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Martedì 21 MAGGIO 2024
Sul trattenimento in servizio va sollevata una questione di legittimità costituzionale



Gentile Direttore,
in questi giorni, diverse aziende sanitarie stanno deliberando regolamenti sul trattenimento in servizio del personale, come previsto dall’art. 1, comma 164, della Legge di Bilancio per l’anno 2024, n. 213 del 30 dicembre 2023. Questa norma consente a medici e infermieri del SSN di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite dei quaranta anni di servizio effettivo, ma non oltre i settanta anni di età.

Questi regolamenti sono essenziali per soddisfare le esigenze organizzative e funzionali delle aziende, poiché la norma non tiene conto del reale contributo che tale personale può offrire alle attività professionali. Infatti, il comma 164 permette anche al personale inidoneo alla mansione specifica, con forti limitazioni o in aspettativa, di usufruire di questa possibilità, il che non apporterebbe alcun beneficio all’organizzazione e alla funzionalità dell’azienda.

Tuttavia, interpretando letteralmente la norma, diversi regolamenti escludono tutti i professionisti sanitari diversi da medici e infermieri, sollevando seri dubbi di incostituzionalità del comma 164 per aver escluso, senza alcun parametro di ragionevolezza, oltre 200mila professionisti sanitari.

La questione è stata sollevata a gennaio anche in Federazione nazionale Tsrm Pstrp su iniziativa di un Ordine interprovinciale. Probabilmente si confidava su un’estensione de facto della norma a tutte le 22 professioni sanitarie esistenti.

Invece i regolamenti emanati di recente indicano che molte aziende stanno adottando un’interpretazione letterale della norma. Di fronte al fallimento del legislatore, non resta dunque che sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi all’autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento giudiziario.


Antonio Alemanno
Tecnico di radiologia

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