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Giovedì 01 AGOSTO 2024
Massofisioterapista, quella del Tar è una sentenza già scritta



Gentile Direttore,
volevo condividere con Lei ed i Suoi lettori le mie osservazioni in merito alla recente sentenza n. 15121/2024 del TAR Lazio chiamato ad intervenire sull’inquadramento del massofisioterapista. Partendo dall’assunto che “ogni cittadino è libero di intraprendere le iniziative consentite dalla legge affinché siano riconosciuti i propri diritti” ritengo tuttavia che l’esito di questo ricorso fosse piuttosto prevedibile e che ci troviamo di fronte ad una sentenza già scritta.

Con la loro azione i ricorrenti chiedevano l’annullamento del provvedimento del Ministero della Salute del 15.03.2024, prot. DGPROF 17247, recante “mancato riconoscimento della natura di professione sanitaria del titolo di massofisioterapista iscritto nell’elenco di cui all’art.5 del D.M.9.8.2019”. Obiettivo condivisibile ma non altrettanto lo strumento utilizzato; la giustizia amministrativa si è già espressa più volte al riguardo e l’ennesimo respingimento era facilmente prognosticabile.

Entrando nel dettaglio della sentenza e superando quello che è il pronunciamento finale, mi preme sottolineare un aspetto che emerge in diversi passaggi dell’analisi dei giudici. Mi riferisco, citando, al “complesso e non sempre chiaro nella sua evoluzione, dettato legislativo con riferimento a questo specifico settore”.

Il lungo excursus del massofisioterapista è tutt’altro che lineare, gli stessi giudici nelle oltre venti pagine di ricostruzione si trovano a doversi districare con la complessità della storia della figura e, in riferimento a specifici periodi, con un vuoto normativo.

Anche in questo pronunciamento ho potuto riscontrare diversi punti controversi o quanto meno discutibili che si ripresentano ogni qualvolta, come è successo in passato, un collegio giudicante è stato chiamato ad esprimersi su questa materia.

Il quadro normativo delle professioni sanitarie attualmente presenti sul nostro territorio nazionale ha assistito ad un’evoluzione nel corso degli anni che ne ha definito gli ambiti, le competenze e i percorsi formativi (art. 6, comma 3 D.lgs. 30 dicembre 1992.n.502, art. 7 D.lgs. 7 dicembre 1993 n. 517, L. 42/99, L. 251/2000, L. 43/2006 solo per citarne alcuni).

In questo contesto la figura del massofisioterapista formata dopo l’entrata in vigore della L.42/99 (titoli quindi non idonei per il conseguimento di equipollenza o equivalenza) è rimasta configurata nel vecchio ordinamento. Da qui la formazione ha continuato (presso scuole private) a diplomare persone che oggettivamente non avevano una collocazione giuridica definita.

Solo con la L. 145/2028, frutto di un emendamento promosso da FNCM, si è riusciti a dare una identità a questi professionisti, fermare la formazione e trovare una collocazione nel contesto delle professioni sanitarie che non poteva però essere quello delle professioni sanitarie precedentemente definite e beneficiarie di equipollenza o equivalenza.

Infatti nel caso specifico dei massofisioterapisti (art. 5, comma 5 del D.M 09 agosto 2019) l’scrizione all’elenco speciale non comportava l’equivalenza o l’equipollenza del titolo.

Questo è bastato ai giudici per rigettare il ricorso.
Difronte ad una decisione frutto di interpretazioni in taluni casi opinabili, vorrei portar le mie osservazioni in relazione ad alcuni dei passaggi più controversi.

“È infine abrogato (comma 542) l’articolo 1 della legge n. 403 del 1971, concernente, come si è visto, la professione sanitaria di massofisioterapista …omissis…tale abrogazione ha inciso esclusivamente sulla qualificazione normativa del massofisioterapista, de quotandolo da “professionista sanitario” a “operatore di interesse sanitario”.
Mi risulta che a livello normativo non esista una dequalifica “d’ufficio” ma sia necessario un provvedimento che nel caso specifico non è mai stato emanato.

