quotidianosanità.it

stampa | chiudi


Martedì 02 LUGLIO 2024
Colpa medica: a che punto è la riforma?



Gentile direttore,
la Società Italiana di Chirurgia Cardiaca intende contribuire attivamente al dibattito in corso e alla conseguente messa a punto del progetto di riforma della responsabilità medica, avviato dalla Commissione incaricata ad hoc Ministero della Giustizia e presieduta dal magistrato Adelchi d’Ippolito.

Prima di esplicitare la posizione ufficiale della SICCH, riteniamo utile riassumere brevemente i punti cardine della riforma: si andrebbe dalla riduzione dei tempi del processo penale alla istituzione di un sistema sanzionatorio per le denunce infondate, introducendo anche nuovi “indicatori” per la valutazione della colpa grave. Ovvero: quanto più la prestazione medica sarà “complessa”, tanto più il sanitario sarà “scusabile” in caso di errore (1). Mentre la “depenalizzazione” dell’atto medico, secondo le evidenze riferite dal presidente d’Ippolito, sarebbe, invece, strada non praticabile in quanto l’art. 24 della Costituzione prevede la inviolabilità del diritto del cittadino di poter accedere alla giustizia (2).

A breve, prenderà quindi il via l’iter legislativo che condurrà alla riforma, ma cosa non ci convince? Quali sono i rilevi e le istanze della nostra task force medico legale? I parametri di accertamento della colpa grave devono essere espressi in modo chiaro ed univoco. I “nuovi indicatori” individuati dalla commissione d’Ippolito fanno, infatti, riferimento al parametro della “complessità” della prestazione medica senza ulteriore specificazione. Il che potrebbe indurre i pazienti (nel dubbio) a presentare denunce penali anche a meri fini esplorativi (3).

Occorre allora definire l’area delle condotte punibili, al fine di scongiurare, una volta per tutte, l’utilizzo improprio del processo penale a carico degli operatori sanitari. L’azione penale ha, infatti, dimostrato la propria inefficacia oltre che onerosità. Più del 95% dei processi penali si conclude con provvedimento di archiviazione o sentenza di assoluzione. L’azione penale, dunque, è spesso strumentalizzata al fine di indurre il sanitario a pagare anche quando non ha colpa e costituisce un onere gravoso per la amministrazione della giustizia, ormai divenuto insostenibile.

L’azione penale è, inoltre, causa diretta della “medicina difensiva” ovvero di scelte e decisioni che il medico assume non nell’interesse del paziente e delle sue cure ma al solo fine di sottrarsi – preventivamente - al rischio di una denuncia penale. Un vero e proprio circolo vizioso che danneggia ambedue le parti e sottrae fonti al servizio sanitario nazionale.

Si tratta di rilevi condivisi dallo stesso Ministro della salute, Orazio Schillaci, il quale dichiarava, già lo scorso anno: “Il medico, per evitare cause e guai con la giustizia, eccede a volte negli esami da far fare: per questo agiremo depenalizzando la responsabilità medica, tranne che per il dolo, e mantenendo solo quella civile”.

L’azione civile è - in effetti – una forma di tutela “alternativa” a quella penale oggi divenuta ancora più efficace stante la possibilità, per il paziente, di richiedere il risarcimento dei danni direttamente alla compagnia di assicurazione della struttura sanitaria o del singolo esercente la professione sanitaria. Così come avviene nel caso della responsabilità civile automobilistica (4).

Non ci sembra poca cosa.

Con la consegna dei lavori da parte della Commissione sarà avviato il confronto e l’iter che condurrà alla riforma della responsabilità penale in ambito sanitario. In tale contesto, la task force medico-legale della SICCH, per il tramite del sottoscritto, dell'Avvocato Egidio Oronzo e del Dr. Marco Pagliaro, intende dare ogni più ampio sostegno e contributo finalizzato ad ottenere quelle modifiche di tipo sostanziale che tutelino, in concreto, la categoria.

Nel corso degli anni, numerosi sono stati gli interventi di modifica rivelatisi tutti affetti da limiti e criticità (5). La riforma dovrà, pertanto, raggiungere quell’effettivo punto di equilibrio tra la serenità del medico a svolgere il proprio lavoro e la tutela giuridica del paziente preteso danneggiato da episodi di malasanità.

Ultima ma importante osservazione. Fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa, il governo dovrà disporre ulteriore proroga del c.d. “scudo penale”, strumento utilizzato nel corso della emergenza Covid e che limita la sfera della punibilità del sanitario ai soli casi di colpa grave, ed ora in scadenza prevista per la fine del 2024. Riteniamo sia un atto dovuto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte.

Prof. Alessandro Parolari
Presidente SICCH

Avv. Egidio Oronzo
Task-Force Medico legale SICCH

NOTE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA