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Venerdì 13 GENNAIO 2023
Sanità privata accreditata: il caos nei contratti di lavoro

Nelle stesse strutture ospedaliere private accreditate e in particolare nelle stesse Unità Operative coesistono una molteplicità di contratti con la conseguenza di una vera e propria situazione caotica e francamente mortificante: medici dirigenti, medici assistenti o aiuti, medici con contratto compatibilizzato col contratto pubblico, medici con contratto ad Personam, medici libero-professionisti, sanitari non medici con qualifica di dirigente, sanitari non medici attribuiti al Comparto, sanitari non medici libero professionisti, medici di cooperative

La notizia del controllo da parte del Ministero della Salute dei contratti di ASL e Ospedali, riportata dalla stampa (QS 16/12) e da tempo da noi sollecitato, non si estende ai contratti in vigore nel privato accreditato. E l’irrisolto problema del rapporto pubblico/privato rimane tra le molteplici criticità dimenticate dalla politica sanitaria del Paese limitata all’accreditamento delle strutture e parzialmente delle prestazioni, come previsto dalla Legge 118/2022 (QS 13 settembre).

Ma soprattutto lasciata alla frammentazione delle politiche sanitarie delle Regioni che hanno rinunciato a governare un rapporto divenuto ormai cruciale per la sopravvivenza del SSN, evitando per di più di applicare le regole di accreditamento riguardanti il Personale che, nel privato come nel pubblico, lavora per il SSN, ma con minori diritti e retribuzione.

Rimane così ignorato quel punto 3 del Manifesto dei Medici Italiani, sottoscritto nell’aprile scorso da tutte le componenti mediche riunite dalla FNOMCEO: “Prevedere per il personale medico dipendente del privato, accordi contrattuali omogenei all’interno del SSN, pubblico e privato, garantendo una adeguata dotazione qualitativa e quantitativa degli organici, un trattamento retributivo equiparato al settore pubblico, l’equiparazione dei titoli di carriera pubblico privato”, che non rappresenta soltanto un punto programmatico, ma l’affermazione di un principio di riconoscimento al Personale a cui sono richiesti gli stessi requisiti e le stesse prestazioni dei Colleghi del pubblico, ma a cui non vengono applicate le regole di trattamento in parte previste dalla normativa di accreditamento.

A questo proposito appare emblematica la situazione a dir poco caotica in cui versano i Contratti in vigore nelle strutture private accreditate:

  1. Contratto Nazionale AIOP/Medici: fermo al CCNL 2002/2005 con aspetti normativi del tutto obsoleti in cui, a titolo di esempio, il personale medico mantiene qualifiche e attribuzioni risalenti alla Legge 128/1969, vale a dire Assistente, Aiuto, Primario. Anche se l’articolo 7, ultimo paragrafo, proprio del CCNL/AIOP tuttora in vigore, prevede che l’attribuzione delle suddette qualifiche deve avvenire nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia. E sia nel pubblico che in alcune realtà del privato accreditato la qualifica attribuita ai medici prevista dalla attuale normativa è la dirigenza, in riferimento alla autonomia e responsabilità richiesta nell’esercizio della professione. Per quanto riguarda la retribuzione si va dai 15.000 ai 30.000€ in meno rispetto al contratto pubblico peraltro già inferiore rispetto a quanto avviene in Europa.
  2. Contratto Nazionale AIOP/Non Medici, ossia Biologi, Farmacisti, Psicologi, Fisici, Chimici. È stato rinnovato nell’autunno 2020 per il triennio 2016/2019. Anche in questo caso il CCNL non riconosce a queste professioni la qualifica di dirigente mantenendole nel Comparto in categoria E con retribuzione che va dai 20.000 ad oltre 40.000 € in meno rispetto al pubblico.
  3. Contratto ARIS/Medici. È in vigore il CCNL 2020/2003 in seguito al venir meno del tradizionale contratto AIOP/ARIS, evidentemente per il riconoscimento da parte di ARIS dell’insostenibilità di mantenere un contratto fermo al 2002. È prevista l’attribuzione della qualifica dirigenziale, l’applicazione dell’esclusività di rapporto e una retribuzione dai 6.500 ai 14.000 € inferiori rispetto al pubblico.
  4. Contratto ARIS Non Medici (Personale Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo. Firmato il CCNL 2020/2022 con riconoscimento della dirigenza e retribuzione che va dai 14.000 ai 18.000 € in meno rispetto al pubblico.
  5. Contratto Compatibilizzato con quello Pubblico. In numerose strutture accreditate a medici e sanitari non medici assunti prima del 2014 è applicato il CCNL compatibilizzato con quello pubblico, con il riconoscimento dello stato di dirigente, stesse voci retributive fisse, ma fermo al 2010 ossia senza i miglioramenti dell’ultimo Contratto pubblico 2016/2018.
  6. Contratti decentrati. Alcune strutture hanno da qualche anno introdotto Contratti locali che a partire dai CCNL in vigore, AIOP o ARIS, prevedono alcuni miglioramenti normativi e retributivi che li avvicinano parzialmente al contratto pubblico. Sono contratti che prevedono l’assorbimento delle modifiche a seguito di eventuali accordi nazionali.
  7. Contratti con indennità ad personam. Un’ulteriore variante riguarda i medici specialisti di recente assunzione. Nella difficoltà diffusa in tutto il Paese di trovare medici, soprattutto di alcune specialità, vengono assunti con uno dei Contratti sopra riportati con un’indennità aggiuntiva, non pensionabile e “riassorbibile” al momento dei rinnovi contrattuali nazionali.
  8. Contratti Libero Professionali con mansioni e turnistica pari a quella dei dipendenti, minimi diritti normativi, entità dei compensi con modalità e tempi di erogazione da stipulare al momento del contratto.
  9. Contratti con Cooperative/Imprese private che forniscono medici turnisti, per lo più a rotazione, con dubbia certezza dei titoli abilitativi e delle competenze rispetto alle specialità da coprire, non certo per responsabilità dei medici arruolati ma per le carenze di capitolati e protocolli varati nell’esclusiva preoccupazione di dare copertura al turno scoperto.

