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07 GIUGNO 2015
Neanche le esenzioni sono uguali: regole diverse in ogni Regione
Se i ticket sono diversi da una Regione all’altra il risultato delle scelte regionali in materia di esenzioni alla compartecipazioni è una vera e propria giungla. Possiamo dire che non c’è una regione che abbia un sistema sovrapponibile ad un’altra eppure i cittadini dovrebbero essere tutti uguali, sia che si consideri il reddito che lo stato di salute, di fronte a questa che, comunque la si chiami, è pur sempre una tassa sui consumi.
È praticamente impossibile raggruppare le Regioni in categorie. Volendo semplificare c’è chi non si è troppo discostato dalla normativa nazionale e chi invece ha introdotto una mole notevole di categorie e sottocategorie di esenti totalmente o parzialmente dal pagamento del ticket.
REGIONE
TIPOLOGIA ESENZIONI
Valle d’Aosta
Sono esentati dalla partecipazione al costo delle prestazioni i cittadini che rientrano nelle sottoindicate categorie:
I cittadini che rientrano in tali categorie possono quindi rivolgersi agli Uffici dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per ottenere il rilascio del tesserino che da diritto all'esenzione.
Alle Regioni è demandata la competenza per eventuale introduzione di ticket sui farmaci di fascia A. La Regione Valle d'Aosta ha deciso di non applicare il ticket sui farmaci e sulle ricette, se non nel caso previsto dalla Legge 405/2001 articolo 7, comma 4 che recita: “ qualora […] l'assistito non accetti la sostituzione proposta, la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito” : in pratica se il farmaco prescritto dal medico su ricetta rossa può essere sostituito da un farmaco generico (farmaco a brevetto scaduto e quindi commercializzato ad un prezzo notevolmente inferiore) il cittadino deve versare alla farmacia la differenza nel caso in cui non accetti di ritirare il farmaco generico proposto dal farmacista.
La Regione Valle d'Aosta con propria normativa ha previsto, inoltre, per i cittadini residenti e nel contempo domiciliati in Valle d'Aosta, le seguenti tipologie di esenzioni:
La deliberazione della Giunta regionale 2942/2004 prevede l'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria per la prestazione “Training prenatale”.
Piemonte
Non pagano il ticket:
Non pagano la quota fissa di 2 € per confezione ne' la differenza tra il prezzo del farmaco e quello di rimborso:
Dal 1° aprile 2003 sono esenti dal ticket i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore di cui alla legge 12/2001
Liguria
Non è dovuta alcuna quota di partecipazione (quota fissa, quota di rimborso sui farmaci equivalenti):
Non è dovuta la quota fissa; l'assistito è tenuto a corrispondere la quota di rimborso sui farmaci equivalenti (ossia nei casi in cui il medico prescriva un medicinale non coperto da brevetto indicandolo come insostituibile o l'assistito non accetti la sostituzione del medicinale con altro equivalente di minor costo, la differenza di prezzo è a carico dell'assistito):
Lombardia
Non pagano il ticket:
PA Trento
E01_Esenzione per età e reddito
Sono esenti i cittadini di età inferiore a 6 anni e di età superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno di riferimento non superiore ad Euro 36.151,98. L’esenzione è personale e quindi non può essere estesa ai familiari a carico.
E04_Titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni
Sono esenti i cittadini titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e i familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno di riferimento non superiore ad Euro 8.263,31 aumentato ad Euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico.
E03_Titolari di pensione o assegno sociale, di età superiore ai 65 anni
E02/E99_Soggetti disoccupati/inoccupati
Rientrano nella categoria dei ‘disoccupati esenti’ i soggetti, iscritti ai Centri per l’Impiego (ex Uffici di Collocamento) all'atto della prescrizione delle prestazioni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo relativo all’anno di riferimento non superiore ad Euro 8.263,31 aumentato ad Euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico. Per disoccupati (E02) si intende coloro che hanno perso una precedente occupazione; gli inoccupati (E99) sono invece coloro che sono in cerca di prima occupazione. L'esenzione E99 è riconosciuta a livello provinciale e non può quindi essere spesa in strutture extra-provinciali. Per mantenere lo stato di disoccupazione nel corso del tempo è necessario che l'interessato, che non ha avuto alcuna occupazione nel corso dell'anno solare, si presenti almeno una volta all'anno presso il Centro per l'Impiego competente per confermare la propria disponibilità al lavoro. In caso di non presentazione i soggetti perdono lo stato di disoccupazione.
