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Lunedì 20 MAGGIO 2024
Basilicata in disavanzo, Bardi temporaneo “commissario ad actas” ope legis
Il Dipartimento Salute chiarisce che “la Regione non è in piano di rientro e non è stata Commissariata per predisporre un piano di rientro, ma solo per trovare copertura alle spese ordinarie in quanto il disavanzo accertato dal Tavolo Adempimenti del Mef è inferiore alla soglia del 4,5% del Bilancio Regionale”. Bardi avrà il compito di emanare un decreto ad acta a copertura delle spese, “con fondi peraltro già individuati ed impegnati”. Poi cesserà le sue funzioni di commissario ad acta
La nomina a "Commissario ad acta" del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, “scaturisce ope legis ai sensi dell'art 1 comma 174 della legge n. 311 del 2004 e non già da parte del Governo”. A precisarlo, in una nota, è il Dipartimento Salute della Regione Basilicata.
La Regione Basilicata, chiarisce il Dipartimento Salute, “non è in piano di rientro e non è stata Commissariata per predisporre un piano di rientro, ma solo per trovare copertura alle spese ordinarie in quanto il disavanzo che è stato accertato dal Tavolo Adempimenti del Mef è inferiore alla soglia del 4,5% del Bilancio Regionale. Il commissario ad acta ha un solo compito, di approvare, cioè, con un solo atto la copertura delle spese”.
Si tratta, dunque, di una nomina “prevista per legge che ha l’unica finalità di conferire i poteri al Commissario nella persona del Presidente della Regione per consentirgli con un decreto ad acta di coprire le spese che sono ordinarie”.
Il Presidente Bardi, nella sua funzione di commissario ad acta, avrà tempo fino al 30 maggio per individuare le somme e porvi copertura “con fondi peraltro già individuati ed impegnati”, fa sapere il Dipartimento Salute. Che infine ribadisce: “Proprio perché si tratta di un "Commissario ad acta", posto questo unico atto, cesserà le sue funzioni e tutto tornerà nell'ordinaria amministrazione”.
Il comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 cita:
Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti.
Il comma 175 aggiunge:
Per le finalita' di cui al comma 174 e per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, la regione, in deroga alla sospensione di cui al comma 61, primo periodo, puo' deliberare l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, gia' disposti, oggetto della predetta sospensione. Ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti puo' concernere anche quelle maggiorazioni dell'aliquota IRAP che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformita' rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Per le medesime finalita', le regioni possono altresi', nei limiti della normativa statale di riferimento ed in conformita' ad essa, disporre nuovi aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito o nuove maggiorazioni dell'aliquota IRAP ovvero modificare gli aumenti e le maggiorazioni di cui al primo periodo del presente comma.
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