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Martedì 17 LUGLIO 2012
Esclusivo. Corte d'Appello. Il medico che sostituisce primario in pensione ha diritto allo stesso stipendio
Lo hanno stabilito i giudici di secondo grado di Roma con una sentenza che condanna l’Azienda San Camillo Forlanini al pagamento delle somme dovute a un medico che per tre anni aveva sostituito il direttore di un'Unità operativa complessa andato in pensione.
Se l’Azienda non provvede ad avviare le procedure per la designazione di un nuovo direttore di unità operativa complessa rimasta vacante, il medico che ha ricoperto l’incarico di facente funzioni ha il diritto a tutte le voci retributive: all’indennità di incarico di struttura complessa (ex art. 40 Ccnl 1998/2001), alla retribuzione posizione di struttura complessa (ex art. 39 Ccnl) e alla retribuzione di posizione minima unificata di struttura complessa per il periodo in cui ha ricoperto l’incarico.
È quanto ha stabilito la Corte d’Appello di Roma (sezione controversie lavoro), con una sentenza del maggio scorso, che ha condannato l’Azienda San Camillo Forlanini al pagamento delle somme dovute a un dirigente medico che dal 2003 al 2006 aveva ricoperto l’incarico di direttore di struttura operativa complessa per sostituire il responsabile dell’Uoc andato in pensione.
Una sentenza che ha, in sostanza, ribaltato quanto stabilito da un precedente pronunciamento del Tribunale civile di Roma che aveva invece respinto la richiesta del medico a ricevere il trattamento economico spettante in relazione all’incarico assolto riconoscendo solo l’indennità di sostituzione stabilita dal Ccnl.
Alla base della motivazione addotta dalla Corte, c’è la circostanza che il medico “al di fuori di ogni ipotesi contrattuale ha svolto per “ordine” del suo superiore, le funzioni proprie di capo di struttura complessa, senza che il direttore generale, pur formalmente reso edotto di tale incarico (…) avesse rilevato alcunché di anomalo, né avesse avviato la procedura di nomina del nuovo responsabile, né avesse fatto cessare l’incarico di supplenza”.
Da qui la condanna dell’Azienda a pagare quanto dovuto al medico (opportunamente quantificato nella sentenza), oltre che gli interessi legali o rivalutazione monetaria a titolo di differenze retributive tra la qualifica di dirigente sanitario e l’incarico primaziale ricoperto per tre anni.
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