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Gentile direttore, Dott. Calogero Spada
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Lunedì 18 MARZO 2024
Una forma che fa piazza pulita della sostanza
recependo l’esplicito appello ad «aprire anche un contraddittorio che metta alla prova la fondatezza» delle affermazioni e dei percorsi logici qui proposti dal dott. Cimino, gradirei intervenire, sebbene in realtà il sollecitato confronto sia stato aperto già da qualche tempo.
Infatti sono numerosi i contributi già proposti sul tema, come pure l’ultimo citato, del dott. Alemanno, ove il collega abbia riproposto un mero riassunto delle puntate precedenti … di un sequel ove il fil rouge normativo relativo «alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti», è una ben riconoscibile conduzione di dominanza medico-forense in danno della singola professione dei radiographers, che purtroppo dal canto suo ha però il forte demerito non soltanto di non “essersi accorta” per tempo della più classica “tragedia annunciata”, ma di perseverare in un negazionismo misto ad una strana forma di indottrinamento tutt’ora forse perseguita, incapace di correggere sia i danni subiti, sia i propri errori; il che rende via via sempre più improbabile quel noto «riconoscimento normativo»già di base esplicitamente denegato da un importante Presidente di Federazione.
Tali numerosi contributi innanzi escussi evidentemente non sono stati presi nella dovuta considerazione, motivo per cui ci si ritrovi a dover ribadire concetti già espressi, unitamente ad obiezioni che sinceramente nemmeno si pensava di formulare.
Tra i primi, è di qualche anno fa un contributo che già inquadrava come «scritte male» le norme sulla radioprotezione post anno 2000, per cui gli ex novo sollevati«problemi interpretativi» destano le giuste perplessità, in quanto costituirebbero aggiuntivi ed immotivati limiti a comporre un discorso che dovrebbe invece tendere a descrivere con semplicità e chiarezza l’organigramma dei ruoli professionali che ci si attenderebbe di incontrare nelle fattispecie sanitarie di diagnostica per immagini e delle loro rispettive precise funzioni.
Per quanto alle seconde, effettivamente “interpretare” norme già scritte male può condurre soltanto a complicare enormemente le cose ... come in effetti già occorso proprio sin dall’anno 2000, allorquando un altro importante Presidente di Federazione pensò che «La Federazione Nazionale ed in particolare il Presidente sono chiamati A PRESIDIARE l’applicazione del nuovo decreto sulla radioprotezione per le esposizioni mediche, la “187”» … fatto forse più grave di tutti, in quanto era proprio l’organismo di vertice della rappresentanza nazionale che avrebbe dovuto invocare la incostituzionalità di quella norma.
Quanto al presente, citare gli artt. 1 e 2 dell’ultimo decreto sulla radioprotezione ed al contempo non tenere nel debito conto i principi cardine del c. 3 art. 1: «Il sistema di radioprotezione si basa sui principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.» : attività cui corrispondono precise attribuzioni poste dalla norma, che ripropone le ben note «Linee guida», pubblicate sul GURI n. 261 9/11/2015 , tutt’ora vigenti perché non sostituite; precise attribuzioni poste, in modo affatto equivocabile, in capo ad un unico soggetto: IL MEDICO RADIOLOGO ...
ha condotto a particolari affermazioni, ad es:
- che i decreti legislativi principalmente discussi: l’ex 187/2000 ed il 101/2020, costituiscano «norme che regolamentano il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie» e soltanto «con particolare riferimento ai Tecnici Sanitari di Radiologia Medica»;
- considerare il presunto «unico limite di rilievo ravvisabile sull’agire professionale» rivolto al Tecnico: la «possibilità anche di negare la prestazione quando se ne constati la palese incongruità»!
: esattamente in conflitto frontale con il precetto di giustificazione, affidato esclusivamente e senza ambiguità al medico radiologo.
Ebbene, chi afferma concetti del genere, non si accorge di dire … una emerita palla?
Se definire come un «coacervo ipertrofico» il pool di norme implicate può quindi essere un “involontario” ricalcare concetti già più volte espressi, ciò che risulta molto meno chiaro, sempre per la presenza di tale pregressa bibliografia divulgativa condotta, che di fatto ha dipanato tale accozzaglia normativa, è il successivo concetto che il medesimo gruppo di norme sia un formulario adattato ad una presunta limitata capacità di apprendimento, per età o per cultura, dei presunti destinatari, senza peraltro nemmeno indicarli con precisione (?!?).
In tale contesto potrebbe risultare ulteriormente tafazziana anche la lagnanza del citato deferimento e condanna della Corte di Giustizia Europea: chi abbia seguito la collegata “serie” delle audizioni alle commissioni di Camera e Senato dei rappresentanti dei TSRM non potrà non aver colto che le giustissime e sacrosante istanze di coloro che di fatto mandano avanti le attività di diagnostica per immagini in tutte le loro forme su tutto il territorio nazionale, certamente non potevano essere patrocinate da soggetti che a stento e pure in maniera deplorevole NON sono riusciti non soltanto a declinare compiutamente i precisi significati di tali fondamentali principi di giustificazione ed ottimizzazione, ma soprattutto il perché le collegate funzioni dovevano essere conferite, quanto meno in condivisione con il medico radiologo, agli stessi TSRM.
Sono ormai anni che stiamo trattando queste questioni!
Pertanto, siffatti ampollosi monologhi sullo status giuridico dei TSRM, sono al più ascrivibili come iperboli estetiche conformi agli standard dettati dall’establishment della organizzazione ordinistica nazionale, i cui noti difetti di «regressività», strategia e gestione sono lamentati non soltanto dal sottoscritto o da Alemanno, ma anche da alcuni medici per le loro rappresentanze. Ed a parte il fatto che si rendano genuinamente incomprensibili ai più, senza nemmeno capire dove esattamente si voglia andare a parare, con tale metodo di “forma che fa piazza pulita della sostanza”, di fatto non soltanto non si fornisce alcun riferimento concreto che possa effettivamente guidare anche le presunte richieste riflessioni, ma si confondono addirittura le idee di coloro su cui tali pesanti problemi gravano quotidianamente.
TSRM – Dottore Magistrale
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