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Lunedì 04 APRILE 2022
Com’è difficile “de-medicalizzare” il Ssn



Gentile Direttore,
l’ultima analisi del dott. Bozzi del documento collegato al recente DM 71, agevola ulteriori riflessioni. In primo luogo, da professionista Radiographer, non posso non confermare che probabilmente «nell’ultima bozza del DM 71 siano intervenute delle “manine”» che, in particolare, nel capitolo n. 15 del documento, che tratta della telemedicina, abbiano compilato la seguente definizione:
 
«La telemedicina è una modalità di erogazione di servizi e prestazioni assistenziali sanitarie sociosanitarie a rilevanza sanitaria a distanza, abilitata dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e utilizzata da un professionista sanitario per fornire prestazioni sanitarie agli assistiti (telemedicina professionista sanitario – assistito) o servizi di consulenza e supporto ad altri professionisti sanitari (telemedicina professionista sanitario – professionista sanitario).»
 
Ove la seconda, inedita “modalità di erogazione”, pur evitando un lemma forse imbarazzante: “telegestione”, sembra un abito sartoriale per alcuni professionisti (i TSRM) per i quali ostinatamente non si vuole risolvere la tanto singolare quanto annosa situazione di perdita di titolarità (la conferma del trattamento richiesto dal medico prescrivente e la esecuzione in proprio delle attività tipizzanti la professione – prerogative riconosciute a tutte le altre professioni, ultime arrivate comprese), andando così a comporre un nuovo presupposto legale ad un ormai usuale esercizio di fatto abusivo, pur di mantenere – sempre parafrasando Bozzi – la «salvaguardia di orti e campanili» (quelli dei “lettori delle figurine”), alla faccia di ogni noiosamente sbandierato “sviluppo di équipe multiprofessionali”, dell’ “approccio multidisciplinare in ambulatorio e a domicilio”, nonché dei requisiti generali cui la telemedicina deve adempiere, ossia «rispettare tutti i diritti e gli obblighi propri di qualsiasi atto sanitario» ed infine della garanzia di «pari condizioni di sicurezza per gli assistiti ed i professionisti sanitari, e pari o migliori condizioni in termini di costo-efficacia rispetto alla pratica clinica tradizionale».
 
Altra particolarità degna di nota è la identificazione delle figure dirigenziali. Se, come già qui riferiva il dott. Maffei, queste figure dovevano essere «agenti di cambiamento per lo sviluppo dei progetti organizzativi del Pnrr» e «Si potrebbe così concretizzare una crescita del management del Ssn e di conseguenza uno sviluppo dello stesso Ssn.», considerato che la effettiva crescita dei laureati magistrali delle professioni sanitarie ha recentemente visto notevoli conquiste, addirittura della Direzione Generale di intere aziende ospedaliere sia pubbliche che private, allora non si capisce proprio perché, ad esemepio, per l’affidamento dell’incarico di Direttore di Distretto, sussistano sia delle imprecisioni sui requisiti per il conferimento.
 
Si parla genericamente di Dirigenza Sanitaria e non/anche (come sarebbe più corretto) di Dirigenza delle professioni Sanitarie, sia, ancora, delle mere discriminazioni e limitazioni di accesso dei dirigenti delle professioni sanitarie, identificabili nel comma 3 Art. 3-sexies del d. lgs. 19/06/1999, n. 229, che (addirittura) prevede l’assegnazione di detto incarico tramite nomina «a un medico convenzionato, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.» (sempre genericamente identificata).
 
Ossia il tutto su una inversa traccia da quanto previsto dal comma 2, art.6, l. 251/00: il noto vincolo per cui l’istituzione dei posti per la stessa dirigenza delle professioni sanitarie (qui ben specificata) debba avvenire attraverso modificazioni “compensative” delle preesistenti dotazioni organiche complessive aziendali, senza ulteriori oneri e ad invarianza di spesa.
 
Insomma, ulteriori motivi per dare ragione alle affermazioni del dott. Bozzi: «l’analisi deve anticipare il progetto», ovvero «non è possibile pensare al nuovo senza modificare il vecchio»; pertanto nella determinazione delle risorse necessarie va rafforzata quella dello Human Resource, in chiave proattiva ed in accordo con quanto reiterato nella contrattazione collettiva in tema di valorizzazione del titolo di laurea magistrale o specialistica, in ambito della c.d. «elevata qualificazione».
 
In definitiva, come già similmente in altre occasioni vi è stato modo di affermare, da una parte il sistema politico deve operare una cospicua organica riforma delle norme di legge, in questo caso per de-medicalizzare il Ssn Italiano che è ancora ritenuto uno dei migliori al mondo; dall’altra i professionisti sanitari (infermieri, ostetrici, riabilitatori e tecnici) per il tramite dei loro rappresentanti professionali e sindacali devono impegnarsi molto di più per conseguire l'ormai troppo procrastinato obiettivo di posizionarsi stabilmente nelle funzioni (sia sanitarie che di dirigenza) che nel resto d’Europa sono già da tempo e stabilmente svolte dalle loro corrispondenti figure professionali.
 
Dott. Calogero Spada
TSRM – Dottore Magistrale, Gallarate

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