altre figure eventualmente coinvolte, anche a seconda del contesto nel quale si svolge il progetto e delle condizioni di salute dell'utente;
- il coinvolgimento degli enti privati, anche sportivi dilettantistici e del Terzo settore, che operano nell'ambito della mototerapia;
- i compiti e le responsabilità dell'operatore motociclistico, i requisiti e le licenze che lo stesso deve possedere, nonché i relativi percorsi formativi;
- i protocolli di sicurezza e le misure igienico-sanitarie da garantire;
- la tipologia e i requisiti dei motoveicoli e delle attrezzature utilizzabili;
- le disposizioni finali e transitorie.

L’articolo 3 attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di promuovere, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia da attuare con il coinvolgimento di enti privati, anche sportivi dilettantistici e del terzo settore, presso strutture ospedaliere, sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, nonché presso altri luoghi all'aperto o al chiuso idonei a garantire la sicurezza e la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità.

Viene poi precisato che, dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 2, gli eventi e i progetti di mototerapia sono svolti nel rispetto delle indicazioni previste dalle linee guida medesime.

L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività dallo stesso previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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