E80_Soggetto terzogenito o successivo con reddito complessivo personale inferiore a 6.000 euro e quindi a carico della famiglia Hanno diritto all'esenzione i terzi figli (e successivi) a carico, residenti in Provincia di Trento. Si considerano a carico i figli che nell'anno di riferimento hanno un reddito complessivo personale inferiore a 6.000 euro. Sono equiparati ai figli i minori in stato di affido, se presenti sullo stato famiglia del richiedente. Non sono previsti nè limiti di età, nè di reddito del nucleo familiare, si considerano componenti di quest'ultimo tutte le persone ricomprese nello stato famiglia del richiedente. L'esenzione E80 è riconosciuta a livello provinciale, non può quindi essere spesa in strutture extra-provinciali.
Esenzioni per patologia o condizione invalidante
I cittadini affetti dalle forme morbose o da condizioni invalidanti previste dal DM n. 329 dd. 28/05/1999 ‘Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti’ e s.m. e del D.M. n. 279 del 18 maggio 2001 ‘Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare’ sono esenti dalla compartecipazione alla spesa secondo le modalità previste dai Decreti.
Ciascuna malattia (ne sono state individuate 55) o condizione invalidante è contrassegnata da uno specifico codice identificativo di esenzione.
Le esenzioni sono limitate alle prestazioni individuate dallo stesso decreto, appropriate ai fini del relativo monitoraggio e della prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
Per ottenere il tesserino di esenzione aggiornato con il codice della patologia è necessario presentare al Distretto (Ufficio Prestazioni) la documentazione sanitaria attestante la patologia, rilasciata dal medico specialista pubblico o privato accreditato.
Si consiglia di consultare la lista riassuntiva delle codifiche delle esenzioni attualmente in vigore.
Sono inoltre esenti da ticket le prestazioni specialistiche, limitatamente a quelle indicate nei rispettivi elenchi, previste dalla programmazione provinciale di diagnosi precoce o prevenzione (le c.d. campagne di prevenzione) disposte a tutela della salute collettiva che sono:
a) Diagnosi precoce delle malattie a trasmissione sessuale - target: popolazione residente e non residente iscritta al SSP;
b) screening provinciale di diagnosi precoce del carcinoma del collo dell'utero mediante pap test - target: donne residenti, iscritte SSP, di età compresa tra i 25 e i 65 anni;
c) screening provinciale per la diagnosi precoce del tumore alla mammella mediante mammografia - target: donne residenti, iscritte SSP, di età compresa tra i 50 e i 69 anni (dai 45 anni, su richiesta, per le donne con familiarità positiva per carcinoma mammario) ;
d) screening provinciale del carcinoma del colon-retto - target: popolazione residente iscritta al SSP in età 50-69 anni;
e) lotta all'alcolismo - target: popolazione residente , iscritta al SSP;
f) controlli periodici clinico laboratoristici per emofilici - target: emofilici residenti, iscritti al SSP.
PA Bolzano
Non pagano alcuna quota di partecipazione:
Veneto
Non pagano la quota fissa di 2 € per confezione:
Non pagano la quota fissa di 2 € per confezione ne' la differenza tra il prezzo del farmaco e quello di rimborso:
Friuli Venezia Giulia
Esenzioni per reddito e per età
La normativa attualmente in vigore individua beneficiari dell’esenzione del ticket le seguenti categorie: E01 soggetto di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 36.151,98 E02 disoccupato/a che ha presentato ad un Centro per l’impiego la dichiarazione di disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e succ. modificazioni, appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore a euro 8.263,31, per nuclei familiari di una sola persona, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico E03 titolare di pensione sociale o assegno sociale E04 titolare di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni, appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore a euro 8.263,31, per nuclei familiari di una sola persona, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico
Esenzione per invalidità
-Invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V.
-Invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3.
