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Venerdì 28 GIUGNO 2024
Consulenti tecnici dei tribunali, alcune considerazioni sulla sentenza del Tar Lazio sui profili professionali



Gentile Direttore,
dopo un'attenta lettura del dispositivo della sentenza del TAR Lazio proc. 14513/2023 REG.RIC: del 26/6/2024, emergono alcuni punti che è utile sottolineare. Innanzitutto, si evidenzia come i dispositivi normativi vengano spesso redatti senza il coinvolgimento delle categorie professionali interessate, generando criticità che si ripercuotono sull'operato dei singoli professionisti, sul riconoscimento dei diversi profili professionali, sulla validità dei documenti da essi prodotti e, non ultimo, aumentando le tensioni, latenti o manifeste, tra diverse categorie professionali. Quest'ultimo punto è particolarmente grave, e non possiamo permetterci tali conflitti nell'attuale contesto della sanità pubblica, soprattutto nell'area della salute mentale e, in particolare, per quanto riguarda i pazienti psichiatrici autori di reato.

La sentenza del Tar del Lazio rappresenta un importante punto di partenza poiché riporta le azioni tecniche esigibili nell'ambito dei percorsi forensi, sia penali che civili, all'interno dei confini dei rispettivi profili professionali. Tuttavia, la motivazione esposta dal Collegio giudicante è insoddisfacente. Sebbene nel corpo delle motivazioni si faccia riferimento alla differenza tra prestazioni di tipo medico, regolamentate da normative precise, e prestazioni psicologiche, la motivazione prevalente nell'atto finale di accoglimento del ricorso si basa esclusivamente su aspetti formali: ovvero, la mancanza di una modalità analoga di valutazione dei titoli di accesso agli albi (e quindi delle nomine) dei periti e dei consulenti.

Sarebbe stato auspicabile un intervento più coraggioso e incisivo, che richiamasse le norme regolanti la professione medica nelle sue competenze diagnostiche, prognostiche e terapeutiche, sottolineando la chiara competenza medica negli atti riguardanti la certificazione di malattia o di infermità giuridicamente rilevante. Non si intende creare barriere insormontabili tra i diversi ruoli professionali, ma è fondamentale riconoscere che si tratta di ruoli distinti: se la responsabilità di una diagnosi medica è assegnata, per legge, a un laureato in medicina, questa non può essere trasferita a professionisti non medici per motivi che andrebbero meglio indagati. Questo è particolarmente importante in ambiti delicati come quello penale, dove i margini di interpretazione strumentale sono ampi, o in ambito previdenziale, dove errori valutativi possono avere un significativo impatto sulle finanze pubbliche.

Si intende pertanto sottolineare la necessità di un'integrazione delle competenze per affrontare problemi sempre più complessi. Si ribadisce che il decreto 109 del Ministero della Giustizia del 2023 non dovrebbe essere rigettato esclusivamente per questioni formali, come la differente valutazione dei criteri di specializzazione tra medici e psicologi nell'area adulti, ma per ragioni sostanziali e strutturali. La responsabilità normativa di una diagnosi clinica è, salvo modifiche delle leggi nazionali di riferimento, sempre e solo in capo a un medico. La valutazione psicologica è fondamentale, complementare e integrativa rispetto al sapere medico, ma l'atto finale di una diagnosi, cui seguono una prognosi ed eventualmente una prescrizione, deve necessariamente rimanere di competenza medica. Inoltre, nel regolamento non viene evidenziata l’importanza della formazione indipendentemente dalla categoria professionale di appartenenza del consulente.

Auspichiamo che questa sentenza abbia conseguenze normative, oltre che un dibattito culturale utile a sviluppare quel necessario confronto che possa portare il Ministero interessato a un'integrazione e collaborazione più efficaci con tutte le rappresentanze professionali coinvolte nelle attività consulenziali, con gli ordini professionali e le società scientifiche.

Dr Federico Durbano

Dr.ssa Giovanna Crespi

e tutto il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psichiatria Forense

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