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Giovedì 23 FEBBRAIO 2023
Fine Vita: è ora di riaprire un dibattito nella professione medica

La FNOMCeO dovrebbe aprire un dibattito più ampio. Il processo del morire fa parte della vita e il medico ha l’obbligo di assistere il paziente in ogni sua vicissitudine sanitaria e non v’ha dubbio che la morte lo sia. Finora la società ha chiesto al medico il prolungamento della vita a ogni costo, oggi si comincia a comprendere che, al contrario, è tempo di pretendere che la medicina non provochi o faccia cessare inutili sofferenze quando chi le soffre non le può più sopportare

In questo momento storico in cui il SSN sembra a rischio di sopravvivenza nell’indifferenza generale, accade che le questioni irrisolte, riguardanti i diritti fondamentali inerenti la libertà di scelta del cittadino rispetto alle cure o al rifiuto delle cure, sembrano cadere nel dimenticatoio.

Da un lato i cittadini non compilano le DAT, certamente per difetto di informazione, dall’altro il Parlamento trascura il dovere di legiferare nonostante i richiami della Corte Costituzionale, tanto che, sulla annosa vicenda del fine vita, sono intervenuti ancora una volta i Magistrati supplendo alle colpevoli dimenticanze della politica.

La storia della discussione sulle problematiche del fine vita è nota e non vale la pena di ripercorrerla se non in estrema sintesi. La scienza e la tecnologia medica hanno creato una sorta di zona grigia in cui, in molti casi, le possibilità curative della medicina sono esaurite ma la tecnica consente il prolungamento di una vita non vita, della cui qualità solo il paziente può essere giudice.

Nel nostro paese il confronto pubblico, assai aspro a partire dal caso Welby, ha infine prodotto la l.219/17 che ha dettato norme chiare, nel rispetto dell’autodeterminazione del cittadino, definendo il perimetro del rifiuto delle cure e delle disposizioni anticipate di trattamento nel quadro del consenso informato, divenuto così norma giuridica, e delle cure palliative.

Questo indubitabile progresso civile non risolveva tuttavia i casi di coloro che, in preda a sofferenze per loro insopportabili, desideravano por fine a un’esistenza senza senso ma non erano nelle condizioni di suicidarsi e, comunque e per non soffrire, chiedevano l’intervento della medicina.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 242/19, si è fatta carico del problema modificando l’art. 580 cp, consentendo l’aiuto alla richiesta suicidaria, ponendo precisi e circostanziati limiti, a partire dal caso in oggetto, e invitando il Parlamento a regolamentare la materia entro un anno. Il Parlamento ha taciuto e non si hanno segni di resipiscenza. La materia è quindi affidata al buon senso dei Magistrati nel rispetto della sentenza della Corte.

La FNOMCeO, dal momento che la Corte ha affidato l’assistenza al richiedente suicidio alla ASL e il medico vi è ovviamene coinvolto, ha modificato l’art. 20 del vigente Codice Deontologico, integrandolo col dettato della Corte.

Tuttavia, fin dalla comparsa della sentenza, è apparso chiaro che il riferimento ai sostegni vitali ingenerava iniquità per disuguaglianza in quanto la massima parte dei pazienti, nelle condizioni che potevano spingere alla richiesta suicidaria, non erano tenuti in vita da sostegni vitali, trattandosi per lo più di malati oncologici, pur trovandosi nelle stesse condizioni di sofferenza descritte dalla Corte.

Scoppia quindi il dibattito su alcuni casi, tra i quali uno avvenuto in Svizzera nella clinica ove si pratica lecitamente il suicidio assistito secondo la legge locale. Di questo caso val la pena di occuparci perché il PM di Bologna, interessato dall’autodenuncia di coloro che avevano accompagnato la paziente in Svizzera, ne ha richiesto l’archiviazione.

Il PM segue il ragionamento della Corte e conclude che ogni trattamento, la cui interruzione accelera la morte ma nello stesso tempo ne prolunga il processo biologico rispetto alla richiesta suicidaria, si configura come sostegno vitale.

Gli argomenti del PM bolognese sono assolutamente logici. Mentre non ci addentriamo in una valutazione giuridica, sembra opportuno che la FNOMCeO intervenga ancora sul Codice Deontologico. La limitazione posta dalla Corte alla presenza di sostegni vitali, ai fini del soddisfacimento della richiesta suicidaria, è relativa al caso in oggetto (il DJ Fabo), mentre la chiamata in causa del Parlamento aveva il significato di ristabilire l’uguaglianza di fronte alla legge.

Il Parlamento non ha onorato l’impegno e non lo farà senz’altro stante l’attuale situazione politica. Ecco perché i medici debbono intervenire, ampliando e precisando la norma codicistica con la definizione clinica di “sostegno vitale”, per garantire l’uguaglianza dei diritti e la correttezza scientifica. Quest’ultima incombenza non può che essere assunta dagli Ordini, custodi della medicina scientifica esercitata, secondo Costituzione, come diritto dell’individuo e interesse della collettività.

Ma la FNOMCeO dovrebbe aprire un dibattito ancora più ampio. Il processo del morire fa parte della vita e il medico ha l’obbligo di assistere il paziente in ogni sua vicissitudine sanitaria e non v’ha dubbio che la morte lo sia. Finora la società ha chiesto al medico il prolungamento della vita a ogni costo, oggi si comincia a comprendere che, al contrario, è tempo di pretendere che la medicina non provochi o faccia cessare inutili sofferenze quando chi le soffre non le può più sopportare.

I medici debbono riaprire il confronto sulla “buona morte” se vogliono contribuire a lenire le sofferenze umane.

Antonio Panti

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