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Giovedì 04 LUGLIO 2024
Raccomandazioni del Diritto Gentile sull’aiuto medico a morire



Gentile Direttore,
un gruppo di studiosi di varie discipline e professioni (giuristi, bioeticisti, professionisti sanitari) ha stilato un documento intitolato “La richiesta di aiuto medico a morire: raccomandazioni sul ruolo dei comitati etici e delle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale”. Il documento è nato da un più ampio confronto avviato all’interno del gruppo di lavoro di rilevanza nazionale “Per un diritto gentile”. Si tratta di 10 raccomandazioni che riguardano le richieste di accedere al suicidio medicalmente assistito e sono rivolte alle strutture sanitarie del servizio pubblico competenti (incluse le commissioni tecniche eventualmente istituite per la verifica dei requisiti richiesti dalla sent. n. 242/2019) ed ai comitati etici, chiamati alla “tutela dei diritti e dei valori della persona”, con riguardo alla situazione di particolare vulnerabilità in cui si trovi la persona richiedente.

Il documento si occupa del “suicidio medicalmente assistito” (escludendo l’eutanasia). L’uso dell’espressione “aiuto medico a morire” (AMM) vuole rappresentare più fedelmente la richiesta della persona di anticipare la propria morte all’interno di un percorso di cura e nell’ambito di una relazione di cura e fiducia, allontanando questo scenario dall’angusta visione penalistico-repressiva dell’art. 580 del Codice penale.

I principi di fondo sono i seguenti: i) la centralità della persona che chiede un aiuto medico a morire; ii) la necessità che ciascuna struttura del Servizio Sanitario Nazionale sia dotata di procedure chiare e trasparenti predefinite; iii) l’obiettivo di garantire la parità di trattamento dei cittadini su tutto il territorio nazionale, attraverso la maggiore uniformità possibile delle procedure; iv) la distinzione tra il ruolo delle strutture sanitarie del servizio pubblico competenti a esaminare la richiesta della persona ed il ruolo dei comitati etici.

Ecco, in sintesi, i contenuti delle raccomandazioni.

Nella Raccomandazione 1 si segnala la necessità di un atto organizzativo delle strutture sanitarie che disciplini la gestione della domanda di AMM al fine di tutelare i diritti delle persone che ne fanno richiestaa.

La Raccomandazione 2 evidenzia l’opportunità che siano i Comitati per l’etica nella clinicaa presidiare la tutela di particolari situazioni di vulnerabilità nonché dei diritti e valori delle persone malate; i Comitati etici per la sperimentazione non sembrano adeguati perché dotati di altre competenze.

Per la Raccomandazione 3 il Comitato etico deve svolgere la sua funzione di tutela in tempi e modi adeguati, programmando l’incontro con la persona richiedente l’AMM nel rispetto di un’esigenza di rapidità della risposta, ma anche dandosi un tempo necessario per una adeguata valutazione.

La Raccomandazione 4 mira a garantire la presenza di adeguate competenze cliniche e relazionali nella Commissione tecnica chiamata a verificare la sussistenza delle condizioni ritenute necessarie per giudicare ammissibile una richiesta di AMM.

La Raccomandazione 5 affronta la controversa interpretazione da dare alla definizione di “trattamento di sostegno vitale”. Considerando implausibile una esaustiva definizione scientifica di tali trattamenti, si raccomanda di valutarli in base a due criteri principali: (1) la morte o riduzione della sopravvivenza della persona malata in caso di sospensione del trattamento; (2) l’invasività, pervasività e onerosità del trattamento e, quindi, l’impatto che esso genera sulla persona.

La Raccomandazione 6 è dedicata ad assicurare che le modalità attuative dell’AMM siano conformi alla situazione clinica e ai desiderata della persona richiedente, prevedendo che la procedura possa svolgersi presso il domicilio del richiedente o presso strutture sanitarie pubbliche, private o convenzionate.

La Raccomandazione 7 prevede che tutti i componenti degli organi coinvolti nella valutazione siano adeguatamente formati, con particolare attenzione alla “relazione, comunicazione e cure palliative”, e sensibilizzati rispetto alla delicatezza della situazione.

La Raccomandazione 8 è focalizzata a garantire un ascolto rispettoso ed approfondito dei bisogni della persona richiedente l’AMM anche al fine di discriminare le richieste “proprie” (autentica richiesta di morire) da quelle “improprie” (sofferenze psico-fisiche trattabili, ma non trattate).

La Raccomandazione 9 è rivolta al Comitato etico al fine di tutelare i diritti e i valori della persona sia in presenza che in assenza dei requisiti di ammissibilità della domanda di AMM.

La Raccomandazione 10 sottolinea il dovere delle strutture sanitarie e del Comitato etico di verificare se la comunicazione dell’offerta di cure palliative sia stata adeguata e se la presa in carico sia effettivamente stata sperimentata o no; nel caso in cui la persona trovi che le cure palliative non rispondano ai propri bisogni è necessario comprenderne le ragioni. A questo scopo, è fondamentale che fra i membri che prendono contatto diretto con la persona richiedente ci siano sempre anche professionisti appartenenti alla rete delle cure palliative. Anche questa raccomandazione evidenzia l’importanza di discriminare le richieste “proprie” da quelle “improprie” a tutela, in primis della persona malata.


Lucia Busatta,
Università degli studi di Trento,
Luciano Orsi,
medico rianimatore e palliativista, Crema,
Mariassunta Piccinni,
Università degli studi di Padova

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