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Lunedì 20 GIUGNO 2022
Massofisioterapisti. Consiglio di Stato conferma legittimità elenco speciale chiarendo che solo chi vi è compreso esercita con autonomia professionale. Tutti gli altri sono “operatori ausiliari di interesse sanitario”

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con una recente sentenza con la quale ha respinto gli appelli contro analoga pronuncia del Tar Lazio da parte di numerosi massofisioterapisti che avevano chiesto l’annullamento del DM della Salute del 2019 che aveva dato corsa alle disposizioni della legge di Bilancio del 2019 per gli elenchi speciali ad esaurimento per alcuni profili sanitari. LA SENTENZA.

L’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti istituito presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione previsto dal D.M. del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 è legittimo. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con sentenza numero 4513/2022 respingendo gli appelli presentati da diversi massofisioterapisti contro analoga presa di posizione del Tar Lazio.

Il Consiglio di Stato ha anche ribadito la correttezza del DM laddove conferma i requisiti per l’iscrizione all’elenco stabiliti dalla legge di Bilancio 2019 ovvero “solo a chi abbia esercitato l’attività professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l’iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come “professione sanitaria non riordinata” anche nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute”.

Altro elemento normativo confermato dal Consiglio quello secondo cui l'iscrizione all’elenco speciale non comporta di per sé l'equipollenza o l'equivalenza ai titoli necessari per l'esercizio delle altre professioni sanitarie previste dallo stesso DM ministeriale.

Il Consiglio di Stato interviene anche in merito alla questione della definizione del massofisioterapista quale “professionista sanitario” che le era attribuita fino al 2006 e su quella di “operatore di interesse sanitario” nella quale è trasmigato successivamente con la legge 43/2006.

Fermo restando che il massofisioterapista rientra nella seconda categoria, come del resto già affermato in precedenti sentenze, il Consiglio sottolinea che  l’istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento delle professioni sanitarie “per coloro che non avessero il nuovo titolo abilitante ma una qualificata esperienza maturata in conformità all’originario titolo” garantisce la “continuità operativa anche a quei massofisioterapisti parimenti non più legittimati in base al solo diploma ad esercire un’attività avente in passato la dignità di professione sanitaria ma al contempo qualificati sul campo da una vasta esperienza acquisita in coerenza con le possibilità professionali garantite dal pregresso ordinamento”.

Nello stesso tempo, sottolinea il Consiglio, “in mancanza delle speciali condizioni previste dall’articolo 5 del D.M. del 9.8.2019, si riespande la regola generale che vuole i massofisioterapisti abilitati solo come operatori di interesse sanitari, rivelandosi in definitiva incompatibile con tale approdo sia l’opzione esegetica incline a svincolare l’esercizio della “professione sanitaria” di massofisioterapisti dal regime vincolistico previsto per le “altre” professioni sanitarie, e incentrato sulla previsione di percorsi formativi di livello universitario seguiti dall’iscrizione ad un albo, sia quella alternativa incentrata sulla necessità di consentire incondizionatamente a tutti – eventualmente previa concessione di un ulteriore lasso di tempo necessario per la maturazione del requisito esperenziale – l’iscrizione nell’apposito elenco”.

In sostanza per il Consiglio di Stato è stata fatta giustizia perché “non può però negarsi – si legge nella sentenza - che nell’originario impianto regolatorio tale figura (il massofioterapista, ndr)  fosse allineata alla categoria delle professioni sanitarie di guisa che il mantenimento di una disciplina volta a superare un arco temporale segnato da normative non sempre chiare e intellegibili, ha un fondamento logico e di giustizia sostanziale”.

 

 

 

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