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Lunedì 24 SETTEMBRE 2012
Anteprima. Sicurezza sul lavoro. Regole più stringenti per valutare e prevenire i rischi. Ecco il decreto

Le nuove procedure sono contenute nello schema di decreto interministeriale Lavoro, Salute e Interno atteso in Conferenza Stato Regioni il prossimo 4 ottobre. Riguardano tutte le imprese che occupano fino a 10 o fino a 50 lavoratori, ma non quelle che operano in particolari condizioni di rischio rilevante.

È necessario individuare un modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure adatte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

È da questa considerazione che il ministero del Lavoro, il ministero della Salute e il ministero dell’Interno hanno mosso i passi per l’elaborazione di uno schema di decreto sulle procedure standardizzate per la valutazione e la prevenzione dei rischi sul luogo del lavoro.
 
Le procedure, di cui è responsabile il datore di lavoro, con il coinvolgimento di altri soggetti, si esplicano in 4 passaggi:
1. descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni
2. individuazione dei pericoli presenti in azienda
3. valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
4. definizione di un programma di miglioramento

Il documento, che ora dovrà raccogliere il parere della Conferenza Stato Regioni, che l’ha calendarizzato per il prossimo 4 ottobre, integra alle nuove regole anche il facsimile di modulo da compilare per la redazione del documento di valutazione dei rischi. Tale modulo, standardizzato, si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori o anche a quelle che ne occupano 50. Queste ultime, però, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del Dlgs 81/2008.

Inoltre, le disposizioni non si applicano alle aziende con meno di 10 lavoratori che per particolare condizioni di rischio o dimensione sono chiamate ad applicare l’art. 28. Tra queste, le aziende termoelettriche, quelle di impianti e installazioni nucleare, quelle per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni. Lo stesso limite riguarda le imprese fino a 50 lavoratori, ma in questo caso alla lista delle imprese escluse si uniscono quelle in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto.
 

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