-Invalidi civili con indennità di accompagnamento Ciechi e sordomuti. Ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (Categorie equiparate dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra).
-Vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata. Invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII.
-Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3. Coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.
Esenzione per patologia
Alcune patologie (patologie croniche, patologie rare, malattie tumorali, trapianto d'organo) danno diritto all’esenzione dal pagamento del ticket
Emilia Romagna
Toscana
Sono esclusi dal pagamento del ticket:
1. gli assistiti con reddito familiare fiscale o indicatore ISEE fino a € 36.151,98 (ERA o EIA)
2. gli assistiti affetti da patologia cronica e invalidante individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 e i pazienti affetti da malattie rare individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 per i farmaci correlati alla patologia di esenzione con reddito familiare fiscale o indicatore ISEE fino a 70.000 euro
3. gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia ed ex deportati in campo di sterminio (codice esenzione G01-G02)
4. gli invalidi per servizio (codice di esenzione S01-S02-S03)
5. gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro (codice esenzione C01-C02-C04-L01)
6. i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla L.210/1992 (codice esenzione N01)
7. le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari (codice esenzione V01-V02)
8. i ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 e i sordomuti (codice esenzione C05-C06)
9.gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse (codice esenzione L04)
10. i disoccupati, e familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico - art.8, comma16, L.537/93 (codice esenzione E02)
11. i disoccupati, lavoratori in cassa integrazione e in mobilità e familiari a carico (codice esenzione E90-E91-E92)
Marche
Esenti per reddito e per età
Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenente ad un nucleo
familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98
Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 - incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico
Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico
Titolari di pensione al minimo, di età superiore ai 60 anni e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico
Esenti per invalidità, patologia, malattie rare
Sono esentati alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria:
- Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^
- Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
- Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^
- Invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
- Invalidi civili con assegno di accompagnamento
- Ciechi e sordomuti
- Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza
- Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi della stessa matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti: coniuge e figli o in mancanza i genitori.
- Ex deportati nei campi di sterminio nazista.
Sono esentati alla spesa limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante:
- Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^
- Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
- Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali
- Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^.
Sono esentati alla spesa limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie:
- I cittadini danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Utenti affetti da malattie croniche (D.M.329/99)
Sono esentati alla spesa limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia.
Il D.M. 329/99 non prevede l’esenzione per le prestazioni finalizzate alla diagnosi.
Utenti affetti da malattie rare (D.M.279/01)
Sono esenti dalla spesa tutte le prestazioni appropriate per il trattamento e monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli aggravamenti.
Ulteriori tipologie di esenzione
Donne in stato di gravidanza e tutela della maternità - Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni specialistiche, individuate nei relativi protocolli di accesso, per il controllo della gravidanza fisiologica. In caso di gravidanza a rischio sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio della stessa.
Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni finalizzate alla:
diagnosi precoce dei tumori dell’apparato genitale femminile
- mammografia ogni 2 anni per donne in età superiore a 45 anni.
- pap test ogni tre anni a favore delle donne fra i 25 e 65 anni.
- Le prestazioni indicate nel protocollo campagna di prevenzione "Benessere Donna".
diagnosi precoce del carcinoma del colon retto
- colonoscopia ogni cinque anni a favore della popolazione di età superiore a 45 anni (secondo criteri previsti dal DM non ancora emanato).
prevenzione delle patologie neoplastiche
- prestazioni specifiche per le patologie neoplastiche in soggetti a rischio, di età inferiore a 45 anni (secondo criteri previsti dal DM non ancora emanato).
prevenzione della diffusione dell’infezione da HIV
-prevenzione malattie infettive - vaccini e vaccinazioni non obbligatorie previsti da programmi approvati con atti formali dalla regione.
-campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti che hanno prestato servizio nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kossovo in relazioni a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria nonché tutto il personale della pubblica amministrazione.
Sono esenti dalla compartecipazione alla spesa inoltre:
-Le prestazioni legate ad infortuni sul lavoro
-Tutti gli accertamenti effettuati nei confronti dei soggetti in attesa di trapianto o sottoposti a trapianto di organo (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo)
-Le prestazioni a donatori di sangue, midollo o organo limitatamente agli accertamenti connessi all’attività di donazione.
