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È incostituzionale la norma che fa decorrere il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno vaccinale da quando l’avente diritto ha avutoconoscenza del danno e non da quando ha saputo anche della sua indennizzabilità. "Alla compressione del diritto a ottenere l’indennizzo nella fase antecedente alla sentenza n. 107 del 2012 si unisce l’illogica pretesa che gli interessati rispettassero un termine per la proposizione di una domanda relativa a un indennizzo per il quale, al momento in cui ebbero conoscenza del danno, non avevano alcun titolo", si legge nella sentenza.
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Lunedì 06 MARZO 2023
Indennizzo vaccini. Per Consulta incostituzionale far decorrere termine triennale da quando si è avuta conoscenza del danno
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 35 del 2023, ha osservato che l’effettività del diritto all’indennizzo impone di far decorrere il termine per la richiesta dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza non solo del danno, ma anche della sua indennizzabilità, in quanto, prima di tale momento, il diritto all’indennizzo non è concretamente esercitabile. Nella fattispecie, i genitori di una bambina danneggiata dal vaccino contro il morbillo avevano chiesto l’indennizzo prima che il danno fosse dichiarato indennizzabile dalla Consulta. LA SENTENZA
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, nella sentenza n. 35 del 2023, pronunciandosi su questioni sollevate dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, riguardo all’art. 3 della legge n. 210 del 1992.
Nella fattispecie, i genitori di una bambina danneggiata dal vaccino contro il morbillo avevano chiesto l’indennizzo oltre il triennio da quando si era manifestato il danno e tuttavia prima che il danno stesso – in quanto causato da vaccinazione all’epoca non obbligatoria, ma solo raccomandata – fosse dichiarato indennizzabile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 107 del 2012.
La Corte ha osservato che l’effettività del diritto all’indennizzo impone di far decorrere il termine per la richiesta dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza non solo del danno, ma anche della sua indennizzabilità, in quanto, prima di tale momento, il diritto all’indennizzo non è concretamente esercitabile.
"L’effettività del diritto alla provvidenza dei soggetti danneggiati da vaccinazioni impone, pertanto, di far decorrere il termine perentorio di tre anni per la presentazione della domanda, dal momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza dell’indennizzabilità del danno. Prima di tale momento, infatti, non è possibile che il diritto venga fatto valere, ai sensi del principio desumibile dall’art. 2935 cod. civ".
Una soluzione differente – aggiunge la sentenza – vanificherebbe il diritto medesimo, viceversa garantito dai principi costituzionali di solidarietà sociale e tutela della salute, essendo il danno vaccinale un pregiudizio individuale sofferto nell’interesse della collettività, la quale deve pertanto farsene carico.
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