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"Il livello tariffario per l'assistenza territoriale è di sola competenza regionale, in quanto non esistono tariffe nazionali e, pertanto, non si ravvisano profili di competenza del Ministero della Salute. Tuttavia, in tale ottica preme rilevare la fondamentale necessità che il provvedimento regionale sia coerente per quanto attiene le compartecipazioni con il Dpcm Lea 2017". Così la sottosegretaria all'Interno, Wanda Ferro, rispondendo a nome del ministero della Salute all'interrogazione di Vito De Palma (FI), sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza, anche alla luce di recenti decisioni della Giunta regionale pugliese in merito all'assistenza sociosanitaria a persone non autosufficienti. Di seguito la risposta integrale della sottosegretaria Ferro. "In merito alle questioni sollevate nell'interpellanza in esame, preme preliminarmente informare gli onorevoli interpellanti che, ai sensi della normativa vigente e del dettato costituzionale sul riparto di competenze tra Stato e regioni, la tematica esposta - come ovviamente è stato sottolineato da chi mi ha preceduto - rientra nell'alveo delle competenze esclusive della regione Puglia e non del Dicastero interpellato. In sede di replica Vito De Palma (FI) ha risposto: "Io sono soddisfatto per quanto concerne l'intervento del Governo e del Ministero. In particolar modo, prendo atto anche, nella risposta, dell'ultimo passaggio sulla richiesta alla regione Puglia di una maggiore attenzione.
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Venerdì 17 MARZO 2023
Interpellanza/2. Ministero su Rsa Puglia: “Provvedimento regionale sia coerente con i Lea”
"Nel merito appare, inoltre, rilevante l'opportunità di dare adeguata considerazione alla recente giurisprudenza costituzionale in relazione alle residenze territoriali per persone non autosufficienti, per illegittima limitazione degli utenti (solo anziani e persone affette da demenza, mentre la norma nazionale non pone limiti di età) e per quote di compartecipazione alla spesa diverse da quelle definite dal Dpcm del 2017". Così il sottosegretario all'Interno Ferro rispondendo all'interrogazione di De Palma (FI).
Premesso quanto sopra, in merito alla questione sollevata nell'interpellanza in esame, di seguito si formulano le valutazioni pervenute dalla stessa regione Puglia.
La regione ha comunicato di aver riformato l'intero settore dell'assistenza sociosanitaria in favore dei soggetti non autosufficienti, approvando il regolamento regionale n. 4 del 2019, relativo alle RSA non autosufficienti, prevedendo, quali nuovi setting assistenziali presenti all'interno delle RSA, il setting estensivo e di mantenimento, in linea con il dettato dell'articolo 30 del DPCM LEA. Infatti, l'articolo 30 del DPCM LEA prevede che, nell'ambito dell'assistenza residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisca alle persone non autosufficienti, previa valutazione multidimensionale e presa in carico: a) trattamenti estensivi di cure e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria, con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. La durata del trattamento estensivo è, di norma, non superiore ai 60 giorni. I trattamenti estensivi sono a carico del Servizio sanitario nazionale; b) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure a persone non autosufficienti.
I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, a tutelare accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale dei dispositivi medici, di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione. I trattamenti di lungoassistenza sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.
La regione ha precisato che, ante riforma del settore per l'assistenza sociosanitaria in favore dei soggetti non autosufficienti, in regione Puglia erano presenti due tipologie di strutture: le RSA, exregolamento regionale n. 3 del 2005, e le RSSA, ex regolamento regionale n. 4 del 2007, entrambe strutture di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ma con una diversa quota di compartecipazione, conseguente a diversi aspetti organizzativi.
Inoltre, la regione ha osservato che, in relazione all'assegnazione dei nuovi posti letto di estensiva, il citato regolamento ha previsto di assegnare il 50 per cento dei posti di accreditamento alle RSA, exregolamento regionale n. 3 del 2005, ed il restante 50 per cento dei posti alle RSSA, ex regolamento regionale n. 4 del 2007, prevedendo che la differenza dei posti, rispetto a quelli precedentemente autorizzati, fosse convertita in posti di mantenimento. Pertanto, stante quanto riferito dalla regione Puglia, è erronea l'informazione secondo la quale le RSA esistenti, ex regolamento n. 3 del 2005, fossero di tipo estensivo essendo e trattandosi di strutture di lungoassistenza e mantenimento, come espressamente previsto dal regolamento regionale n. 3 del 2005 e dal presupposto regolamento regionale n. 8 del 2002, a cui si fa espresso rinvio.
Nel rispetto del decreto legislativo n. 502 del 1992, l'avvio dei nuovi setting assistenziali è subordinato al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio e agli accreditamenti propedeutici alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le aziende sanitarie locali e l'applicazione dei nuovi regimi tariffari.
Allo stato attuale, le procedure di verifica dei requisiti effettuate da parte del Dipartimento di prevenzione delle ASL, propedeutiche ed obbligatorie per legge ai fini del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento, si stanno concludendo.
Laddove queste verifiche siano state effettuate con rilascio di pareri favorevoli dagli organi ispettivi, la regione ha già provveduto a rilasciare il provvedimento di autorizzazione e accreditamento.
Attualmente, le RSA, ex regolamento regionale n. 3 del 2005, presenti sul territorio pugliese sono la maggior parte a titolarità delle aziende sanitarie locali. La regione ha precisato, ulteriormente, che le RSA, ex regolamento regionale n. 3 del 2005, non erogano prestazioni di tipo estensivo, ma di tipo lungoassistenza-mantenimento, tant'è che, da sempre, è prevista una quota di compartecipazione tipica di tale setting assistenziale (70 per cento Servizio sanitario regionale e 30 per cento utente/comune).
