quotidianosanità.it
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2024, il decreto del Ministero della Salute 24 novembre 2023 con il quale si stabiliscono i tempi presentazione domanda e l'entità e validità del contributo del bonus psicologo. Il beneficio è riconosciuto, una sola volta alle persone con un reddito Isee valido e non superiore a 50mila euro. Le persone con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) potranno contare su un importo massimo di 1.500 euro; quelle con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) per un importo massimo di 1.000 euro, e per quelle con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (sempre fino a 50 euro per ogni seduta) il beneficio massimo sarà di 500 euro.
stampa | chiudi
Giovedì 11 GENNAIO 2024
Bonus psicologo. In Gazzetta Ufficiale il decreto su tempi presentazione domanda e entità e validità del contributo
Il beneficio è riconosciuto, una sola volta alle persone con un reddito Isee valido e non superiore a 50mila euro. Le persone con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) potranno contare su un importo massimo di 1.500 euro; quelle con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) per un importo massimo di 1.000 euro, e per quelle con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (sempre fino a 50 euro per ogni seduta) il beneficio massimo sarà di 500 euro. IL DECRETO
La richiesta del Bonus dovrà essere presentata all’Inps. A decorrere dal 2023 si prevede poi che il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso il termine si perderà il bonus.
© RIPRODUZIONE RISERVATA