- Le prestazioni di pre e post ricovero.
- Le certificazioni di idoneità necessarie per l’avviamento e per l’esercizio delle attività volontarie di protezione civile e di soccorso sanitario
-Le certificazioni di idoneità all’affidamento e all’adozione dei minori
-Tutte le prestazioni erogate dal SSN per i detenuti e gli internati, sia italiani che stranieri.
Cure termali
I cittadini che usufruiscono delle cure termali sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 50 Euro con l’eccezione dei:
- soggetti esenti per età e reddito;
- pazienti in attesa di trapianti di organi;
- invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia;
- grandi invalidi per servizio;
- invalidi civili al 100%;
- grandi invalidi del lavoro.
Umbria
Lazio
Abruzzo
Esenti parziali.
Per ogni confezione avente prezzo di vendita superiore a 5€ pagano:
1 € per confezione con un massimo di 3 € a ricetta
Per ogni confezione avente prezzo di vendita uguale o inferiore a 5€ e per i farmaci equivalenti di prezzo superiore a quello di riferimento AIFA pagano:
0,25€ per confezione con un massimo di 0,75€ a ricetta:
A tali quote si aggiunge la differenza sul prezzo di riferimento
La quota di compartecipazione non si applica ai farmaci non coperti da brevetto che si adeguano al prezzo di riferimento regionale.
Molise
Non pagano la quota fissa per ricetta, né il ticket a confezione, nè l'eventuale differenza rispetto al prezzo di rimborso per i farmaci inseriti nel sistema del prezzo di riferimento:
Non pagano il ticket a confezione ma pagano la quota fissa a ricetta e l'eventuale differenza rispetto al prezzo di rimborso per i farmaci inseriti nel sistema del prezzo di riferimento:
Campania
Non pagano alcuna quota di partecipazione:
Basilicata
Puglia
Esenti dal ticket per confezione e dal ticket per ricetta; pagano la differenza tra il prezzo al pubblico e quello di rimborso:
Esenti dal ticket per confezione ma soggetti al ticket di 1 € per ricetta; pagano la differenza tra il prezzo al pubblico e quello di rimborso:
Pagano 1 € a confezione + 1 € per ricetta:
Calabria
Sono esentate dal pagamento della quota ricetta di 1€ e della quota pezzo di 2€ le seguenti categorie::
Sono esentate dal pagamento della quota di 2€, ma devono pagare la quota ricetta di 1€, le seguenti categorie:
N.B.: Gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata hanno diritto all'erogazione, senza alcun onere, anche dei farmaci elencati in fascia C.
L'eventuale differenza rispetto al prezzo di riferimento è dovuta da tutte le categorie esenti fatta eccezione per gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
Sicilia
Non pagano né il ticket né l'eventuale differenza tra il prezzo di rimborso e il prezzo del medicinale prescritto:
Il ticket non è dovuto sui farmaci il cui principio attivo non è protetto da brevetto o da certificato complementare di cui alla legge 19.10.1991 n. 349, nonchè per quelli aventi il prezzo di riferimento individuato dagli appositi elenchi diramati periodicamente dall'Assessorato alla Sanità.
Non pagano il ticket (ma pagano l'eventuale differenza tra il prezzo di rimborso e il prezzo del medicinale prescritto):
Sardegna
In sintesi l'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali sulla base del reddito e/o dell'età è riservata a:
• bambini di età inferiore ai sei anni e a persone di età superiore ai 65 anni, con un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ai 36.151,98 euro. L'esenzione è personale, dunque non estendibile ad altri familiari;
• persone titolari di pensione sociale o di assegni sociali. L'esenzione si estende ai familiari a carico;
• titolari di pensione minima con più di 60 anni il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro incrementato 11.362,05 euro in presenza di coniuge a carico e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
• persone disoccupate iscritte a un Centro per l'impiego con un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a 8.263,31 euro nel caso di persona singola, incrementato fino a 11.362,05 euro quando il coniuge è a carico e di ulteriori 516,46 euro per ciascun familiare a carico. Anche in questo caso l'esenzione è estesa a tutti i familiari.
Fonte: Elaborazione Quotidiano Sanità su dati Federfarma e Regioni
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