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È un fenomeno che ha preso piede da non tantissimi anni, quello dei cosiddetti “medici gettonisti”. Si tratta di professionisti del mondo della salute i quali, per scelta o per necessità, non lavorano né alle dipendenze di una struttura sanitaria né svolgono attività puramente libero-professionale. Medici gettonisti e responsabilità civile professionale Come tutti gli iscritti all’Ordine dei Medici, anche i gettonisti – secondo quanto stabilito dal DPR 137/2012 (Regolamento sugli ordinamenti professionali) – sono obbligati a tutelarsi dai rischi di responsabilità civile professionale. A disciplinare il tipo di copertura che il medico deve possedere per legge è, come è noto, la nota Legge Gelli-Bianco e il successivo recente decreto attuativo. Ma vediamo in dettaglio che cosa riporta con precisione la normativa. Pertanto: come deve coprirsi un medico gettonista? La cosa migliore, per i professionisti di questo genere, è fissare quanto prima un appuntamento consulenziale con chi si occupa da sempre di problematiche assicurative in ambito di responsabilità civile sanitaria, come ad esempio lo staff di SanitAssicura.
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Lunedì 16 SETTEMBRE 2024
Medici gettonisti e responsabilità civile: questioni assicurative
Chi sono i medici gettonisti: dove operano, quanto lavorano, quanto guadagnano e come possono tutelarsi in relazione alla propria responsabilità civile professionale.
Prima di entrare più nel dettaglio su chi sono, come operano e quanto guadagnano tali medici, è opportuno inquadrare velocemente i motivi che hanno portato da qualche anno alla necessità di usufruire, anche in ambito sanitario pubblico, di figure professionali come queste. Lo scenario è quello di una sanità pubblica che vede enormi difficoltà da un lato nel rendere fluido il ricambio generazionale – molti sono i medici in pensione che non hanno trovato sostituzione – e dall’altro nel trattenere i giovani a lavorare negli ospedali, con stipendi generalmente più bassi che nel privato e sottoposti spesso a turni massacranti. La “fame” di medici ha costretto sempre più numerose strutture pubbliche a rivolgersi a particolari intermediari, che giuridicamente hanno forma cooperativa, i quali si assumono l’incarico di trovare, assai spesso in tempi rapidissimi, i professionisti necessari sia per coprire assenze improvvise sia per garantire la copertura assistenziale nei momenti di maggior intensità lavorativa.
I medici “a gettone” sono per l’appunto professionisti della salute – regolarmente iscritti all’Ordine – associati a tali cooperative, che hanno fatto una scelta di vita decisamente diversa rispetto alla grande massa dei loro colleghi. Si tratta per lo più di profili molto giovani, che accettano di essere chiamati in situazioni emergenziali – quando cioè la copertura assistenziale da parte delle struttura sanitaria è lacunosa – lavorando anche per 12 ore di fila. Certamente i turni sono lunghi, e spesso concentrati nei weekend, ma vengono intervallati, volendo, da lunghi periodi di riposo e – soprattutto – sono pagati decisamente bene. La paga oraria si aggira infatti tra i 60 € e gli oltre 100 € l’ora, a seconda del profilo professionale ricercato.
L’Art.5 del DPR 137/2012 innanzitutto precisa che “[i]l professionista è tenuto a stipulare […] idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale […]”. Osserviamo come dal legislatore venga richiesta una copertura “idonea”.
Questo aspetto dell’idoneità è chiarito in primo luogo dalla Legge Gelli-Bianco. In essa si precisa come la copertura di responsabilità civile professionale obbligatoria sia diversa a seconda se a tutelarsi sia un medico libero-professionista o un dipendente di struttura sanitaria. Quest’ultimo risulta infatti scoperto esclusivamente per la colpa grave, in quanto la struttura ha facoltà, solo in questo caso, di rivalersi sul professionista.
Domandiamoci a questo punto come sia possibile inquadrare il medico gettonista da un punto di vista assicurativo, dal momento che non risulta essere né un puro libero-professionista né un dipendente di struttura sanitaria.
Il comma 1 dell’Art.7 della Legge Gelli-Bianco specifica innanzitutto che la struttura sanitaria pubblica o privata risponde delle condotte dolose o colpose – ai sensi degli Artt. 1218 e 1228 del Codice Civile – degli esercenti la professione sanitaria di cui essa si avvale, “ancorché non dipendenti della struttura stessa”, nell’adempimento della propria obbligazione con il paziente. Ciò significa, in altre parole, che se un paziente entra in Pronto Soccorso o subisce un ricovero, a prescindere che vi siano o meno professionisti non dipendenti della struttura a prestare servizio, è con quest’ultima che egli stabilisce un rapporto contrattuale, ed è quest’ultima, di fatto, a dover rispondere dell’eventuale danno. Il comma 1 dell’Art.9 ci ricorda infine che la rivalsa nei confronti del professionista è possibile esclusivamente nel caso di colpa grave. Sulla base di queste brevi considerazioni, parrebbe piuttosto pacifico che il gettonista, in quanto collaboratore non dipendente della struttura, rientri anch’esso tra coloro che risultano obbligati alla tutela della sola colpa grave.
Nella pratica però la questione potrebbe rivelarsi un po’ più problematica. È notizia circolata alla fine dello scorso anno quella di una ASL ligure costretta a risarcire un paziente con 130.000 €, a causa di una errata diagnosi formulata in Pronto Soccorso da un medico gettonista. La struttura sanitaria ha in seguito intentato una causa, al fine di recuperare la somma risarcita, non verso il professionista bensì nei confronti della cooperativa di intermediazione. Ancora l’iter processuale deve concludersi, pertanto non sappiamo se la cooperativa, a sua volta, in caso di soccombenza, procederà contro il medico a gettone.
A prescindere dall’entità della colpa, sottolineiamo però come l’intermediario non abbia, per legge, alcun limite alla rivalsa, non essendo questi disciplinato dalle norme della Legge Gelli-Bianco. Non pare pertanto impossibile che, in caso di obbligo a risarcire, le cooperative di intermediazione tentino il recupero dell’indennizzo rivalendosi sul professionista associato anche nei casi di colpa lieve.
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