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Con la sentenza n. 374 dello scorso 21 giugno, il Tar per la regione Marche ha respinto il ricorso presentato da alcuni titolari di parafarmacie per l’annullamento della Delibera della Giunta della Regione Marche n. 663 del 2021, che aveva escluso la possibilità di eseguire tamponi antigenici presso le parafarmacie. Nel rimettere la questione alla Consulta, era stato eccepito che le suddette disposizioni avrebbero potuto determinare un’irragionevole disparità di trattamento tra farmacie e parafarmacie limitando, inoltre, senza un giustificato motivo, la libertà di iniziativa economica di queste ultime, posto che tale attività richiede un’identica qualificazione professionale - quella di farmacista -, la cui presenza deve essere assicurata tanto nelle farmacie quanto nelle parafarmacie. Le parafarmacie − che sono esercizi commerciali − e le farmacie − che rientrano nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale – si differenziano per aspetti significativi, che impediscono di affermare di essere davanti a identiche realtà giuridiche, meritevoli di un medesimo trattamento normativo.
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Mercoledì 28 GIUGNO 2023
Test rapidi. Tar Marche esclude la possibilità di eseguire tamponi antigenici presso le parafarmacie
Il Tar Marche con sentenza n. 374 dello scorso 21 giugno, ha respinto nel merito il ricorso avanzato da alcuni titolari di parafarmacie uniformandosi in toto a quanto statuito dalla Consulta e sottolineando l’interesse pubblico a che le prestazioni sanitarie siano eseguite presso le farmacie al fine di garantire una migliore tutela della salute pubblica su tutto il territorio.
La predetta delibera ha annullato d’ufficio la D.G.R. n. 465/2021 che, invece, aveva previsto tale possibilità, disponendo tra l’altro un Protocollo d’intesa tra la Regione Marche e alcune associazioni rappresentative dei titolari di parafarmacie per l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi in parafarmacia, situazione che ha portato le parti contrapposte in giudizio innanzi al tribunale amministrativo.
Il Tar con ordinanza. n. 7 del 2022 aveva ritenuto vi fossero gli estremi per investire la Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 418 e 419, della L. n. 178/2020, nella parte in cui la norma prevede che i test in parola possono essere eseguiti solo presso le farmacie e non anche alle parafarmacie.
Nel giudizio innanzi la Corte Costituzionale – che ha visto Federfarma costituirsi -, sono state dichiarate non fondate le questioni sollevate dal Tar per le Marche, posto che l’esistenza di elementi comuni a farmacie e parafarmacie – e, nel caso di specie, la presenza di farmacisti abilitati presso entrambe – non è tale da mettere in dubbio “che fra i due esercizi permangano una serie di significative differenze, tali da rendere la scelta del legislatore non censurabile in termini di ragionevolezza e di violazione del principio di uguaglianza”.
Per i Giudici costituzionali la scelta di consentire soltanto alle farmacie - e non anche alle parafarmacie - l’effettuazione dei test previsti dalle norme impugnate, a fronte della diversa natura dei due soggetti giuridici e del differente regime giuridico che li caratterizza, rientra nella piena sfera della discrezionalità legislativa e non è censurabile per irragionevolezza.
Ciò premesso, il Tar Marche con la sopra citata sentenza, ha respinto nel merito il ricorso uniformandosi in toto a quanto statuito dalla Consulta e sottolineando l’interesse pubblico a che le prestazioni sanitarie siano eseguite presso le farmacie al fine di garantire una migliore tutela della salute pubblica su tutto il territorio.
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