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Martedì 02 LUGLIO 2024
Fine vita. Cnb: “Non punibilità se sospensione trattamenti sanitari sostitutivi delle funzioni vitali sia seguita da morte in tempi brevi”

Rispondendo al quesito posto dal Cet dell'Umbria, il Comitato ha dunque spiegato come i requisiti che descrivono il perimetro di non punibilità (cure palliative, patologia irreversibile, trattamenti di sostegno vitale, dolore fisico o psicologico ritenuto intollerabile, decisione libera e consapevole) debbano essere concomitanti. Confermata la specifica finalità bioetica di non ridurre la tutela del diritto alla vita, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta irreparabile come quella del suicidio. IL TESTO

Dopo un ampio lavoro istruttorio, il Comitato Nazionale per la Bioetica (Cnb) ha deliberato nella seduta del 20 giugno 2024 la propria valutazione in ordine al tema dei Trattamenti di Sostegno Vitale. Il Cnb precisa di non voler entrare nel merito né del suicidio assistito in generale, né della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019.

Tra le questioni sorte a seguito di tale sentenza, il Comitato Etico Territoriale (Cet) dell’Umbria il 3 novembre 2023 aveva rivolto un quesito al Cnb, al fine di vedere chiariti “i criteri da utilizzare per distinguere tra ciò che è un trattamento sanitario ordinario e ciò che debba essere considerato un trattamento sanitario di sostegno vitale”. Il Cnb ha confermato la specifica finalità bioetica di non ridurre la tutela del diritto alla vita soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema ed irreparabile, come quella del suicidio.

Tale prospettiva comporta, ad avviso del Comitato che sul punto si è espresso con una ampia maggioranza (7 voti contrari), che i requisiti che descrivono il perimetro di non punibilità (dunque: cure palliative, patologia irreversibile, trattamenti di sostegno vitale, dolore fisico o psicologico ritenuto intollerabile, decisione libera e consapevole) siano necessariamente concomitanti. Ha evidenziato come il requisito dei Trattamenti di Sostegno Vitali abbia una decisiva rilevanza bioetica, al fine di non esporre i soggetti fragili a una inaccettabile pressione, con una grave apertura nei confronti dei percorsi suicidari. Secondo il Cnb la logica giuridico-normativa della presenza della circostanza legittimante dell’essere “tenuto
in vita da trattamento di sostegno vitale” consiste nel circoscrivere – con un elemento “oggettivo” – l’area di agevolazione al suicidio, al fine di evitare possibili abusi nella pratica dell’assistenza ad una scelta suicidaria del paziente.

"Quanto detto è in armonia con le motivazioni della sentenza, che esclude l’esistenza di un 'diritto' al suicidio, il cui riconoscimento si porrebbe invece in contraddizione insanabile con il diritto incondizionato alla vita di ogni essere umano: la vita di ciascuno avrebbe infatti valore soltanto a condizione che il suo titolare fosse disposto a riconoscerlo, con l’abbandono dei princìpi di dignità e di solidarietà ancorati al valore in sé della persona", si legge nel documento.

Alla luce di tale prospettiva bioetica, ritenuta fondamentale, il Cnb ha anche ritenuto, con una diversa seppur larga maggioranza, che l’area di non punibilità in oggetto si concretizzi in presenza di trattamenti sanitari sostitutivi delle funzioni vitali, la cui sospensione sia seguita dalla morte in tempi brevi. Cinque componenti hanno modulato una distinta posizione che ha prospettato un’accezione dei TSV diversificata, seppur senza aperture indiscriminate.

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