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Mercoledì 07 AGOSTO 2024
Ricetta veterinaria. Ministero Salute conferma digitalizzazione: non necessari firma e timbro veterinario per fornitura farmaci

Con la nota del 5 agosto il ministero della Salute ha quindi confermato che gli adempimenti, su firma e timbro del veterinario, sono superati dall’identificazione univoca del medico veterinario, direttamente dal sistema informativo di tracciabilità, attraverso il numero di iscrizione registrato all’albo.

Il Ministero della Salute, con nota dello scorso 5 agosto, in riscontro ad una richiesta avanzata dall’Associazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani avente ad oggetto “Indebita richiesta di adempimenti non dovuti post dematerializzazione”, ha ribadito quanto già precisato nelle precedenti circolari sulla dematerializzazione della prescrizione veterinaria anche per gli stupefacenti e le sostanze psicotrope.

In particolare, relativamente agli adempimenti da parte del medico veterinario, il Ministero aveva già chiarito che la ricetta veterinaria elettronica (REV) contiene tutti gli elementi previsti dal DPR 309/90. Pertanto, è da considerarsi valida la prescrizione emessa per il tramite del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza (Ricetta elettronica) e, soltanto nelle more dell’entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della norma nazionale al regolamento (UE) 2016/429 (D.Lgs. 136/2022 pubblicato nella G.U. n. 213 del 12.9.2022 e in vigore da 27 settembre 2022 il Ministero ne raccomandava la stampa, l’apposizione del timbro e della firma da parte del medico veterinario.

Con la nota dello scorso 5 agosto il Dicastero ha quindi confermato la completa digitalizzazione della ricetta veterinaria, che non necessita né di firma né di timbro da parte del medico veterinario per le successive operazioni di fornitura. Tali adempimenti, infatti, sono superati dall’identificazione univoca del medico veterinario, direttamente dal sistema informativo di tracciabilità, attraverso il numero di iscrizione registrato all’albo.

Si ricorda che la dematerializzazione della prescrizione veterinaria riguarda i medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali di cui all’articolo 14 del DPR 309/90 mentre continuano ad essere esclusi dalla prescrizione elettronica veterinaria i medicinali compresi nella tabella dei medicinali sezione A, che prevedono l’apposito ricettario (“a ricalco”) di cui al D.M. 10.3.2006 (tali medicinali sono prescrivibili tramite REV solo in caso di richiesta di approvvigionamento da parte di medici veterinari.

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