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Giovedì 25 LUGLIO 2024
Specializzandi. Ministero Salute: “Per svolgere il ruolo di pediatri di libera scelta devono possedere il titolo entro il 15 settembre”

"Appare evidente che il termine suddetto, entro il quale il titolo deve essere posseduto ed autocertificato, rappresenta, allo stato, un limite perentorio. Per sopperire alla carenze, prorogate a tutto il 2024 le misure che consentono ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta". Così il sottosegretario Gemmato rispondendo all'interrogazione di Ricciardi (M5S).

Fra i requisiti richiesti per assumere il ruolo di pediatra di libera scelta, "occorre il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti. Comunque, possono presentare domanda di inserimento in graduatoria i medici che nell'anno acquisiranno il diploma di specializzazione. Tuttavia, detto titolo deve essere posseduto ed autocertificato, proprio, entro il 15 settembre ai fini dell'inserimento nella graduatoria provvisoria. Appare evidente che il termine suddetto, entro il quale il titolo deve essere posseduto ed autocertificato, rappresenta, allo stato, un limite perentorio".

Per sopperire alle carenze, si consente "ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, riconoscendo le ore di attività svolte a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo".

Così il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, rispondendo in commissione Affari Sociali alla Camera all'interrogazione sul tema presentata da Marianna Ricciardi (M5S).

Di seguito il testo della risposta integrale del sottosegretario Gemmato.

"Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito poiché il tema dell'assistenza territoriale pediatrica è un obiettivo da sempre ritenuto di primaria importanza nell'ambito delle politiche ministeriali.
Con riferimento ai quesiti posti dall'onorevole interrogante si rappresenta quanto segue.
Il Capo IV dell'accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 28 aprile 2022 regola il rapporto convenzionale dei medici pediatri di libera scelta e, in particolare, l'articolo 19 reca le disposizioni relative alla graduatoria regionale e alle graduatorie aziendali per gli incarichi temporanei e le sostituzioni. Infatti, i pediatri da incaricare sono tratti da una graduatoria per titoli, di validità annuale, predisposta a livello regionale dall'assessorato alla sanità.

Nel dettaglio, fra i requisiti richiesti, occorre il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti. Comunque, possono presentare domanda di inserimento in graduatoria i medici che nell'anno acquisiranno il diploma di specializzazione. Tuttavia, detto titolo deve essere posseduto ed autocertificato, proprio, entro il 15 settembre ai fini dell'inserimento nella graduatoria provvisoria.
Il comma 6 dell'articolo 19 sopra richiamato permette di programmare che la graduatoria provvisoria sia resa pubblica entro il 30 settembre sul sito istituzionale della regione e che la graduatoria definitiva sia approvata dall'assessorato regionale alla sanità, il quale provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale entro il 30 novembre di ciascun anno, con validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.
Tanto premesso, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, appare evidente che il termine suddetto, entro il quale il titolo deve essere posseduto ed autocertificato, rappresenta, allo stato, un limite perentorio.

Inoltre, si evidenzia che, al fine di sopperire alla particolare situazione che si è venuta a creare nel tempo di carenza di medici di medicina generale e di medici specializzati in pediatria sul territorio, questo Governo ha prorogato al 31 dicembre 2024 le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche con la legge 24 aprile 2020, n. 27, che consentono ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, riconoscendo le ore di attività svolte a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Infine, con riferimento ai contratti di formazione medico-specialistica in pediatria finanziati con fondi statali, si rappresenta che a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 il numero di contratti assegnati a tali scuole di specializzazione è costantemente e progressivamente aumentato, passando dai 409 contratti disponibili per l'anno accademico 2017/2018, a 811 contratti assegnati per l'anno accademico 2022/2023, ossia è di fatto raddoppiato nell'ultimo quinquennio accademico.

 Si aggiunga che, diversamente da quanto accaduto negli anni precedenti, a partire dall'anno accademico 2018/2019 il numero di contratti finanziati dallo Stato per l'accesso alle scuole di specializzazione in pediatria ha sempre assicurato il completo soddisfacimento del fabbisogno formativo regionale, espresso ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999".

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