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È stata sino ad oggi prassi consolidata, sulla base di diversi pronunciamenti della Suprema Corte, considerare non cumulabili indennizzo e risarcimento. Polizza infortuni e responsabilità civile, quindi, sulla base della giurisprudenza sin qui nota, tenderebbero ad escludersi l’un l’altra: o si chiede il risarcimento al danneggiante, o si apre un sinistro sulla polizza, per ottenere un indennizzo. Tertium non datur. Il principio che sta dietro all’idea della non cumulabilità tra indennizzo e risarcimento, così come si evince, ad esempio, dalla sentenza della Corte Costituzionale n.13233 dell’11 giugno 2014, sarebbe il seguente. Una polizza infortuni – escludendo il caso morte – è un contratto contro i danni. In tale ambito vige un principio di tipo indennitario: la somma che si ottiene a risarcimento del danno subito non può cioè mai essere superiore alla effettiva entità del danno stesso. Ergo, una volta ottenuto il risarcimento dal danneggiante, non è possibile cumularvi anche l’indennizzo previsto dal contratto infortuni. O viceversa. In caso contrario si verificherebbe infatti un incremento patrimoniale rispetto allo status quo ante. Ma lo scorso 11 aprile il Tribunale di Milano, con la sentenza civile n.13233, ha inteso rovesciare il parere della Suprema Corte, sostenendo che polizza infortuni e responsabilità civile possano cumularsi. Gli eventi dai quali scaturisce il giudizio civile non sono – per la nostra finalità – particolarmente rilevanti. Basti semplicemente sapere che, a seguito di una lite per strada tra un passante ed un busker, il primo ha subito una aggressione fisica pesante. A seguito dell’evento, il danneggiato ha attivato la propria tutela infortuni, ottenendo così un indennizzo di 27.000 euro. Saputo della cosa, il Comune di Milano, considerato civilmente responsabile dell’accaduto in quanto l’aggressore risulta contumace, ha ritenuto – richiamando il principio della compensatio lucri cum damno – di non dover più risarcire il danneggiato: l’obbligazione risarcitoria fatta valere dall’attore sarebbe stata da considerarsi “[…] integralmente estinta con l’indennizzo dallo stesso già percepito dalla propria compagnia assicurativa.” A rafforzare questo principio contribuisce anche la finalità del contratto contro gli infortuni, che è piuttosto di natura previdenziale e non banalmente di ripristino dello status quo ante. Le polizze contro i danni alle cose – di contro – presentano invece la medesima finalità delle obbligazioni risarcitorie: in entrami i casi si tratta di dare ristoro al danneggiato. Danneggiare un paziente arrecandogli un danno fisico comporta comunque l’obbligo del risarcimento, anche se questi ha una tutela infortuni attiva; subire un trauma risarcibile da terzi non esclude affatto l’indennizzo di una eventuale copertura di invalidità permanente.
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Lunedì 12 GIUGNO 2023
Infortuni e responsabilità civile: quando indennizzo e risarcimento sono cumulabili
Per un professionista della sanità che intenda assicurarsi contro gli infortuni, così come tutelarsi per i danni professionali recati a terzi, è essenziale sapere che le due obbligazioni non si escludono l’un l’altra. Danneggiare un paziente arrecandogli un danno fisico comporta comunque l’obbligo del risarcimento, anche se questi ha una tutela infortuni attiva; subire un trauma risarcibile da terzi non esclude affatto l’indennizzo di una eventuale copertura di invalidità permanente. Per avere chiarimenti tecnici esaustivi sui contratti e le garanzie assicurative, SanitAssicura è a disposizione proprio per questo.
La sentenza di Milano
La premessa
Il pronunciamento dei giudici è estremamente interessante poiché la sentenza si sofferma ampiamente sul rapporto tra polizza infortuni e responsabilità civile.
Caratteristiche della polizza infortuni
Emerge, secondo il Tribunale lombardo, la necessità di verificare natura e condizioni del contratto assicurativo stipulato dal danneggiato. Trattasi di fatto di una polizza con copertura dei casi morte ed invalidità permanente da infortunio, con in aggiunta il rimborso delle spese mediche sostenute a seguito del trauma. Di particolare interesse è la clausola “Rinuncia alla rivalsa“, la quale recita: “la Compagnia rinuncia a favore dell’assicurato, o degli aventi diritto, ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto.” Tale clausola – secondo l’interpretazione dei giudici milanesi – di fatto deroga all’Art.1916 del Codice Civile, il quale stabilisce che “[l]‘assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.”
Due obbligazioni distinte
Da ciò emergerebbe, quantomeno nel caso in esame, l’esistenza di due obbligazioni distinte:
- una obbligazione risarcitoria in capo all’aggressore (Art.2043 del Codice Civile);
- l’indennizzo previsto dal contratto di assicurazione.
Polizze infortuni e polizze di responsabilità civile
Riteniamo che il Tribunale milanese abbia di fatto rischiarato un punto d’ombra presente nella giurisprudenza sul rapporto tra indennizzo e risarcimento. Per un professionista della sanità che intenda assicurarsi contro gli infortuni, così come tutelarsi per i danni professionali recati a terzi, è essenziale sapere che le due obbligazioni non si escludono l’un l’altra.
Per avere chiarimenti tecnici esaustivi sui contratti e le garanzie assicurative, è sempre bene avvalersi di un consulente di fiducia. SanitAssicura è a disposizione proprio per questo.
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