In sintesi, nelle stesse strutture ospedaliere private accreditate e in particolare nelle stesse Unità Operative coesistono una molteplicità di contratti con la conseguenza di una vera e propria situazione caotica e francamente mortificante: medici dirigenti, medici assistenti o aiuti, medici con contratto compatibilizzato col contratto pubblico, medici con contratto ad Personam, medici libero-professionisti, sanitari non medici con qualifica di dirigente, sanitari non medici attribuiti al Comparto, sanitari non medici libero professionisti, medici di cooperative. Tutti ad esercitare le medesime funzioni e prestazioni, ma con riferimenti normativi e retributivi completamente differenti. Alla faccia della qualità della prestazione accreditata e garantita dal SSN.

L’obiezione è che l’esistenza di contratti differenti in ambito di strutture private sia pienamente legittima, anche se la situazione descritta appare oggettivamente caotica, soprattutto per quella coesistenza di diritti, norme e retribuzioni differenti nell’ambito di una stessa Unità Operativa e nell’ambito di una stessa équipe.

Tuttavia l’aspetto totalmente ignorato è che le strutture a cui si riferiscono i contratti sopra riportati sono accreditate in osservanza di requisiti e regole previste dal SSN, requisiti e regole di accreditamento delle strutture, delle prestazioni e del personale che le esegue, trattandosi di prestazioni pubbliche comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza garantite dal SSN stesso.

Non vi è dunque una totale libertà imprenditoriale nel trattamento complessivo del dipendente. Libertà eventualmente limitata ad accordi decentrati, mentre la parte che rientra nei requisiti di accreditamento deve rispettare regole comuni e nazionali.

Diversamente si configura (come attualmente avviene) una situazione di personale low cost (QS 28 Aprile 2021 ) nell’ambito dello stesso SSN, con il risultato di un indebito costo inferiore delle prestazioni remunerate dal SSN in modo comune a tutte le strutture, pubbliche e private.

Il SSN, infatti, non è un libero mercato dove l’iniziativa economica è libera, bensì un Servizio pubblico fondato su principi di accreditamento che garantisce universalità, equità e uguaglianza delle prestazioni.

Il contrasto con l’articolo 36 della Costituzione è evidente: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”. Nel pubblico come nel privato.

Non da ultimo si dovrebbe riflettere sulle conclusioni riportate dallo studio della Commissione europea del 2016 sul dumping sociale e salariale (Commissione per l’occupazione e gli affari sociali-Relatore Guillaume Balas) che punta il dito sullo sviluppo di concorrenza sleale quando si pratichi una riduzione illegittima dei costi operativi e di manodopera, con conseguente violazione dei diritti dei lavoratori e sfruttamento di questi ultimi nell’effettuazione di svariate prestazioni.

Il Parlamento europeo ritiene infatti che, pur non esistendo una definizione legalmente riconosciuta e universalmente condivisa di dumping sociale e salariale, non si debba dare copertura a pratiche intenzionalmente abusive ed elusive della legislazione europea e nazionale vigente (comprese leggi e contratti collettivi). Le conseguenze di tali pratiche e situazioni possono avere un impatto su tre fronti principali: economico, sociale, finanziario e di bilancio.

Ancora di più, possiamo aggiungere, quando tali pratiche e situazioni siano realizzate in nome e per conto di un servizio pubblico.

Fabio Florianello
Responsabile Sanità Privata ANAAO ASSOMED

Pierino Di Silverio
Segretario Nazionale ANAAO ASSOMED

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