Con riguardo all'applicazione delle nuove tariffe e alla disparità di trattamento per le strutture e gli utenti, segnalata dagli onorevoli interpellanti, si evidenzia quanto riferito dalla regione Puglia, unico ente che detiene la competenza sulla materia.
Con decreto della giunta regionale n. 151 del 2020, sono state determinate le nuove tariffe per le RSA non autosufficienti, di cui al regolamento regionale n. 4 del 2019, diversificate per settingassistenziale estensivo e di lungoassistenza.
Con decreto della giunta regionale n. 1293 del 2022, il Governo regionale, dietro espressa richiesta di tutte le strutture sociosanitarie, ha inteso anticipare l'applicazione delle nuove tariffe.
A nessuna struttura sociosanitaria, che confluisce nel nuovo regolamento regionale n. 4 del 2019 è stata applicata la tariffa del setting estensivo, se non a quelle che contestualmente: a) sono assegnatarie di posti letto di estensiva; b) hanno ottenuto il provvedimento di autorizzazione e accreditamento ai sensi della nuova normativa. Il nuovo regime tariffario per il setting di mantenimento non può che trovare applicazione per tutte le strutture sociosanitarie, proprio in ragione di garantire uniformità di trattamento in tutta la regione Puglia.
Per le RSA, ex regolamento regionale n. 3 del 2005, si è previsto che, fermo restando l'applicazione della nuova tariffa di mantenimento, non sono strutture estensive: possono continuare ad applicare ai pazienti già ricoverati la precedente quota di compartecipazione - il 70 per cento e il 30 per cento, anziché 50 per cento e 50 per cento - proprio per evitare che in corso di ricovero si trovassero a dover riconoscere somme aggiuntive alle stesse strutture; ai nuovi ricoveri si applicano le nuove quote di compartecipazione. A conclusione, si chiarisce che nelle RSA pugliesi da sempre gli assistiti hanno riconosciuta una quota di compartecipazione. Attualmente, fino a che le strutture non ottengono in quota parte l'accreditamento per i posti letto di estensiva, per espressa previsione normativa nazionale e regionale non possono vedersi riconoscere il relativo regime tariffario proprio in ragione della novità del setting assistenziale. Pertanto, secondo quanto riferito dalla regione Puglia, esclusivamente competente sulla materia, gli assistiti già ricoverati nelle strutture non hanno ricevuto nessun nocumento o disparità di trattamento.
Svolte le considerazioni di competenza della regione, si rappresenta che il livello tariffario per l'assistenza territoriale è di sola competenza regionale, in quanto non esistono tariffe nazionali e, pertanto, non si ravvisano profili di competenza del Ministero della Salute. Tuttavia, in tale ottica preme rilevare la fondamentale necessità che il provvedimento regionale sia coerente per quanto attiene le compartecipazioni con il DPCM LEA 2017.
In tal senso si comunica che, in relazione alle prospettive di riforma della disciplina in materia di accreditamento istituzionale all'interno dell'ordinamento della regione Puglia, la stessa direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute ha già avuto modo di evidenziare alla regione Puglia l'opportunità di ricondurre il regime regionale di recente introduzione, con particolare riferimento alle previsioni di cui alla legge regionale della Puglia n. 30 del 2022, a una migliore aderenza ai relativi princìpi generali, di cui al titolo II del decreto legislativo n. 502 del 1992.
Nel merito appare, inoltre, rilevante l'opportunità di dare adeguata considerazione alla recente giurisprudenza costituzionale, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 2020, che ha dichiarato non conforme alla Costituzione la previsione di cui all'articolo 1 della legge regionale della Puglia n. 6 del 2019 rispetto al disposto del DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA, in relazione alle residenze territoriali per persone non autosufficienti, per illegittima limitazione degli utenti (solo anziani e persone affette da demenza, mentre la norma nazionale non pone limiti di età) e per quote di compartecipazione alla spesa diverse da quelle definite dall'articolo 30 del DPCM del 12 gennaio 2017".
Non lo sono per quanto riguarda proprio la specificità del riscontro da parte della stessa regione Puglia.
Questo evidenzia, in maniera molto chiara e manifesta, che per centinaia di strutture, per le quali è in corso l'accreditamento, duole rilevare - ma lo dice lo stesso assessore alla salute - che fino a qualche mese fa, ahimè, vi erano soltanto due unità di personale assegnate per la verifica dei requisiti, e ciò dimostra quanta poca attenzione, purtroppo, vi sia rispetto alla questione.
Il paradosso si evidenzia, in tutta la sua natura, quando verifichiamo - e lo dice la stessa regione - che strutture, che non dovrebbero avere un'applicazione di tipo estensiva, di fatto sono obbligate, di converso rispetto al regolamento regionale precedente, a mantenere gli standard organizzativi. Quindi, il paradosso è che devono mantenere quegli standard organizzativi: sono RSA ma, di fatto, sono RSA di tipo estensivo e vengono retribuite con tariffe per RSA di mantenimento. Se la regione Puglia non completa la fase dell'istruttoria, è chiaro che questa cosa andrà per le lunghe.
Io penso che su tale questione, anche grazie all'intervento del Governo nazionale, probabilmente la stessa regione Puglia accelererà la possibilità di completare l'istruttoria".
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