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Venerdì 24 MARZO 2023
Strutture diagnostiche sanitarie private. Tar Campania dà l’ok a chi vuole ampliare dell’attività
Accolto il ricorso di una società che aveva presentato istanza di autorizzazione all’ampliamento per prestazioni di cardiologia in regime ambulatoriale ed era stata fermata dalla Asl di Caserta, che non rilevava la necessità di queste prestazioni sul territorio. Per i giudici sebbene la determinazione del fabbisogno costituisca un elemento imprescindibile, “ciò non può tuttavia risolversi in una indiscriminata paralisi dell’iniziativa economica privata”. LA SENTENZA
Il Tar della Campania dà l’ok all’ampliamento dell’attività delle società private sanitarie accogliendo il ricorso di una struttura sanitaria che eroga prestazioni di diagnostica per immagini e si era vista respinta dalla Asl l’istanza di autorizzazione all’ampliamento della struttura presentata al Comune di Curti al fine di poter effettuare prestazioni di cardiologia in regime ambulatoriale. Per l’Asl di Caserta non c’era ragione di approvare l’istanza dal momento che non c’era fabbisogno sul territorio per tale tipo di attività specialistica e che l’eventuale fabbisogno, determinato dall’Ente Regione, andrebbe comunque soddisfatto, prioritariamente, attraverso l’accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate.
La struttura sanitaria, rappresentata dall’avvocato Pasquale Marotta, ha proposto ricorso al Tar Campania-Napoli. Nel ricorso, il legale della Società ha sostenuto che il criterio del fabbisogno, invocato dall’ASL, può valere per le richieste di accreditamento ma non anche per le richieste di autorizzazioni sanitarie finalizzate a poter svolgere prestazioni in regime ambulatoriale.
Il criterio del fabbisogno, ha sostenuto il legale, non può giustificare un indiscriminato blocco delle autorizzazioni e ciò in quanto tale orientamento dell’ASL finisce per penalizzare oggettivamente l’iniziativa privata di una struttura sanitaria che comunque risulti in possesso dei requisiti organizzativi, operativi e funzionali previsti per ottenere l’autorizzazione.
“In altri termini – si legge nella sentenza - sebbene la previa determinazione del fabbisogno costituisca un elemento imprescindibile e sia giustificata la fissazione di un ordine di priorità per le richieste di prestazioni sanitarie, ciò non può tuttavia risolversi in una indiscriminata paralisi dell’iniziativa economica privata (soprattutto se svolta senza oneri a carico del servizio sanitario), occorrendo in tal caso effettuare una verifica concreta e puntuale. Nel caso di specie, tale verifica risulta oltremodo necessaria, dal momento che parte ricorrente ha dedotto l’esistenza di un atto di determinazione del fabbisogno regionale (che avrebbe previsto un incremento per la branca della cardiologia), cosicché appare imprescindibile l’esigenza di una puntuale e motivata valutazione della richiesta, sulla base di tutti gli elementi che vengono in rilievo e tenendo conto dell’esigenza di definire dinamicamente il fabbisogno delle prestazioni sanitarie, senza che la pur doverosa priorità di cui s’è detto costituisca un limite irragionevole per l’iniziativa privata”.
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