“La disciplina di tale figura è rimessa alle Regioni, che tuttavia non vi hanno mai provveduto.”
Se è pur vero che l’art. 1 della L. 43/2006 riconosce la competenza delle regioni nell’individuazione di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie è altresì vero che Regioni non hanno mai individuato nuovi profili (appunto non vi “hanno provveduto”) anzi la Conferenza Stato-Regioni ha espresso il proprio parere negativo circa la necessità di formare e di istituire operatori di interesse sanitario. Quindi la norma disciplina semplicemente la materia ma non vi è alcun provvedimento attuativo ancor meno in riferimento al massofisioterapista.

“È infine abrogato (comma 542) l’articolo 1 della legge n. 403 del 1971, concernente, come si è visto, la professione sanitaria di massofisioterapista.
A queste indicazioni si è nel tempo uniformato il Ministero della Salute, qualificando il massofisioterapista dapprima come “professione sanitaria non riordinata” e poi, dal 2013 ad oggi, come “operatore di interesse sanitario”.
In tale passaggio appare evidente che almeno fino al 2013 il massofisioterapista è considerato come “professione sanitaria non riordinata” quindi la domanda che sorge spontanea è cosa ha indotto il ministero a cambiare posizione?

Ma non voglio dilungarmi oltre, le considerazioni sarebbero troppe. Concludo solo con una riflessione, quello che si intuisce fra le righe è che per i giudici il massofisioterapista iscritto negli ESE non è una professione sanitaria, non è un operatore di interesse sanitario (nessuno lo ha mai creato, nessuno lo ha mai richiesto) tuttavia è riferibile ad un operatore di interesse sanitario perché è la cosa più vicina o che più gli assomiglia.

E’ questa una conclusione che potrebbe avere ripercussioni importanti sul piano lavorativo ed economico per i 5000 massofisioterapisti iscritti negli ESE qualora passasse in giudicato oppure a fronte di un eventuale appello in CdS, venisse confermata.

La decisione presa dai giudici “per esclusione” non fa altro che ribadire il vuoto normativo che affligge questa categoria, vuoto che da tempo riteniamo possa essere colmato solo con un intervento politico e legislativo.

L’evoluzione professionale, le esigenze di settori come quello della sanità, dell’assistenza alle persone, dei percorsi curativi/assistenziali che la società odierna richiede, hanno portato all’individuazione di nuove figure professionali e nel 1996 all’attivazione del relativo percorso universitario.

Tuttavia non si può dimenticare e lasciare nell’indefinito quei professionisti che sin dal 1971 sono stati uno dei punti di riferimento nell’area riabilitativa rispondendo al fabbisogno sia in ambito pubblico che privato e che da anni operano nel settore di competenza ancorché appartenenti al pregresso ordinamento.
Anche queste figure necessitano di un loro spazio che le identifichi per quello che sono e sono stati in passato fin dagli inizi della loro formazione; uno spazio dove poter esercitare ad esaurimento la loro attività lavorativa; uno spazio che non può essere quello di ciò che non rappresentano ma nemmeno quello di ciò che non esiste; uno spazio per le professioni sanitarie ad esaurimento.

Di ciò deve prendere atto il Ministero della salute; a questo noi vogliamo arrivare attraverso una norma di legge che crei chiarezza per tutti questi professionisti e renda giustizia nei loro confronti per ciò che hanno fatto e continuano a fare.
Come presidente della più storica associazione di massofisioterapisti, sto portando avanti un arduo lavoro di sensibilizzazione su questa delicata problematica. Numerosi sono i confronti già avuti negli ultimi mesi con i responsabili ministeriali, esponenti della politica e degli organismi di rappresentanza e tutela delle professioni. È compito delle istituzioni creare questo spazio così importante per la salvaguardia dei diritti dei massofisioterapisti.

In questo contesto auspico di poter contare sul contributo a sostegno della categoria, dei membri della Commissione di rappresentanza nazionale dei massofisioterapisti iscritti in ESE, organismo eletto esattamente un anno fa ma fino ad oggi silente sulla questione. Una presa in carico da parte dell’Ordine FNO TSRM e PSTRP della problematica potrebbe contribuire in modo determinante ad una soluzione conciliante e definitiva.

Ed è in questo ambito di confronto e collaborazione che proseguirà l’impegno di FNCM fin quando non sarà raggiunto l’obiettivo.

Donato Cavalluzzo
Presidente F.N.C.M. - Federazione Nazionale dei Collegi dei Massofisioterapisti

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