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Giovedì 12 GENNAIO 2023
Fin dove può spingersi la coscienza del medico?



Gentile Direttore,
rispondendo all’interrogazione presentata da Brigitte Foppa, Riccardo Dello Sbarba e Hanspeter Staffler del Gruppo Verde con cui si chiedeva quale fosse la posizione della Giunta provinciale di Bolzano sul rifiuto prescrittivo opposto ad una persona transgender, Arno Kompatscher ha chiarito che “in linea di principio una prescrizione di esami non poteva essere rifiutata per motivi deontologici ma solo in caso di rischi per il paziente” e che “questo tipo di obiezione non corrispondeva alle direttive”.

L’idea espressa dal Presidente della Provincia di Bolzano, ripresa dal web e dalla cronaca giornalistica, merita qualche riflessione pubblica per non confondere ulteriormente le acque rispetto a questioni che appellano le nostre coscienze e che meritano grande rispetto.

L’episodio su cui sui discute, ripreso dal quotidiano Alto Adige il 2 dicembre 2022, ha avuto per protagonista un medico di medicina generale del Comprensorio di Bolzano che avrebbe rifiutato di prescrivere, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), gli esami diagnostici e la terapia ormonale sostitutiva proposti dallo specialista endocrinologo scrivendo, il 16 novembre 2022, questa email: “Buonasera Signora …, mi dispiace ma deve cercarsi un altro medico per la prescrizione di questi esami e di questa terapia. Secondo me una terapia ormonale di questo tipo e tutti gli interventi conseguenti non sono giovevoli per la salute e pertanto mi rifiuto di prescriverli”.

L’episodio, per ciò che sappiamo, è stato denunciato dall’Associazione Centaurus Arcigay Alto-Adige Sudtirol e ritenuto una gravissima discriminazione dell’identità transgender spesso “oggetto di valutazione ideologica e sottoposta ad obiezione di coscienza” anche se non sappiamo se la persona in questione abbia richiesto ed ottenuto dal Tribunale il cambio della sua identità sessuale come previsto dalla legge o se alla stessa fosse stata prescritta una sola terapia ormonale.

Ciò che, invece, sappiamo è che il rifiuto prescrittivo è stato denunciato sia all’ASL territoriale sia all’Ordine dei medici di Bolzano e che la cronaca si è divisa tra chi lo ha ritenuto un episodio ingiustificabile che confermerebbe le tante discriminazioni cui sono sottoposte le persone transgender (costrette spesso, con gravissimi rischi, a rivolgersi al mercato illegale di Internet ed alla self prescrizione) e chi, invece, ha pubblicato sul web commenti opposti affermando che il comportamento del medico è stato appropriato sia sul piano etico che su quello deontologicoper i gravissimi effetti avversi (sul metabolismo dell’osso e sulla sfera psichica) dei farmaci assunti dalle persone transgender.

Altro non sappiamo sull’accaduto, pur osservando l’esistenza di emblematici parallelismi con un altro fatto di cronaca registrato qualche settimana prima a Pontedera (Pisa) e che ha avuto per protagonista un altro medico di medicina generale che si sarebbe rifiutato di prescrivere le analisi richieste dallo specialista ginecologo prima di dare inizio alla terapia estro-progestinica per la cura di una giovane ragazza affetta da una patologia dell’ovaio (policistosi ovarica).

A ragione del suo rifiuto il medico si sarebbe appellato all’art. 9 della legge n. 194 del 1978 (‘Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza’) affermando, nell’intervista telefonica rilasciata al quotidiano Il Tirreno (pubblicata il 3 novembre 2022), che “la pillola anticoncezionale attualmente in commercio non ha sufficiente dosaggio ormonale per bloccare l’ovulazione”.

I due episodi, pur riguardando situazione cliniche del tutto diverse, hanno molte similitudini. Non solo per aver entrambi coinvolto professionisti che lavorano sul territorio in regime di convenzione con il SSN ma per il rifiuto espresso riguardo a proposte diagnostiche e terapeutiche prescritte da Colleghi specialisti, nel caso di Pontedera dal ginecologo e nel caso di Bolzano dall’endocrinologo, nel primo caso per ragioni di coscienza, nel secondo caso, invece, sembrerebbe più per ragioni di appropriatezza clinica che di divergenze morali che possono aver comunque influenzato il rifiuto prescrittivo.

Con una sostanziale differenza perché mentre nel caso di Bolzano sembra essersi trattato di una persona maggiorenne transgender, in quello della giovane ragazza toscana la prescrizione degli esami diagnostici e della terapia estroprogestinica erano motivati da una patologia dell’ovaio (sindrome di Stein-Leventhal) che provoca l’incremento della secrezione degli ormoni sessuali maschili che si associa, di regola, ad importanti alterazioni del ciclo mestruale (fino all’amenorrea), irsutismo, acne, alopecia, obesità ed infertilità.

In entrambe le situazioni il medico di medicina generale è poi intervenuto all’esito di una prescrizione specialistica per la rimborsabilità della spesa senza comprendere appieno le ragioni di questo frequentissimo e del tutto insano palleggiamento di responsabilità visto e considerato che anche gli specialisti sono muniti dell’apposito ricettario che sono tenuti ad utilizzare tranne il caso in cui essi non siano intervenuti in regime libero-professione intramoenia: un ping pong davvero imbarazzante che costringe le persone ad un duplice step prescrittivo, comportando una dispendiosa perdita di tempo ed un aggravio di lavoro dei medici di medicina generale trasformati in improvvisati neo-copisti amanuensi di indicazioni diagnostiche e/o terapeutiche edidate da chi ha una competenza specialistica sicuramente maggiore.

Se questa è la situazione, davvero poco appropriato è il richiamo fatto da Arno Kompatcher all’obiezione di coscienza perché la contingenza clinica era del tutto estranea a quei campi della cura in cui il medico può di essa legittimamente avvalersi, che restano quelli dell’interruzione volontaria della gravidanza, della procreazione medicalmente assistita e della prativa vivisettoria sull’animale.

Stonato, quindi, il richiamo all’obiezione di coscienza ed altrettanto stonata l’affermazione che il rifiuto prescrittivo sarebbe vietato dalla deontologia che, al contrario, vieta al medico di prescrivere il medico terapie inappropriate, inutili, dannose o rischiose.

Molto più opportuno sarebbe stato, invece, chiarire i reali motivi del rifiuto prescrittivo opposto dal medico e censurare la sua modalità perché il Codice di deontologia medica prevede sempre l’obbligo di fornire la più utile informazione ed i necessari chiarimenti per consentire alla persona di ottenere la prestazione richiesta, come non sembra essere purtroppo accaduto in entrambi i fatti di cronaca.

Soprattutto di quello accaduto a Bolzano dove il medico ha emblematicamente annunciato il suo rifiuto via email senza farsi carico dei bisogni di salute della persona transgender, indipendentemente dai reali ed effettivi motivi del rifiuto opposto; con una rinuncia annunciata in modalità francamente patologica, non certo in linea con il ruolo di garanzia che il medico deve sempre onorare, censurabile sul piano disciplinare.

Fabio Cembrani
Medico legale

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