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"La formazione permanente e continua rappresenta un obbligo stabilito già dalla legge di istituzione del Servizio sanitario del 1978. Tale obbligo è sancito non solo dalle leggi sull'ECM, ma anche da tutti i codici deontologici delle diverse professioni. In altre parole, si tratta di un requisito normato, la cui esistenza è supportata dalla presenza di sanzioni, altrimenti non avrebbe il carattere di obbligo”. Così Sandro di Sabatino, esperto in ambito ECM, nel suo intervento durante il webinar offerto da Consulcesi Club, organizzato in collaborazione con il Provider Sanità In-Formazione, dal titolo “Scadenza proroga ECM, obblighi e opportunità per i professionisti della sanità”, in cui si è parlato anche delle normative e delle soluzioni per evitare le sanzioni previste dalla legge. Sanzioni che “rientrano nell'esclusiva competenza degli ordini professionali di appartenenza, incaricati di valutare e sanzionare i singoli casi di mancata adesione alla formazione continua da parte dei professionisti sanitari”. La normativa prevede quattro tipi di sanzione: l'avvertimento, una sorta di richiamo a evitare future mancanze; la censura, che rappresenta una dichiarazione di biasimo per il comportamento tenuto; la sospensione, che può variare da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi, come sottolineato dal ministro Schillaci; infine, la radiazione dall'albo, riservata ai casi di colpa grave”. C’è poi da aggiungere che, con l'approvazione dei decreti attuativi della Legge 24 del 2017 (cosiddetta Legge Gelli-Bianco) sulla responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria, verrà garantita l’attuazione della norma che lega i crediti ECM (nella misura del 70%) proprio all'efficacia della copertura assicurativa. I professionisti che non raggiungeranno questa percentuale nel triennio 2023-2025 saranno esclusi dalla copertura assicurativa, trovandosi quindi privi di protezione in caso di contenzioso a loro carico. “Oltre a queste sanzioni – spiega Di Sabatino –, esistono ulteriori normative che influiscono sull'ECM, come l'obbligo per i medici competenti di iscriversi a un albo dei professionisti della Salute e ottenere una quota di crediti specifici nella medicina del lavoro o radioprotezione. La mancata adesione a queste norme può comportare sanzioni amministrative o addirittura penali”, e ciò chiarisce che “la formazione ECM è un obbligo effettivo, con conseguenze gravi anche sul piano professionale, oltre a rappresentare un dovere morale”. Per quanto riguarda il recupero dei crediti per il triennio 2020-2022, la Commissione nazionale ECM ha deliberato di recente che è “possibile trasferire i crediti acquisiti entro la fine di quest'anno al triennio scorso. Questa operazione richiede l'accesso al portale del Cogeaps tramite Spid, dove è disponibile una funzione specifica per spostare i crediti e farli valere nel triennio precedente. Tuttavia, è importante notare che lo spostamento avviene per l'intero valore del credito e non può essere frazionato”. Insomma, se al professionista mancano 10 crediti e vuole spostare un evento da 20, li sposterà tutti e non solo la parte che gli serve. La funzione di spostamento è disponibile solo per coloro che non sono in regola con il triennio precedente”. Di Sabatino sottolinea infine che “la delibera della Commissione specifica come data limite per l'evento il 31 dicembre 2023. Alcuni casi hanno evidenziato che eventi con data di termine nel 2024 non possono essere conteggiati in questo spostamento; pertanto, è necessario verificare attentamente la data di conclusione dell'evento. Anche se il credito è stato acquisito entro la fine dell'anno, non sarà valido ai fini dello spostamento se l'evento si conclude successivamente. Si tratta di un punto critico che richiede particolare attenzione”. Arnaldo Iodice
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Venerdì 22 DICEMBRE 2023
Scadenza Ecm. Ecco come trasferire i crediti al triennio precedente per evitare sanzioni
Sandro di Sabatino, esperto del sistema ECM, spiega come procedere per spostare i crediti formativi dal triennio corrente a quello 2020-2022 per non incappare nei quattro tipi di sanzioni previste dalla legge. Si va dall’avvertimento alla censura, fino ad arrivare a sospensione e radiazione. “Bisogna però fare attenzione ai corsi che terminano nel 2024”
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