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Mercoledì 28 NOVEMBRE 2012
Concorso straordinario farmacie. Ministero e Regioni rispondono ai dubbi dei farmacisti

Sollecitato dalla Fofi, il ministero è intervenuto su diverse questioni che stanno creando dubbi interpretativi tra i farmacisti, riguardanti in particolare l'idoneità, la titolarità e il punteggio per titoli. Analoghi quesiti sono stati posti alla Liguria in relazione al suo bando. E altri chiarimenti sono pervenuti dalla Lombardia.

Mano mano che si conoscono i contenuti dei diversi bandi regionali per l'espletazione del concorso straordinario per l'apertura di nuove farmacie, crescono i dubbi interpretativi su diversi aspetti. Dubbi che spesso vengono "girati" dai farmacisti ai rispettivi Ordini professionali.
Per questo la Fofi ha deciso di puntualizzare, quando possibile, i quesiti sollevati dai farmacisti incaricandosi di porli all'attenzione delle Regioni interessate, ma anche del ministero della Salute "in ragione delle sue funzioni di coordinamento e raccordo".
Una serie di primi chiarimenti sono pervenuti alla Fofi dalla Regione Liguria e dal Ministero e riguardano tematiche connesse all'idoneità, alla titolarità e al punteggio per titoli. Analoghi chiarimenti sono stati evidenziati dalla Lombardia. Leggi la circolare integrale della Fofi.
 
I chiarimenti della Liguria e della Lombardia
La Liguria ha chiarito che, con riferimento al calcolo dei punteggi, in particolare per la partecipazione in forma associata, occorre far rinvio al comma 4 dell’articolo 8 del bando di concorso e “ogni ulteriore valutazione di dettaglio è rimessa alla commissione di concorso, la quale stabilirà i propri criteri nel rispetto delle norme vigenti”. 
In proposito, è opportuno ricordare che la Regione Lombardia, il cui bando contiene la medesima formulazione della Regione Liguria, aveva già precisato che “i candidati verranno considerati singolarmente e i loro punteggi singoli verranno sommati, fino al massimo previsto dalle singole voci (es. servizio, laurea, pubblicazioni ecc.) previste dal DPCM. 
Pertanto - precisa la Fofi - sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Lombardia, il limite dei venti anni per il calcolo del punteggio applicabile ai titoli relativi all’esercizio professionale, per quanto attiene alla gestione associata, si applica a ciascuno dei candidati con la conseguenza che il punteggio riportato nei venti anni a titolo individuale andrà sommato a quello degli altri partecipanti associati, per determinare il punteggio complessivo dell’associazione, fermo restando il tetto dei 35 punti; nella valutazione dei titoli di studio, i singoli punteggi dei candidati associati si sommano per ciascuna voce nel rispetto del relativo limite massimo.
 
Per quanto riguarda la partecipazione, l’idoneità non assurge a requisito di partecipazione al concorso straordinario.
 
Mentre per la valutazione dei punteggi e delle relative maggiorazioni da attribuire ai titolari e ai collaboratori di parafarmacia, la risposta è rinvenibile al comma 7 dell’art. 8 del bando, che recita “all’attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all’art. 9 della Legge 221/1968”.
 
I chiarimenti del ministero della Salute
Con riferimento al quesito riguardante l’idoneità, a giudizio del Ministero, “la stessa non è inclusa fra i requisiti di partecipazione al concorso né dalla disciplina specifica del concorso straordinario contenuta nell’articolo 11 più volte richiamato, né dalla disciplina che regola i concorsi ordinari. Non può neppure ritenersi che il requisito dell’idoneità, non richiesto ai fini della partecipazione al concorso, rilevi al momento dell’assegnazione della farmacia ai vincitori che hanno partecipato in forma associata, per effetto del disposto dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362”.
Per quanto riguarda, invece, i farmacisti (partecipanti in forma individuale o in forma associata) che non risultino vincitori delle farmacie messe a concorso, essi non potranno conseguire l’idoneità mediante la partecipazione al concorso straordinario, in quanto, in base alla normativa vigente, l’idoneità si consegue con il raggiungimento di un determinato punteggio nella prova attitudinale, che non è prevista nel concorso straordinario.
 
Il Dicastero ha fornito altresì un’indicazione in merito alla titolarità e gestione della farmacia vinta in forma associata, affermando che la società costituita tra i vincitori associati rileverà unicamente ai fini della gestione, perché la titolarità, per effetto dell’art. 11 del D.L. 1/2012, convertito nella L. 27/2012, resta, congiuntamente, in capo ai soci, in deroga alla fattispecie già prevista dall’art. 7 della L. 362/1991. L’interpretazione ministeriale - secondo la Fofi - comporta che gli associati, pur potendo partecipare a due concorsi regionali, in caso di vincita in entrambe le procedure, non potranno acquisire la titolarità/contitolarità di entrambe le farmacie, in quanto l’accettazione dell’assegnazione della seconda, con la connessa adozione del provvedimento di autorizzazione, comporta la decadenza dalla prima (art. 12 della L. 475/1968). 
 
Inoltre - spiega ancora Fofi - qualora un socio di società titolare di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria risulti vincitore, in forma individuale o associata, sarà tenuto ad uscire dalla società prima di acquisire la titolarità/contitolarità della nuova farmacia (art. 8 della L. 362/1991).
 
Passando poi al quesito relativo alle modalità di calcolo dei punteggi per i titoli, il Ministero ha ritenuto di dover fare rinvio alle scelte già operate dai competenti organi regionali con le formulazioni incluse nei bandi di concorso. 

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